CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30143/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6749/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario della società “CORI di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in [OSCURATO:PERSONA] 24, 00198 Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 871/2021,depositata il 16 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bergamo, i l ricorrente proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 22 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689 con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 40.000,00 per aver installato apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lettera a), dell’art. 110 TULPS. Nello specifico, veniva contestato “.. l’uso, in presenza di esercizio delle scommesse, di n. 4 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all’art. 88 TULPS .”, e veniva rilevato che detta violazione “.. realizza[va] la fattispecie prevista alla lett. f- bis del comma 9 dell’art. 110 TULPS ..”. In via cautelare chiedeva la sospensione dell’impugnato provvedimento e in via principale l’annullamento dello stesso e la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 805/2018, pubblicata in data 25 settembre 2018, il Tribunale di Bergamo, ritenendo che l’Amministrazione resistente non avesse ottemperato all’onere della prova in merito alla responsabilità della parte, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di lite. 2. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza di primo grado. Si costituiva in giudizio il Rimessi, chiedendo, in via principale, il rigetto dell’appello e, in via subordinata, la sospensione del giudizio con rimessione della causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea exart. 267 TFUE. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza, condannando gli appellati a rifondere le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 TFUE e 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché’ degli artt. 2697 c.c., 6, comma 11, d.lgs. 150/2011, e degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale exart. 267, co. 3, TFUE. Secondo quanto argomentato, la sentenza impugnata sarebbe, in primo luogo, passibile di censura in quanto affetta da una palese violazione degli artt. 56 TFUE e 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e perché assunta in spregio della disciplina sul riparto dell’onere probatorio e in particolare degli artt.2697 c.c. e 6, comma 11, d.lgs. 150/2011, nonché degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. Il giudice del gravame, in particolare, mostrerebbe di non aver esaminato compiutamente le censure mosse da parte ricorrente alla situazione di oggettiva discriminazione realizzata a carico dei CTD - i quali [così come Stanleybet] si avvalgono delle libertà fondamentali di stabilimento e prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 ss. TFUE -per effetto dell’interpretazione degli artt. 86, 88 e 110 del TULPS, nel senso della necessità della licenza ex art. 88 TULPS ai fini dell’uso degli apparecchi da divertimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, nell’ipotesi di contestuale esercizio delle scommesse da parte del CTD. Partericorrente evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi CTD sono stati costretti ad operare in Italia in modalità transfrontaliera a causa di una non sanata, originaria discriminazione subita nel 1999, così come riconosciuto dalle sentenze della Corte di Giustizia Gambelli (6.11.2003 [OSCURATO:PERSONA]243/01, Placanica [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]338/04, C-359/04 e C-360/04, Costa e Cifone 16.02.2012, [OSCURATO:PERSONA]72/10 e C-77/10 e Laezza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Causa C- 374/14). Questi arresti avrebbero riconosciuto la le gittimità del modus operandi di Stanley e dei suoi CTD in Italia, in ragione del carattere discriminatorio e sproporzionato delle condizioni di affidamento, altre volte rimettendo ai giudici nazionali l’esperimento di specifici test volti ad accertare la ricorrenza dei profili di contrasto con il diritto dell’Unione (sentenza Laezza). Dopo aver richiamato le vicende legate alle procedure che hanno precluso al bookmaker Stanleybet l'acquisizione del titolo concessione nazionale per la raccolta di scommesse, si evidenzia come la giurisprudenza sia concorde nell’affermare che, in diretta applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Placanica, Costa-Cifone e Laezza, l’assenza della concessione nazionale per le scommesse in capo a Stanleybet -e, per l’effetto, il mancato possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. in capo ai CTD, laddove fondato sulla carenza di detto titolo concessorio - non può costituire legittimo fondamento per l’emanazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle ricevitorie affiliate a detto operatore. A supporto di tale tesi vengono richiamate diverse pronunce di merito e di legittimità. Inoltre, in merito alla lacuna probatoria rilevata nella sentenza impugnata e sulla sua imputabilità, parte ricorrente fa riferimento ai principi generali di rango eurounitario che presiedono alla materia delle scommesse e che, oltre a sottendere la questione di diritto sostanziale posta alla base dell’opposizione all’ordinanza- ingiunzione, contribuirebbero a definire l’ error in procedendo compiuto in grado d’appello.In particolare, emergerebbe il seguente quadro:i) le libertà del Trattato costituiscono la regola generale; ii) tale regola può essere sottoposta ad alcune eccezioni da parte degli Stati membri, a condizione che le misure restrittive domestiche rispettino i limiti enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; iii) nel caso in cui anche uno solo di tali limiti non sia rispettato, la restrizione alle libertà eurounitarie non può ritenersi giustificata, con la conseguenza che dette libertà dovranno trovare piena espansione a discapito della norma derogatoria interna, la quale non può più essere applicata alla fattispecie (fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana); eiv) nel settore delle scommesse, le violazioni del diritto dell’Unione commesse nella fase di assegnazione della concessione si riverberano, a valle, sul piano del procedimento amministrativo diretto al rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, posto che ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. il rilascio di quest’ultima abilitazione in favore del CTD (soggetto preposto) presuppone l’aggiudicazione del titolo concessorio in capo al bookmaker (soggetto preponente). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare che incombeva sull’Amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, l’onere di fornire la dimostrazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria. Nella denegata ipotesi in cui si nutrissero dubbi in merito all’incompatibilità della normativa nazionale applicabile al caso di specie con i citati principi e disposizioni del Trattato, parte ricorrente sollecita laCorte, in via di subordine, a sospendere il giudizio dinanzi a sé e disporre il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. 1.1. –Il motivo è infondato. A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, Placanica e altri, C-359/04 e C-360/04; CGUE 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C ‑ 72/10 e C ‑ 77/10; 28 gennaio 2016, Laezza , C - 375/14; 26 febbraio 2020, Stanleyparma e [OSCURATO:PERSONA], C - 88/18), che hanno puntualmente esaminato la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall'art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione(Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2023 , n. 15243 ; Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2022 , n. 45541 ; Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2020, n. 7129; Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2012, n. 40865). Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, le eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2020, n. 7129; Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2012, n. 40865), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In casi del genere, il giudice nazionale, a seguito della interpretazione data alle norme del Trattato dalla Corte di giustizia, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella dell’Unione, con conseguente esclusione di responsabilità penale del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2012, n. 28413). Tale approdo è stato confermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 12 settembre 2013, Biasci, cause riunite C-660/11 e C-8/12. I giudici europei hanno affermato che gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario. Pertanto, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione", e dall'art. 2, comma 1 ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con l. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". La Corte di giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (sentenze Placanica, punti da 52 a 55, Costa e Cifone, punti da 61 a 63). Di conseguenza, il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo(punto 27 sentenza Biasci). La Corte di giustizia ha poi precisato che gli artt. 43 e 49 del Trattato devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio (punto 43 sentenza Biasci). Sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte di giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che: 1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata. In ambito penale, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza exart. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara (Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2023, n. 15243). Tale riparto dell'onere della provatrova parimenti applicazione nell'ambitodelle sanzioni amministrative anche in virtù del principio di prossimità della prova, per cui l’onere della prova del comportamento discriminatorio spetta a chi intende farlo valere. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione(Cass., Sez. VI - 2, 24 gennaio 2019 , n. 1921). Nel caso di specie non risulta essere stata fornita la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. Non emerge peraltro dal ricorso che la Stanleybet abbia partecipato alla gara del 2012 (decreto Monti), quindi non si comprende come possa essere stata pregiudicata dalla normativa nazionale. Pertanto, va confermato il principio secondo cui i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse(Cass., Sez. II, 28marzo 2023 , n. 8694 ; Cass., Sez. II , 10 marzo 2022 , n. 7855). Sotto altro profilo, alla luce giurisprudenza consolidata in materia della Corte di giustizia anche in relazione all'ordinamento italiano (CGUE 6 marzo 2007, cause riunite C - 338/04, Placanica e altri, C-359/04 e C-360/04; CGUE 16febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C ‑ 72/10 e C ‑ 77/10; 28 gennaio 2016, Laezza , C - 375/14; 26 febbraio 2020, Stanleyparma e [OSCURATO:PERSONA], C - 88/18)e dei principi espressi, così come richiamati in parte motiva, non sussistono i presupposti per ricorrere nuovamente alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale (art.267 TFUE). 2. –Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli dell’art. 1, comma 644, lett. h, della l. 190/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Parte ricorrente censura la pronuncia della Corte di Appello nella parte in cui avrebbe liquidato in modo sbrigativo il motivo sul quantum posto dal ricorrente, il quale aveva rappresentato che la legge n. 190/2014, all’art. 1, comma 644, lett. h, al punto n. 4, ha stabilito che la sanzione pecuniaria da applicare in caso di violazione del divieto di applicazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett.re a e b del T.U.L.P.S. è pari ad euro 1.500,00 per ciascuno apparecchio, pertanto, nel caso di specie, l’importo esatto per n. 4 apparecchi sarebbe dovuto essere pari a euro 6.000,00 e, non quindi, euro 40.000,00 come invece irrogato. Come già precisato, l’atto di accertamento è avvenuto in data 26.11.2014, mentre il procedimento sanzionatorio si è concluso con il provvedimento opposto che risulta datato il 29.03.2017. A tale data era già in vigore la citata legge che aveva ridotto sensibilmente il quantum delle sanzioni collegate alla violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis del T.U.L.P.S. Con riguardo al principio del tempus regit actum e dell’eventuale applicazione alle sanzioni amministrative del principio di matrice penale della retroattività della norma più favorevole, si richiamala Corte Costituzionale, con la sentenza del 21 marzo 2019, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, in riferimento agli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 C.E.D.U.), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal terzo comma dello stesso articolo 6 alle sanzioni previste per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, disciplinato dall'art. 187 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria). 2.1. – Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193e ribadito nella successiva pronuncia del 21 marzo 2019, n. 63, nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative,né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (Cass., Sez. II , 16 aprile 2018 , n. 9269 ; Cass., Sez. VI - 2, 28 dicembre 2011, n. 29411; Cass., Sez. IV, 25 giugno 2009 , n. 14959). A tale assetto fa nno eccezione le sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” alla luce dei cosiddetti “ criteri Engel” elaborati dalla Corte di Strasburgo (qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della sanzione). Secondo un consolidato orientamentodella Corte europea dei diritti dell’uomo, le garanzie stabilite dalla CEDU «si applicano a tutti i precetti di carattere afflittivo a prescindere dalla loro qualificazione come sanzioni penali nell’ordinamento di provenienza» (sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo8 giugno 1976, Engel e altri contro [OSCURATO:PERSONA]; 27 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] srl contro Italia; 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia). Tali criteri sono stati riscontrati in casi di sanzione dall’elevatissima carica afflittiva, come n ella fattispecie prevista dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, in cui la sanzione può giungere sino a cinque milioni di euro (a loro volta elevabili sino al triplo ovvero al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore, a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall’autore, a sua volta oggetto, di separata confisca. Una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore dell’illecito in questione, in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto. I medesimi criteri di afflittività o di finalità repressiva e di prevenzione generale non si riscontrano di tutta evidenza nella fattispecie in esame cheha previsto – in linea con le prescrizioni del TULPS –una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio(art. 110, comma 9, lett. f - bis) TULPS ) per chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste. La sanzione irrogata si colloca inoltre nell’ambito dei limiti fissati dalla norma, per cui alcuna censura può essere formulata in sede di legittimità. 3. –Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 6, comma 9, del d.lgs . 150/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. c.c., nonché dell’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ. 3.1. –Il motivo è fondato. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825). 4. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo , con la cassazione della pronuncia impugnata nei soli limiti nella doglianza sulle spese di primo grado. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. dichiarando non doversi disporre nulla sulle spese del giudizio di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono a poste a carico del ricorrente, stante l'assoluta prevalenza della soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, ri getta gli altri ; cassa la sentenza im