CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35771/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6631/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati contestati ex artt. 474 (capo b) e 648 cod. pen. (capo a) deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità in ordine ai reati de quibus. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimì motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, adeguata e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale, nel respingere le medesime censure dedotte in questa sede, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell' imputata erano contraffatti sicchè era configurabile anche il reato di ricettazione. I giudici di merito si sono, invero, correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Va, quindi, evidenziato che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza secondo cui il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Sez. 2, n. 42934 del 03/10/2012 - dep. 07/11/2012, Cheikh, Rv. 25381801). 2.2. Correttamente l'imputata è stato, quindi, riconosciutq, responsabile del reato di ricettazione essendo stata trovata in possesso di beni in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei vari reati addebitati risultando la stessa nella disponibilità di beni con marchi noti in tutto il mondo ed aventi un prezzo vile. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il