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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 32784/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri in data 10.1.2023 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, applicando altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito risulta che: in data 21 aprile 2022 i Carabinieri di Anzio, dopo essersi appostati sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (sita in Anzio, via della Piramide n. 19) lo fermavano mentre rincasava e procedevano alla perquisizione del villino al cui interno si trovava anche il figlio [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della perquisizione, venivano rinvenuti in cucina, all'interno del vano congelatore del frigorifero, un bilancino di precisione, un manoscritto contenente un elenco di nomi e numeri ed un involucro contenente 44 gr. di sostanza stupefacente che risultava essere hashish.

Nel salotto, all'interno di un mobile su cui era poggiata la televisione, veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenete gr. 39,9 di hashish e nel divano, sotto il cuscino, dove poco prima era seduto [OSCURATO:PERSONA], era rinvenuto un panetto avvolto con nastro isolante marrone che risultava contenere circa 1 kg di cocaina.

Nella cucina venivano rinvenuti altresì tre rotoli di nastro isolante analogo a quello usato per la chiusura del panetto di cocaina, una bilancia ed una confezione aperta contenente trentotto buste sottovuoto.

Le analisi effettuate consentivano di accertare che dalla cocaina sequestrata, pura al 78%, sarebbe stato possibile ricavare 5.257 dosi medie singole mentre dall'hashish erano ricavabili n. 406 dosi medie singole.

In sede di interrogatorio per la convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva la sua responsabilità dichiarando di detenere la droga per conto di terzi e che il figlio non era al corrente della sua attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ritenuta priva di fondamento la versione difensiva fornita, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della detenzione illecita di entrambe le sostanze stupefacenti, del pari opinando che la fattispecie non potesse essere inquadrata nel fatto di lieve entità.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha confermato l'impianto logico- motivatorio della sentenza di primo grado ritenendo generiche ed indimostrate le giustificazioni fornite nell'atto di gravame.

In particolare, ha sottolineato che l'essersi seduto sul divano proprio dove é stata rinvenuta la cocaina denota il pieno coinvolgimento del Lumia nel reato per cui si procede, né a diverse conclusioni può pervenirsi anche laddove si dovesse dare credito a quanto affermato dai familiari, ovvero che il Lumia dimorava stabilmente in Sicilia, non rilevando ai fini della integrazione del reato che l'autore dimori stabilmente nel luogo ove viene rinvenuta la sostanza stupefacente.

Nella specie al fine di ritenere il concorso del Lumia rilevante é la condotta tenuta durante le operazioni di perquisizione che si rivela funzionale alla agevolazione ed alla protrazione del reato di detenzione della sostanza stupefacente nel possesso del padre.

3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta consapevolezza di concorrere nel reato.

Si assume che la sentenza impugnata fa discendere la consapevolezza di concorrere nel reato commesso dal padre, [OSCURATO:PERSONA], da un unico elemento ovvero l'essere rimasto seduto sul divano omettendo così di valutare tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per aver affermato la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nella cessione di stupefacenti e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione sul punto.

Si censura la sentenza impugnata laddove fonda il concorso dell'odierno imputato sull'anomalo comportamento di essere rimasto seduto sul divano che costituisce indice della sua consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte del padre ed al tempo stesso il contegno agevolatore alla protrazione del reato del concorrente.

La motivazione resa sul punto appare illogica ed offre una spiegazione dei fatti forzata e priva di coerenza.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 114 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non aver ritenuto sussistente l'attenuante della minima partecipazione ai fatti e la violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. per illogica motivazione.Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non confrontandosi con il reale contributo arrecato dal Lumia che appare addirittura di tipo omissivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.

Va premesso che in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito.

Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.

Ebbene, nella specie la censura proposta attinge la specifica valutazione operata dal giudice d'appello in ordine al valore attribuito alla condotta tenuta dall'odierno imputato nel corso della perquisizione, sollecitandone di fatto una diversa valutazione laddove la sentenza impugnata con un iter logico motivatorio esente da aporie logiche pone in rilievo come la condotta tenuta dal prevenuto all'atto della perquisizione fosse indicativa della volontà di agevolare l'occultamento della sostanza stupefacente configurandosi un'ipotesi di concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto.

2. Inammissibile é anche il secondo motivo il quale nuovamente sollecita una nuova valutazione nel merito in ordine al coinvolgimento dell'odierno imputato nella detenzione dello stupefacente rinvenuto.

Va a riguardo precisato che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente) (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105).Sul punto correttamente la sentenza impugnata, escluso che la condotta tenuta dal Lumia potesse integrare una connivenza meramente passiva, ha precisato che il comportamento anomalo tenuto dal medesimo nel corso della perquisizione domiciliare é chiaro indice della sua volontà di agevolare la detenzione dello stupefacente nel possesso del padre.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 ).

Ed invero, la Corte territoriale ha escluso con motivazione non illogica la configurabilità dell'art. 114 c.p., in ragione di un contributo di non minima rilevanza, proprio evidenziando la condivisione da parte di Lumia dell'intero sviluppo dell'azione criminosa.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna . il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri in data 10.1.2023 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, applicando altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito risulta che: in data 21 aprile 2022 i Carabinieri di Anzio, dopo essersi appostati sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (sita in Anzio, via della Piramide n. 19) lo fermavano mentre rincasava e procedevano alla perquisizione del villino al cui interno si trovava anche il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della perquisizione, venivano rinvenuti in cucina, all'interno del vano congelatore del frigorifero, un bilancino di precisione, un manoscritto contenente un elenco di nomi e numeri ed un involucro contenente 44 gr. di sostanza stupefacente che risultava essere hashish. Nel salotto, all'interno di un mobile su cui era poggiata la televisione, veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenete gr. 39,9 di hashish e nel divano, sotto il cuscino, dove poco prima era seduto [OSCURATO:PERSONA], era rinvenuto un panetto avvolto con nastro isolante marrone che risultava contenere circa 1 kg di cocaina. Nella cucina venivano rinvenuti altresì tre rotoli di nastro isolante analogo a quello usato per la chiusura del panetto di cocaina, una bilancia ed una confezione aperta contenente trentotto buste sottovuoto. Le analisi effettuate consentivano di accertare che dalla cocaina sequestrata, pura al 78%, sarebbe stato possibile ricavare 5.257 dosi medie singole mentre dall'hashish erano ricavabili n. 406 dosi medie singole. In sede di interrogatorio per la convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva la sua responsabilità dichiarando di detenere la droga per conto di terzi e che il figlio non era al corrente della sua attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ritenuta priva di fondamento la versione difensiva fornita, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della detenzione illecita di entrambe le sostanze stupefacenti, del pari opinando che la fattispecie non potesse essere inquadrata nel fatto di lieve entità.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha confermato l'impianto logico- motivatorio della sentenza di primo grado ritenendo generiche ed indimostrate le giustificazioni fornite nell'atto di gravame. In particolare, ha sottolineato che l'essersi seduto sul divano proprio dove é stata rinvenuta la cocaina denota il pieno coinvolgimento del Lumia nel reato per cui si procede, né a diverse conclusioni può pervenirsi anche laddove si dovesse dare credito a quanto affermato dai familiari, ovvero che il Lumia dimorava stabilmente in Sicilia, non rilevando ai fini della integrazione del reato che l'autore dimori stabilmente nel luogo ove viene rinvenuta la sostanza stupefacente. Nella specie al fine di ritenere il concorso del Lumia rilevante é la condotta tenuta durante le operazioni di perquisizione che si rivela funzionale alla agevolazione ed alla protrazione del reato di detenzione della sostanza stupefacente nel possesso del padre. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta consapevolezza di concorrere nel reato. Si assume che la sentenza impugnata fa discendere la consapevolezza di concorrere nel reato commesso dal padre, [OSCURATO:PERSONA], da un unico elemento ovvero l'essere rimasto seduto sul divano omettendo così di valutare tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per aver affermato la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nella cessione di stupefacenti e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione sul punto. Si censura la sentenza impugnata laddove fonda il concorso dell'odierno imputato sull'anomalo comportamento di essere rimasto seduto sul divano che costituisce indice della sua consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte del padre ed al tempo stesso il contegno agevolatore alla protrazione del reato del concorrente. La motivazione resa sul punto appare illogica ed offre una spiegazione dei fatti forzata e priva di coerenza. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 114 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non aver ritenuto sussistente l'attenuante della minima partecipazione ai fatti e la violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. per illogica motivazione.Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non confrontandosi con il reale contributo arrecato dal Lumia che appare addirittura di tipo omissivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Va premesso che in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. Ebbene, nella specie la censura proposta attinge la specifica valutazione operata dal giudice d'appello in ordine al valore attribuito alla condotta tenuta dall'odierno imputato nel corso della perquisizione, sollecitandone di fatto una diversa valutazione laddove la sentenza impugnata con un iter logico motivatorio esente da aporie logiche pone in rilievo come la condotta tenuta dal prevenuto all'atto della perquisizione fosse indicativa della volontà di agevolare l'occultamento della sostanza stupefacente configurandosi un'ipotesi di concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto. 2. Inammissibile é anche il secondo motivo il quale nuovamente sollecita una nuova valutazione nel merito in ordine al coinvolgimento dell'odierno imputato nella detenzione dello stupefacente rinvenuto. Va a riguardo precisato che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente) (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105).Sul punto correttamente la sentenza impugnata, escluso che la condotta tenuta dal Lumia potesse integrare una connivenza meramente passiva, ha precisato che il comportamento anomalo tenuto dal medesimo nel corso della perquisizione domiciliare é chiaro indice della sua volontà di agevolare la detenzione dello stupefacente nel possesso del padre. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 ). Ed invero, la Corte territoriale ha escluso con motivazione non illogica la configurabilità dell'art. 114 c.p., in ragione di un contributo di non minima rilevanza, proprio evidenziando la condivisione da parte di Lumia dell'intero sviluppo dell'azione criminosa. 4. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna . il ricorrente al
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