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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16395/2023

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persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via P. G. da Palestrina n. 63.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Robassomero ( TO ), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al contro ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Balduina n. 250.

Controricorrente avverso la sentenza n.360/2018 della Corte di appello di Torino , depositata il 23.

2. 2018.

R.G.

N. 23420/2018.Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12.

5. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n.360 del 23.

2. 2018 la Corte di appello di Torino , rigetta ndo il gravame proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a Segno, confermò la decisione di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 81.764,48, l’aveva condannata al pagamento in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di euro 73.515,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di prestazioni di autotrasporto, escavazione e movimento terra di cui alle fatture prodotteemesse nel 2010 e nel 2012.

La Corte d’appello motivò la decisione affermando: che l’eccezione di parziale pagamento sollevata dalla appellante con rifermento al bonifico di euro 20.00,00 disposto in favore della controparte in data 2.

2. 2012, non era fondata, non risultando specificatamente contestata la conclusione del giudice di primo grado che aveva escluso tale imputazione, ascrivendo il relativo pagamento ai pregressi rapporti tra le parti, in ragione del fatto che esso era stato effettuato prima della esecuzione delle prestazioni concordate con contratto sottoscritto il 23.

2. 2012 ed essendo a tal fine irrilevante che, in relazione ai pregressi rapporti, la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai lamentato insoluti; che,con riferimento all’ulteriore eccezione di pagamento parziale di euro 10.000,00, mediante il rilascio di quattro cambiali di euro 2.500,00 ciascuna, la opponente non aveva fornito prova documentale del loro pagamento,mentre la prova testimoniale resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, appariva confusae quindi non univoca sul punto; che correttamente il Tribunale aveva respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente e la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per avere la controparte sospeso le forniture nell’aprile 2012 interrompendole poi definitivamente nel giugno successivo, dal momento che il comportamento della società [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dal grave inadempimento della committente in relazione al pagamento della fattura n. 87 con scadenza 31.

5. 2012 per l’importo di euro R.G.

N. 23420/2018.34.584,34, relativa alle prestazioni eseguite nell’aprile e maggio del medesimo anno.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 14.

5. 2018, ha proposto ricorso, affidato atre motivi, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a Segno.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

La società controricorrente ha depositato memoria.

Itre motivi di ricorso portano la medesima rubrica e denunciano erronea e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.ed omessa valutazione della documentazione prodotta.

Con il primo mezzo la società ricorrente censura il capo della decisione che ha respinto l’eccezione di pagamento in relazione al bonifico di euro 20.00,00 disposto dalla opponente in data 8.

2. 2012 riconducendo tale versamento ai pregressi rapporti negoziali tra le parti.

Così decidendo la Corte non ha invero considerato la deduzione della opponente che il contratto in essere tra le parti aveva avuto esecuzione in data antecedente il 23.

2. 2012, come comprovato dalla lettera prodotta in atti ( doc. n. 4 del fascicolo di primo grado ).

Il motivo inoltre contesta la decisione impugnata per avere ritenuto inammissibile, perché avanzata solo in grado di appello, l’eccezione di compensazione relativa alle fatture emesse nell’anno 2010, fondata sulla prassi concordata tra le parti secondo la quale la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno nell’emettere fatture per merci vendute alla [OSCURATO:PERSONA] praticava sconti volti per l’appunto ad estinguere il suo debito per le forniture ricevute.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, tale eccezione era tempestiva, in quanto sollevata dalla opponente in primo grado con la prima memoria istruttoria.

Il secondo motivo di ricorso investe il rigetto dell’eccezione di pagamento relativamente all’importo di euro 10.000,00 portato da quattro cambiali di euro 2.500,00 ciascuna rilasciate dalla committente alla controparte.

La ricorrente lamenta al riguardo l’erronea valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, il quale aveva dichiarato di essere stato pagato, nonché che tale eccezione sia stata respinta in difetto R.G.

N. 23420/2018.di prova documentale dell’avvenuto pagamento.

Anche in questo caso la Corte di appello non ha considerato che la appellante aveva prodotto in causa i quattro titoli, provando in tal modo che essi le erano stati restituiti e quindi erano stati pagati( doc. n. 1, lett. a), b), c) e d) ).

Il terzo motivo censura il rigetto dell’eccezione di inadempimento sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo della odierna ricorrente, per non avere il giudice territoriale considerato la deduzione della appellante secondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato quantitativi di terra inferiori a quelli convenuti.

Per contro doveva ritenersi ingiustificata l’interruzione delle prestazioni da parte di quest’ultima, tenuto conto che le pregresse pendenze erano state appianate con il meccanismo della compensazione concordato tra le parti e la committente aveva già versato, nel febbraio 2012, un acconto sulle future forniture.

I tre motividi ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili ed in parte infondati.

La ricorrente fonda la denunzia di violazione dell’art. 1460 cod. civ., in tema di eccezione di inadempimento, sulla base di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti divergente da quella accolta dai giudici di merito.

Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno infatti ritenuto che i pagamenti parziali eccepiti dalla opponente non fossero stati provati e che la sospensione dei pagamenti operata dalla stessa non fosse giustificata dalla interruzione delle prestazioni effettuata dalla società fornitrice, che viceversa ha considerato pienamente legittima proprio in considerazione del mancato versamento dei corrispettivi ad essa dovuti.

A tal fine i giudici di merito hanno correttamente operato una comparazione cronologica dei rispettivi comportamenti delle parti, precisando che il mancato pagamento del prezzo da parte della committente era precedente alla interruzione della fornitura da parte dell’opposta e che per tale ragione essa era giustificata e non dava luogo ad alcun inadempimento a suo carico.

Va inoltre rimarcato, sotto tale profilo, che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno, ha visto rigettata, con statuizione qui non censurata, la propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per insussistenza sia R.G.

N. 23420/2018.dell’inadempimento della controparte che del danno, e che la stessa, in sede di opposizione, aveva contestato solo una parte de lla somma ingiunta, deducendo che l’importo dovuto ammontava ad euro 53.515,00, così riconoscendo di non avere adempi u to al pagamento di gran parte del corrispettivo.

Il punto è rilevante in quanto l’eccezione di inadempimento, che deve essere esercitatasecondo buona fede, cioè non deve essere pretestuosa, presuppone la contemporaneità tra le due prestazioni, laddove nel caso di specie essa risulta esercitata dalla opponente in relazione al pagamento di prestazioni già ricevute.

Nei contratti ad esecuzione continuata operiodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie diprestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va infatti considerato separatamente per ciascuna coppia diprestazioni.

Ne discende che , in tali contratti, l'eccezione di inadempimento può essere sollevata unicamente con riguardo alla prestazione ancora da eseguire, e non con riferimento alle prestazioni già eseguite ( Cass. n. 4225 del 2022; Cass. n. 7550 del 2012 ) Le censure sollevate nel primo e secondo motivo avverso i capi della decisione che hanno respinto le eccezioni di pagamento parziale sono inammissibili in quanto investono il risultato della valutazione del giudice de lle risultanze probatorie ( documenti e testimonianza ) , suggerendo una diversa ricostruzione dei fatti.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione e l’apprezzamento delle risultanze probatorie sono devolut e dalla legge esclusivamente a l giudice di merito, il cui convincimento in ordine all’accertamento dei fatti non può essere messo in dubbio davanti al giudice di legittimità, che essendo giudice del diritto e non del fatto non può svolgere alcun sindacato al riguardo.

Né tali censure non possono trovare ingresso sotto i profili della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’omesso esame di fatto decisivo.

Va in proposito ribadito che, secondo l’orientamento di questa Corte , p er dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, R.G.

N. 23420/2018.abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativaal di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 cod proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass.

S.U. n. 20867 del 2020 ).

Nessuna delle censure svolge tali critiche, limitandosi solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.

La deduzione del vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo è invece preclusa nel caso di specie dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., chedichiara non p roponibile il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1 n. 5), nel caso in cui la sentenza di appello siaconforme nella valutazione dei fatti a quella di primo g ra do ( c.d. doppia conforme ), disposizione applicabile nel caso di specie essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016.

Quanto all’eccezione di compensazione, che la Corte di appello ha giudicato inammissibile perché proposta per la prima volta nell’atto di appello, essa si fonda sull’assunto che parte del credito azionato in via monitoria sarebbe stato estinto a seguito della prassi concordata tra le parti secondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno,nell’emettere fatture per la vendita di propri beni alla controparte, praticava sconti a ripianamento del debito sorto con il dedotto contratto di fornitura.

Premesso che si tratta di eccezione in senso stretto, atteso che il credito opposto in compensazione deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, da un contratto diverso da quello dedotto in giudizio, la censura non merita accoglimento, non risultando che tale eccezione sia stata chiaramente avanzata nella memoria istruttoria di primo grado, quanto meno in ordine allo stesso ammontare del controcredito, che non risulta indicato.

Il passo di tale atto difensivo riprodotto nel ricorso è estremamente generico e con contiene una chiara formulazione dell’eccezione, anche con riguardo all’ammontare che debito che si assume estinto.

La statuizione di inammissibilità della Corte di R.G.

N. 23420/2018.appello si sottrae pertanto a censura, restando ogni altro rilievo assorbito dalla considerazione che la soluzione accolta costituisce il risultato di un’operazione di interpretazione della domanda,di competenza esclusiva del giudice di merito, non censurabile, come tale, in sede di giudizio di cassazione.

In conclusione,il ricorso è respinto .

Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono li quidate in dispositivo .

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c ondanna la r icorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via P. G. da Palestrina n. 63. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Robassomero ( TO ), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al contro ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Balduina n. 250. Controricorrente avverso la sentenza n.360/2018 della Corte di appello di Torino , depositata il 23. 2. 2018. R.G. N. 23420/2018.Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12. 5. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n.360 del 23. 2. 2018 la Corte di appello di Torino , rigetta ndo il gravame proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a Segno, confermò la decisione di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 81.764,48, l’aveva condannata al pagamento in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di euro 73.515,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di prestazioni di autotrasporto, escavazione e movimento terra di cui alle fatture prodotteemesse nel 2010 e nel 2012. La Corte d’appello motivò la decisione affermando: che l’eccezione di parziale pagamento sollevata dalla appellante con rifermento al bonifico di euro 20.00,00 disposto in favore della controparte in data 2. 2. 2012, non era fondata, non risultando specificatamente contestata la conclusione del giudice di primo grado che aveva escluso tale imputazione, ascrivendo il relativo pagamento ai pregressi rapporti tra le parti, in ragione del fatto che esso era stato effettuato prima della esecuzione delle prestazioni concordate con contratto sottoscritto il 23. 2. 2012 ed essendo a tal fine irrilevante che, in relazione ai pregressi rapporti, la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai lamentato insoluti; che,con riferimento all’ulteriore eccezione di pagamento parziale di euro 10.000,00, mediante il rilascio di quattro cambiali di euro 2.500,00 ciascuna, la opponente non aveva fornito prova documentale del loro pagamento,mentre la prova testimoniale resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, appariva confusae quindi non univoca sul punto; che correttamente il Tribunale aveva respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente e la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per avere la controparte sospeso le forniture nell’aprile 2012 interrompendole poi definitivamente nel giugno successivo, dal momento che il comportamento della società [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dal grave inadempimento della committente in relazione al pagamento della fattura n. 87 con scadenza 31. 5. 2012 per l’importo di euro R.G. N. 23420/2018.34.584,34, relativa alle prestazioni eseguite nell’aprile e maggio del medesimo anno. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 14. 5. 2018, ha proposto ricorso, affidato atre motivi, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a Segno. La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. La società controricorrente ha depositato memoria. Itre motivi di ricorso portano la medesima rubrica e denunciano erronea e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.ed omessa valutazione della documentazione prodotta. Con il primo mezzo la società ricorrente censura il capo della decisione che ha respinto l’eccezione di pagamento in relazione al bonifico di euro 20.00,00 disposto dalla opponente in data 8. 2. 2012 riconducendo tale versamento ai pregressi rapporti negoziali tra le parti. Così decidendo la Corte non ha invero considerato la deduzione della opponente che il contratto in essere tra le parti aveva avuto esecuzione in data antecedente il 23. 2. 2012, come comprovato dalla lettera prodotta in atti ( doc. n. 4 del fascicolo di primo grado ). Il motivo inoltre contesta la decisione impugnata per avere ritenuto inammissibile, perché avanzata solo in grado di appello, l’eccezione di compensazione relativa alle fatture emesse nell’anno 2010, fondata sulla prassi concordata tra le parti secondo la quale la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno nell’emettere fatture per merci vendute alla [OSCURATO:PERSONA] praticava sconti volti per l’appunto ad estinguere il suo debito per le forniture ricevute. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, tale eccezione era tempestiva, in quanto sollevata dalla opponente in primo grado con la prima memoria istruttoria. Il secondo motivo di ricorso investe il rigetto dell’eccezione di pagamento relativamente all’importo di euro 10.000,00 portato da quattro cambiali di euro 2.500,00 ciascuna rilasciate dalla committente alla controparte. La ricorrente lamenta al riguardo l’erronea valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, il quale aveva dichiarato di essere stato pagato, nonché che tale eccezione sia stata respinta in difetto R.G. N. 23420/2018.di prova documentale dell’avvenuto pagamento. Anche in questo caso la Corte di appello non ha considerato che la appellante aveva prodotto in causa i quattro titoli, provando in tal modo che essi le erano stati restituiti e quindi erano stati pagati( doc. n. 1, lett. a), b), c) e d) ). Il terzo motivo censura il rigetto dell’eccezione di inadempimento sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo della odierna ricorrente, per non avere il giudice territoriale considerato la deduzione della appellante secondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato quantitativi di terra inferiori a quelli convenuti. Per contro doveva ritenersi ingiustificata l’interruzione delle prestazioni da parte di quest’ultima, tenuto conto che le pregresse pendenze erano state appianate con il meccanismo della compensazione concordato tra le parti e la committente aveva già versato, nel febbraio 2012, un acconto sulle future forniture. I tre motividi ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili ed in parte infondati. La ricorrente fonda la denunzia di violazione dell’art. 1460 cod. civ., in tema di eccezione di inadempimento, sulla base di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti divergente da quella accolta dai giudici di merito. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno infatti ritenuto che i pagamenti parziali eccepiti dalla opponente non fossero stati provati e che la sospensione dei pagamenti operata dalla stessa non fosse giustificata dalla interruzione delle prestazioni effettuata dalla società fornitrice, che viceversa ha considerato pienamente legittima proprio in considerazione del mancato versamento dei corrispettivi ad essa dovuti. A tal fine i giudici di merito hanno correttamente operato una comparazione cronologica dei rispettivi comportamenti delle parti, precisando che il mancato pagamento del prezzo da parte della committente era precedente alla interruzione della fornitura da parte dell’opposta e che per tale ragione essa era giustificata e non dava luogo ad alcun inadempimento a suo carico. Va inoltre rimarcato, sotto tale profilo, che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno, ha visto rigettata, con statuizione qui non censurata, la propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per insussistenza sia R.G. N. 23420/2018.dell’inadempimento della controparte che del danno, e che la stessa, in sede di opposizione, aveva contestato solo una parte de lla somma ingiunta, deducendo che l’importo dovuto ammontava ad euro 53.515,00, così riconoscendo di non avere adempi u to al pagamento di gran parte del corrispettivo. Il punto è rilevante in quanto l’eccezione di inadempimento, che deve essere esercitatasecondo buona fede, cioè non deve essere pretestuosa, presuppone la contemporaneità tra le due prestazioni, laddove nel caso di specie essa risulta esercitata dalla opponente in relazione al pagamento di prestazioni già ricevute. Nei contratti ad esecuzione continuata operiodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie diprestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va infatti considerato separatamente per ciascuna coppia diprestazioni. Ne discende che , in tali contratti, l'eccezione di inadempimento può essere sollevata unicamente con riguardo alla prestazione ancora da eseguire, e non con riferimento alle prestazioni già eseguite ( Cass. n. 4225 del 2022; Cass. n. 7550 del 2012 ) Le censure sollevate nel primo e secondo motivo avverso i capi della decisione che hanno respinto le eccezioni di pagamento parziale sono inammissibili in quanto investono il risultato della valutazione del giudice de lle risultanze probatorie ( documenti e testimonianza ) , suggerendo una diversa ricostruzione dei fatti. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione e l’apprezzamento delle risultanze probatorie sono devolut e dalla legge esclusivamente a l giudice di merito, il cui convincimento in ordine all’accertamento dei fatti non può essere messo in dubbio davanti al giudice di legittimità, che essendo giudice del diritto e non del fatto non può svolgere alcun sindacato al riguardo. Né tali censure non possono trovare ingresso sotto i profili della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’omesso esame di fatto decisivo. Va in proposito ribadito che, secondo l’orientamento di questa Corte , p er dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, R.G. N. 23420/2018.abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativaal di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 cod proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ). Nessuna delle censure svolge tali critiche, limitandosi solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove. La deduzione del vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo è invece preclusa nel caso di specie dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., chedichiara non p roponibile il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1 n. 5), nel caso in cui la sentenza di appello siaconforme nella valutazione dei fatti a quella di primo g ra do ( c.d. doppia conforme ), disposizione applicabile nel caso di specie essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016. Quanto all’eccezione di compensazione, che la Corte di appello ha giudicato inammissibile perché proposta per la prima volta nell’atto di appello, essa si fonda sull’assunto che parte del credito azionato in via monitoria sarebbe stato estinto a seguito della prassi concordata tra le parti secondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] a Segno,nell’emettere fatture per la vendita di propri beni alla controparte, praticava sconti a ripianamento del debito sorto con il dedotto contratto di fornitura. Premesso che si tratta di eccezione in senso stretto, atteso che il credito opposto in compensazione deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, da un contratto diverso da quello dedotto in giudizio, la censura non merita accoglimento, non risultando che tale eccezione sia stata chiaramente avanzata nella memoria istruttoria di primo grado, quanto meno in ordine allo stesso ammontare del controcredito, che non risulta indicato. Il passo di tale atto difensivo riprodotto nel ricorso è estremamente generico e con contiene una chiara formulazione dell’eccezione, anche con riguardo all’ammontare che debito che si assume estinto. La statuizione di inammissibilità della Corte di R.G. N. 23420/2018.appello si sottrae pertanto a censura, restando ogni altro rilievo assorbito dalla considerazione che la soluzione accolta costituisce il risultato di un’operazione di interpretazione della domanda,di competenza esclusiva del giudice di merito, non censurabile, come tale, in sede di giudizio di cassazione. In conclusione,il ricorso è respinto . Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono li quidate in dispositivo . Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c ondanna la r icorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nel
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