CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41186/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del dl. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] ft 12 NOV 2021 e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza n. 5041/21 in data 24/11/2020, questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona; che, mentre, nel relativo dispositivo del ruolo di pubblica udienza, è stato pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata "limitatamente alla omessa confisca con rinvio alla Corte di Appello di Ancona", nel dispositivo di sentenza l'annullamento è stato pronunciato, senza riferimento alla omessa confisca, "con rinvio al Tribunale di Ancona"; che, tuttavia, come chiaramente emergente dalla motivazione della sentenza, che, da un lato, ha escluso che il ricorso del P.G. avverso la predetta sentenza avesse le caratteristiche di ricorso immediato, e, dall'altro, ha chiaramente delimitato l'annullamento della sentenza alla sola omessa confisca, per errore materiale, nel dispositivo del ruolo, l' annullamento è stato effettuato con rinvio alla Corte di appello di Ancona anziché al Tribunale di Ancona, e, sempre per errore materiale, nel dispositivo di sentenza si è omesso il riferimento alla omessa donfisca; che a tali errori può ora rimediarsi per il tramite del procedimento di co• rrezione di cui all'art. •130 cod. proc. pen.; • P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Sezione con riferimento al ricorso R.G. n. 21950/20 del P.G. di Ancona nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo di "con rinvio .alla Corte di appello di Ancona" ivi deve leggersi "con rinvio al Tribunale di Ancona", e dell'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza n. 5041/21 del 24/11/2020 nel senso che, in luogo di "annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona", ivi deve leggersi "annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio al Tribunale di Ancona", e manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobr