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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 26330/2026

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ana Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avversola sentenza del 19/09/2025 del Tribunale di Bergamovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso:[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato IoanaMaria alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 300 di multa per due episodi ditentato furto aggravato.2.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha propostoricorso enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.

Viene denunciata la violazione dell’art. 81, 4° commacod. pen. in quanto il giudice, pur ritenendo sussistente la recidiva reiterata, spe-cifica e infraquinquennale, ha proceduto ad un aumento per la continuazione infe-riore al minimo di un terzo previsto dalla suddetta disposizione: a fronte, infatti,di una pena base di sei mesi di reclusione per il reato più grave, l’aumento per lacontinuazione con l’altro reato è stato determinato solamente nella misura di unmese.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’aumento minimo per la con-tinuazione previsto dall'art. 81, 4° comma cod. pen. e pari ad un terzo della penastabilita per il reato più grave, si applica nei soli casi in cui l'imputato sia statoritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva emessa prima della commis-sione dei reati per i quali si procede (v. fra le altre: Sez. 1, n. 26250 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],RV 286602-01; Sez. 4, 22545 del 13/9/2018, RV 276268-01).

Tale presuppostonon ricorre nel caso concreto: dal certificato penale emergono infatti quattro pre-cedenti a carico della Ioana, tutti relativi a sentenze divenute definitive prima deireati per cui si procede, e in nessuno di questi casi risulta riconosciuta la recidivareiterata prevista dall’art. 81, 4° comma cod. pen. (v.).

Ne consegue che il Tribu-nale non ha errato nel calcolare un aumento per la continuazione in misura noninferiore a un terzo pur riconoscendo implicitamente la recidiva reiterata (implicitoriconoscimento che, a sua volta, si desume dal fatto che il giudice abbia concessol’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.

“con giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti”: l’uso del plurale non può non riferirsi anche alla recidivareiterata, che è, insieme all’esposizione dei beni alla pubblica fede, una delle dueaggravanti contestate all’imputata).

P.Q.MRigetta il ricorso del p.g.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ana Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avversola sentenza del 19/09/2025 del Tribunale di Bergamovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso:[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato IoanaMaria alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 300 di multa per due episodi ditentato furto aggravato.2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha propostoricorso enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen. Viene denunciata la violazione dell’art. 81, 4° commacod. pen. in quanto il giudice, pur ritenendo sussistente la recidiva reiterata, spe-cifica e infraquinquennale, ha proceduto ad un aumento per la continuazione infe-riore al minimo di un terzo previsto dalla suddetta disposizione: a fronte, infatti,di una pena base di sei mesi di reclusione per il reato più grave, l’aumento per lacontinuazione con l’altro reato è stato determinato solamente nella misura di unmese.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’aumento minimo per la con-tinuazione previsto dall'art. 81, 4° comma cod. pen. e pari ad un terzo della penastabilita per il reato più grave, si applica nei soli casi in cui l'imputato sia statoritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva emessa prima della commis-sione dei reati per i quali si procede (v. fra le altre: Sez. 1, n. 26250 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],RV 286602-01; Sez. 4, 22545 del 13/9/2018, RV 276268-01). Tale presuppostonon ricorre nel caso concreto: dal certificato penale emergono infatti quattro pre-cedenti a carico della Ioana, tutti relativi a sentenze divenute definitive prima deireati per cui si procede, e in nessuno di questi casi risulta riconosciuta la recidivareiterata prevista dall’art. 81, 4° comma cod. pen. (v.). Ne consegue che il Tribu-nale non ha errato nel calcolare un aumento per la continuazione in misura noninferiore a un terzo pur riconoscendo implicitamente la recidiva reiterata (implicitoriconoscimento che, a sua volta, si desume dal fatto che il giudice abbia concessol’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. “con giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti”: l’uso del plurale non può non riferirsi anche alla recidivareiterata, che è, insieme all’esposizione dei beni alla pubblica fede, una delle dueaggravanti contestate all’imputata). P.Q.MRigetta il ricorso del p.g.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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