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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 30518/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale 2022 rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. 1739 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandatarioi e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandatario e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e per la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12,; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/06/2016 R.G.N. 680/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29285/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste - decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione della D.T.L. di Udine ed aveva allo stesso tempo ridotto le sanzioni compensando tra le parti le spese del giudizio, ulteriormente riducendo la sanzione relativa a 97 lavoratori da C562,00 ad C 250,00 per un totale di C 24.250,00, confermando nel resto le altre.

2. Il giudice di appello, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che la contestazione delle violazioni amministrative non fosse generica ben potendo l'ordinanza ingiunzione essere motivata per relationem con riguardo al verbale di accertamento presupposto osservando peraltro che, trattandosi di atto vincolato nel contenuto, questo non necessitava di una particolare motivazione ed inoltre l'impugnazione non è limitata ai profili di illegittimità dell'atto ma ha ad oggetto l'intera pretesa sanzionatoria della P.A..

3. La Corte di merito ha poi ritenuto che le condotte dalle quali era scaturita l'irrogazione delle sanzioni fossero riferibili a tutti i soci amministratori che, come era emerso dall'istruttoria, dovevano essere ritenuti corresponsabili delle violazioni accertate avendo partecipato tutti all'attività di amministrazione e organizzazione dell'azienda.

3.1. La Corte territoriale, nel distinguere gli illeciti tra commissivi ed omissivi, ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 40 c.p., il non aver impedito un evento doveva essere ritenuto equivalente all'averlo cagionato.

3.2. Con la sentenza si è ritenuto poi che correttamente il primo giudice aveva qualificato gli illeciti accertati come omissivi ed aveva ritenuto che sussistesse l'obbligo di vigilanza in capo a tutti i soci non essendo risultato che vi fossero deleghe specifiche in favore di alcuni di loro.

Inoltre, ha ritenuto che anche a voler considerare la condotta come commissiva, comunque, i ricorrenti non avevano dimostrato di aver quantomeno tentato di impedire l'evento. r.g. n. 29285/2016

3.3. In particolare, con riguardo alla violazione relativa alla mancata o comunque ritardata consegna dei prospetti paga non era risultato che nessuno dei soci si fosse attivato per porvi rimedio.

3.4. Quanto alle comunicazioni alla Direzione territoriale del Lavoro che avrebbero dovuto essere effettuate nel termine di cinque giorni dalle assunzioni, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato un responsabile dell'adempimento tutti i soci potenzialmente coinvolti dell'amministrazione dell'impresa ne dovevano rispondere.

3.5. Con riguardo alla nnaxi-sanzione irrogata per l'avventa occupazione di lavoratori non denunciati, ex art. 3 co. 3 d.l. 12 2002 conv. in I. 73 2002, il giudice di secondo grado ha osservato che l'inadempimento era permanente e che la sanzione era stata calcolata nella misura minima di C 1500,00 alla quale si doveva aggiungere, obbligatoriamente, l'importo di C 150,00 per ogni giornata di lavoro effettivo.

3.6. Ha escluso infine la competenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per essere competente all'irrogazione l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di condotte cessate prima del 1.1.2006.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di soci accomandatari e la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Udine ed il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con tempestivo controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis

1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della C.E.D.U..

5.1. Rilevano i ricorrenti che erroneamente il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alla giurisprudenza in materia di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e non, come avrebbe più correttamente dovuto, ai principi in tema di motivazione della contestazione amministrativa, il cui referente normativo è l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, e non l'art. 18 della stessa legge richiamato dalla sentenza r.g. n. 29285/2016 impugnata.

Sostengono che la mancanza di specificità della contestazione si riverbera sul diritto di difesa del soggetto cui venga contestata una violazione amministrativa sicché nel verbale devono essere indicate le condotte materiali che hanno integrato la violazione mentre non sarebbe necessaria l'indicazione della norma violata.

Peraltro, il richiamo al verbale della Guardia di Finanza, ritenuto sufficiente dal giudice di appello, individuava il responsabile nel socio accomandatario e rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e non poteva costituire la premessa per la contestazione della violazione agli altri soci.

Infine la mancata specificazione del tipo di concorso, morale o materiale, costituirebbe un ulteriore profilo di violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 6 della C.E.D.U..

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. artt. 3, 5 e 6 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 1 e 5 della legge n. n. 4 del 1953 in quanto l' illecito, consistito nella consegna di prospetti paga inesatti, aveva natura commissiva e dunque solo chi aveva materialmente posto in essere la condotta poteva essere chiamato a risponderne.

Pertanto, tenuto conto del fatto che il concorso morale non era stato neppure ipotizzato, non era sufficiente a radicare la responsabilità dei soci la mera qualità di accomandatari.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 3 comma 3 del d.l. 12 2002 convertito nella legge n. 73 del 2002 e modificato dall'art. 36 bis comma 7 della legge n.248 del 2006.

7.1. Anche con riguardo alla mancata iscrizione dei rapporti di lavoro nelle scritture obbligatorie si deduce che si tratta di illecito commissivo che si configura per il solo fatto di aver stipulato il contratto di lavoro.

Inoltre, deducono che è un illecito a consumazione istantanea, e non permanente ex art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, poiché si consuma per il solo fatto dell'impiego di lavoratori che non risultino da scritture o altri documenti obbligatori restando irrilevante invece la durata del loro impiego.r.g. n. 29285/2016

8. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza in relazione alli omessa pronuncia sulla dedotta riferibilità delle condotte al solo socio amministratore della società (il Mondini).

Deducono i ricorrenti che la denuncia della nullità della sentenza può essere fatta valere anche in presenza di una c.d. doppia conforme circa la mancata prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale.

9. Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c..

Nel ribadire che il verbale della G.D.F., atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, aveva identificato il solo Mondini come autore delle violazioni accertate, i ricorrenti deducono che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge avendo escluso che fosse stata acquisita la prova dell'esistenza di un amministratore preposto alla gestione del personale.

10. La violazione e falsa applicazione degli artt. 2313 e 2319 c.c. è oggetto del sesto motivo di ricorso con il quale si denuncia che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, in capo ai soci accomandatari, un dovere generale di vigilanza sul socio amministratore che aveva posto in essere i comportamenti sanzionati.

11. Il settimo motivo di ricorso investe la ratio decidendi concorrente della sentenza che afferma che ove la condotta sanzionata debba essere considerata conrimissiva allora sarebbe ravvisabile da parte dei soci accomandatari convenuti il concorso.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.p. e degli artt. 1 e 5 della legge n. 689 del 1981 poiché non sarebbe ravvisabile in capo a loro alcun obbligo di garanzia.

12. La violazione e falsa applicazione dell' art. 11 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 4 bis comma 2 del d.lgs. n. 181 del 2000 e l'art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 costituiscono l'oggetto dell'ottavo motivo di ricorso ed investono il capo della decisione con il quale sono state solo in parte rideterminate le sanzioni irrogate.

Sostengono i ricorrente che queste avrebbero dovuto essere ridotte al minimo edittale tenuto conto della tenuità dell'elemento psicologico in capo a chi il fatto ha commesso tenendo conto delle incertezze della disciplina sulle assunzioni occasionali, puntualmente evidenziate in appello e r.g. n. 29285/2016 della mancata partecipazione da parte dei soci destinatari delle sanzioni alle assunzioni irregolari che vi avevano dato causa.

13. L'ultimo motivo di ricorso, riferito sempre alla determinazione della misura delle sanzioni che ad avviso dei ricorrenti avrebbe dovuto semmai essere contenuta nella misura minima, ha ad oggetto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ed è rappresentato dalla particolare tenuità dell'elemento psicologico e dalla tenue gravità della condotta dei soci ricorrenti.

14. I primi sette motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non possono essere accolti per le ragioni che di seguito si espongono.

14.1. In linea generale va qui rammentato che qualora l'amministrazione di una società sia congiunta, l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, in solido, a norma dell'art. 5 legge n. 689 del 1981, per fatto proprio.

Sussiste un culpa in vigilando laddove l'illecito sia commesso dai uno dei possibili amministratori (arg. ex Cass. n. 10668 del 1996 relativo a un caso di coamministrazione di una società di capitali e relativamente ad assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento).

14.2. Ai sensi del 2260 c.c. che, per effetto del rinvio alle norme disciplinano la società in nome collettivo contenuto nell'ad 2315 c.c. si applica alle società in accomandita semplice qual è quella di cui sono soci accomandatari gli odierni ricorrenti, gli amministratori ( e qui sono tutti accomandatari) sono solidalmente responsabili per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa.

14.3. Come ha esattamente accertato la Corte territoriale nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova da parte dei singoli soci accomandatari della mancanza di una colpa da parte loro per non aver vigilato sull'esatto adempimento degli obblighi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro.

Una corresponsabilità per le violazioni accertate r.g. n. 29285/2016 derivante da un canto dall'esistenza di un dovere di reciproca vigilanza sull'esatto adempimento delle attività dei soci amministratori che la Corte ha in fatto accertato che, presenti in azienda, avevano tutti partecipato all'organizzazione aziendale dei turni di lavoro e delle giornate di presenza dei lavoratori.

14.4. La Corte verifica poi l'esistenza di una responsabilità dei singoli soci accomandatari destinatari delle contestazioni delle singole violazioni e delle relative sanzioni senza trascurare di prendere in esame sia il caso della condotta commissiva che il caso della condotta omissiva.

14.5. E' ben vero che in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, con la conseguenza che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. n. 26238 del 2011 e Cass. n. 11534 del 2020).

Tuttavia è proprio di tale accertamento concreto che la Corte territoriale si è fatta carico e lo stesso appartiene alla specifica competenza del giudice del merito e potrebbe essere in ipotesi scardinato solo ove fosse denunciabile un vizio di motivazione che nella specie, oltre ad essere precluso ai sensi dell'art. 348 ter comma 5 c.p.c., non viene consapevolmente neppure denunciato.

14.6. Né può dirsi sussistere la nullità della sentenza denunciata con il quarto motivo tenuto conto che è la stessa parte ricorrente che da atto che una pronuncia, sintetica ma efficace, c'è stata da parte della Corte territoriale sulla riferibilità o meno delle condotte al socio Mondini che si assume essere l'unico e solo amministratore della società una volta che attraverso una articolata ricostruzione si è dato atto del fatto che tutti i soci avevano concretamente partecipato all'organizzazione del lavoro nella società nella quale erano costantemente presenti.

15. Neppure possono essere accolti gli ultimi due motivi di ricorso.r.g. n. 29285/2016

15.1. A norma dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'opposizione è attribuito il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata che può essere stabilita in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza.

Si tratta di potere che può essere esercitato nell'ambito dell'intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della legge ed applicando eventuali circostanze diminuenti o aggravanti ove specificamente prevedute dalle singole norme da applicare alla fattispecie ( arg ex Cass. 01/08/2003 n.11732).

In caso di contestazione della misure quindi il giudice è autonomamente chiamato a controllare la rispondenza alle previsioni di legge ma non è soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse.

Egli non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga, come è avvenuto nel caso di specie, in che modo nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della

I. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 11481 del 2020).

16. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 29285/2016 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in C 8.000,00 per compensi professionali oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale 2022 rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. 1739 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandatarioi e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandatario e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e per la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12,; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/06/2016 R.G.N. 680/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29285/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste - decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione della D.T.L. di Udine ed aveva allo stesso tempo ridotto le sanzioni compensando tra le parti le spese del giudizio, ulteriormente riducendo la sanzione relativa a 97 lavoratori da C562,00 ad C 250,00 per un totale di C 24.250,00, confermando nel resto le altre. 2. Il giudice di appello, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che la contestazione delle violazioni amministrative non fosse generica ben potendo l'ordinanza ingiunzione essere motivata per relationem con riguardo al verbale di accertamento presupposto osservando peraltro che, trattandosi di atto vincolato nel contenuto, questo non necessitava di una particolare motivazione ed inoltre l'impugnazione non è limitata ai profili di illegittimità dell'atto ma ha ad oggetto l'intera pretesa sanzionatoria della P.A.. 3. La Corte di merito ha poi ritenuto che le condotte dalle quali era scaturita l'irrogazione delle sanzioni fossero riferibili a tutti i soci amministratori che, come era emerso dall'istruttoria, dovevano essere ritenuti corresponsabili delle violazioni accertate avendo partecipato tutti all'attività di amministrazione e organizzazione dell'azienda. 3.1. La Corte territoriale, nel distinguere gli illeciti tra commissivi ed omissivi, ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 40 c.p., il non aver impedito un evento doveva essere ritenuto equivalente all'averlo cagionato. 3.2. Con la sentenza si è ritenuto poi che correttamente il primo giudice aveva qualificato gli illeciti accertati come omissivi ed aveva ritenuto che sussistesse l'obbligo di vigilanza in capo a tutti i soci non essendo risultato che vi fossero deleghe specifiche in favore di alcuni di loro. Inoltre, ha ritenuto che anche a voler considerare la condotta come commissiva, comunque, i ricorrenti non avevano dimostrato di aver quantomeno tentato di impedire l'evento. r.g. n. 29285/2016 3.3. In particolare, con riguardo alla violazione relativa alla mancata o comunque ritardata consegna dei prospetti paga non era risultato che nessuno dei soci si fosse attivato per porvi rimedio. 3.4. Quanto alle comunicazioni alla Direzione territoriale del Lavoro che avrebbero dovuto essere effettuate nel termine di cinque giorni dalle assunzioni, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato un responsabile dell'adempimento tutti i soci potenzialmente coinvolti dell'amministrazione dell'impresa ne dovevano rispondere. 3.5. Con riguardo alla nnaxi-sanzione irrogata per l'avventa occupazione di lavoratori non denunciati, ex art. 3 co. 3 d.l. 12 2002 conv. in I. 73 2002, il giudice di secondo grado ha osservato che l'inadempimento era permanente e che la sanzione era stata calcolata nella misura minima di C 1500,00 alla quale si doveva aggiungere, obbligatoriamente, l'importo di C 150,00 per ogni giornata di lavoro effettivo. 3.6. Ha escluso infine la competenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per essere competente all'irrogazione l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di condotte cessate prima del 1.1.2006. 4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di soci accomandatari e la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Udine ed il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con tempestivo controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della C.E.D.U.. 5.1. Rilevano i ricorrenti che erroneamente il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alla giurisprudenza in materia di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e non, come avrebbe più correttamente dovuto, ai principi in tema di motivazione della contestazione amministrativa, il cui referente normativo è l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, e non l'art. 18 della stessa legge richiamato dalla sentenza r.g. n. 29285/2016 impugnata. Sostengono che la mancanza di specificità della contestazione si riverbera sul diritto di difesa del soggetto cui venga contestata una violazione amministrativa sicché nel verbale devono essere indicate le condotte materiali che hanno integrato la violazione mentre non sarebbe necessaria l'indicazione della norma violata. Peraltro, il richiamo al verbale della Guardia di Finanza, ritenuto sufficiente dal giudice di appello, individuava il responsabile nel socio accomandatario e rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e non poteva costituire la premessa per la contestazione della violazione agli altri soci. Infine la mancata specificazione del tipo di concorso, morale o materiale, costituirebbe un ulteriore profilo di violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 6 della C.E.D.U.. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. artt. 3, 5 e 6 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 1 e 5 della legge n. n. 4 del 1953 in quanto l' illecito, consistito nella consegna di prospetti paga inesatti, aveva natura commissiva e dunque solo chi aveva materialmente posto in essere la condotta poteva essere chiamato a risponderne. Pertanto, tenuto conto del fatto che il concorso morale non era stato neppure ipotizzato, non era sufficiente a radicare la responsabilità dei soci la mera qualità di accomandatari. 7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 3 comma 3 del d.l. 12 2002 convertito nella legge n. 73 del 2002 e modificato dall'art. 36 bis comma 7 della legge n.248 del 2006. 7.1. Anche con riguardo alla mancata iscrizione dei rapporti di lavoro nelle scritture obbligatorie si deduce che si tratta di illecito commissivo che si configura per il solo fatto di aver stipulato il contratto di lavoro. Inoltre, deducono che è un illecito a consumazione istantanea, e non permanente ex art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, poiché si consuma per il solo fatto dell'impiego di lavoratori che non risultino da scritture o altri documenti obbligatori restando irrilevante invece la durata del loro impiego.r.g. n. 29285/2016 8. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza in relazione alli omessa pronuncia sulla dedotta riferibilità delle condotte al solo socio amministratore della società (il Mondini). Deducono i ricorrenti che la denuncia della nullità della sentenza può essere fatta valere anche in presenza di una c.d. doppia conforme circa la mancata prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale. 9. Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.. Nel ribadire che il verbale della G.D.F., atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, aveva identificato il solo Mondini come autore delle violazioni accertate, i ricorrenti deducono che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge avendo escluso che fosse stata acquisita la prova dell'esistenza di un amministratore preposto alla gestione del personale. 10. La violazione e falsa applicazione degli artt. 2313 e 2319 c.c. è oggetto del sesto motivo di ricorso con il quale si denuncia che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, in capo ai soci accomandatari, un dovere generale di vigilanza sul socio amministratore che aveva posto in essere i comportamenti sanzionati. 11. Il settimo motivo di ricorso investe la ratio decidendi concorrente della sentenza che afferma che ove la condotta sanzionata debba essere considerata conrimissiva allora sarebbe ravvisabile da parte dei soci accomandatari convenuti il concorso. Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.p. e degli artt. 1 e 5 della legge n. 689 del 1981 poiché non sarebbe ravvisabile in capo a loro alcun obbligo di garanzia. 12. La violazione e falsa applicazione dell' art. 11 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 4 bis comma 2 del d.lgs. n. 181 del 2000 e l'art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 costituiscono l'oggetto dell'ottavo motivo di ricorso ed investono il capo della decisione con il quale sono state solo in parte rideterminate le sanzioni irrogate. Sostengono i ricorrente che queste avrebbero dovuto essere ridotte al minimo edittale tenuto conto della tenuità dell'elemento psicologico in capo a chi il fatto ha commesso tenendo conto delle incertezze della disciplina sulle assunzioni occasionali, puntualmente evidenziate in appello e r.g. n. 29285/2016 della mancata partecipazione da parte dei soci destinatari delle sanzioni alle assunzioni irregolari che vi avevano dato causa. 13. L'ultimo motivo di ricorso, riferito sempre alla determinazione della misura delle sanzioni che ad avviso dei ricorrenti avrebbe dovuto semmai essere contenuta nella misura minima, ha ad oggetto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ed è rappresentato dalla particolare tenuità dell'elemento psicologico e dalla tenue gravità della condotta dei soci ricorrenti. 14. I primi sette motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non possono essere accolti per le ragioni che di seguito si espongono. 14.1. In linea generale va qui rammentato che qualora l'amministrazione di una società sia congiunta, l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, in solido, a norma dell'art. 5 legge n. 689 del 1981, per fatto proprio. Sussiste un culpa in vigilando laddove l'illecito sia commesso dai uno dei possibili amministratori (arg. ex Cass. n. 10668 del 1996 relativo a un caso di coamministrazione di una società di capitali e relativamente ad assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento). 14.2. Ai sensi del 2260 c.c. che, per effetto del rinvio alle norme disciplinano la società in nome collettivo contenuto nell'ad 2315 c.c. si applica alle società in accomandita semplice qual è quella di cui sono soci accomandatari gli odierni ricorrenti, gli amministratori ( e qui sono tutti accomandatari) sono solidalmente responsabili per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa. 14.3. Come ha esattamente accertato la Corte territoriale nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova da parte dei singoli soci accomandatari della mancanza di una colpa da parte loro per non aver vigilato sull'esatto adempimento degli obblighi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro. Una corresponsabilità per le violazioni accertate r.g. n. 29285/2016 derivante da un canto dall'esistenza di un dovere di reciproca vigilanza sull'esatto adempimento delle attività dei soci amministratori che la Corte ha in fatto accertato che, presenti in azienda, avevano tutti partecipato all'organizzazione aziendale dei turni di lavoro e delle giornate di presenza dei lavoratori. 14.4. La Corte verifica poi l'esistenza di una responsabilità dei singoli soci accomandatari destinatari delle contestazioni delle singole violazioni e delle relative sanzioni senza trascurare di prendere in esame sia il caso della condotta commissiva che il caso della condotta omissiva. 14.5. E' ben vero che in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, con la conseguenza che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. n. 26238 del 2011 e Cass. n. 11534 del 2020). Tuttavia è proprio di tale accertamento concreto che la Corte territoriale si è fatta carico e lo stesso appartiene alla specifica competenza del giudice del merito e potrebbe essere in ipotesi scardinato solo ove fosse denunciabile un vizio di motivazione che nella specie, oltre ad essere precluso ai sensi dell'art. 348 ter comma 5 c.p.c., non viene consapevolmente neppure denunciato. 14.6. Né può dirsi sussistere la nullità della sentenza denunciata con il quarto motivo tenuto conto che è la stessa parte ricorrente che da atto che una pronuncia, sintetica ma efficace, c'è stata da parte della Corte territoriale sulla riferibilità o meno delle condotte al socio Mondini che si assume essere l'unico e solo amministratore della società una volta che attraverso una articolata ricostruzione si è dato atto del fatto che tutti i soci avevano concretamente partecipato all'organizzazione del lavoro nella società nella quale erano costantemente presenti. 15. Neppure possono essere accolti gli ultimi due motivi di ricorso.r.g. n. 29285/2016 15.1. A norma dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'opposizione è attribuito il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata che può essere stabilita in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza. Si tratta di potere che può essere esercitato nell'ambito dell'intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della legge ed applicando eventuali circostanze diminuenti o aggravanti ove specificamente prevedute dalle singole norme da applicare alla fattispecie ( arg ex Cass. 01/08/2003 n.11732). In caso di contestazione della misure quindi il giudice è autonomamente chiamato a controllare la rispondenza alle previsioni di legge ma non è soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse. Egli non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga, come è avvenuto nel caso di specie, in che modo nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 11481 del 2020). 16. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 29285/2016 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in C 8.000,00 per compensi professionali oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 30518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris