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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07867/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

R.G. 5896/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 23/03/2021;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Data pubblicazione 10/03/2022 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso.

RILEVATO - che viene proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], società dilettantistica a responsabilità limitata, regolamento di competenza avverso il provvedimento del 23.3.2021 con cui il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. nell’ambito delle cause riunite pendenti presso di esso ed aventi ad oggetto rispettivamente il procedimento n.

R.G. 5896/2014, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 925/14 emesso a favore del Comune di Latina, ed il procedimento n. 1118/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; che il Tribunale di Latina ha rilevato che era pendente un procedimento penale n. 1550/2014 per truffa a carico degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. – per essere stata inserita nel contratto che disciplinava il rapporto tra il Comune di Latina e la predetta società una clausola che accollava all’amministrazione comunale i costi delle utenze energetiche relative alla gestione della piscina oggetto di concessione, il cui pagamento avrebbe, invece, dovuto essere sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] – nell’ambito del quale si era costituito parte civile il Comune di Latina, il quale, per lo stesso titolo, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 925/2014; che, alla luce di considerazioni, al fine di evitare un contrasto di giudicati, il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del processo; che il Comune di Latina ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATOF i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022

1. che con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto la totale illogicità ed Data pubblicazione 10/03/2022 erroneità dell’ordinanza di sospensione del giudizio civile, sul rilievo che l’intervenuta riunione dei due procedimenti civili innanzi al Tribunale di Latina per ragioni di connessione non ha fatto venire meno l’autonomia delle due cause, le quali, peraltro, non trovano neppure la fonte nel medesimo contratto; che, infatti, il giudizio recante R.G. n. 1118/2015, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000 per la mancata corresponsione da parte del Comune di Latina delle somme previste dal P.E.F. per l’utilizzo (effettuato dal Comune) delle corsie della piscina, non ha alcun collegamento con i fatti oggetto del giudizio penale, con la conseguenza che tale giudizio non avrebbe dovuto essere sospeso;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità della sospensione del procedimento recante R.G. 1118/2015 per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. sul rilievo che per il procedimento in cui il Comune è stato convenuto come debitore (recante R.G. n. 1118/2015) non può sussistere alcun contrasto di giudicati né un antecedente logico giuridico pregiudiziale;

3. con il terzo motivo è stata dedotta la totale illogicità della sospensione per inesistenza dei presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ. ; che, in particolare, la ricorrente rileva che il procedimento penale attiene unicamente alla presunta illegittima previsione della clausola relativa all’impossibilità di riaddebito delle utenze alla società [OSCURATO:SOCIETA] senza la previa separazione dei contatori di energia elettrica della piscina rispetto a quello degli altri impianti sportivi insistenti sull’area, da eseguirsi a carico del Comune di Latina, mentre il procedimento recante R.G. 1118/2015 ha ad oggetto i crediti della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Latina delle corsie della piscina, come previsto dal [OSCURATO:PERSONA];

4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione allo stretto collegamento delle questioni affrontate, sono fondati nei termini che seguono; - che non è contestato in giudizio che il procedimento penale per truffa pendente a carico degli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA] (il cui oggetto è stato già riportato nella parte narrativa, in cui è stato riassunto il contenuto del provvedimento impugnato) sia totalmente estraneo rispetto al procedimento F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 civile R.G. n. 1118/2015 - avente ad oggetto, come più volte evidenziato, i Numero di raccolta generale 7867/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 crediti della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Latina delle corsie della piscina, come previsto dal [OSCURATO:PERSONA] - il quale rimane autonomo anche se è stato riunito per motivi di connessione alla causa civile RG 5896/2014 (vedi Cass. n. 5434/2021); che, in proposito, lo stesso Comune di Latina, a pag. 12 della propria memoria difensiva ha affermato che “ i fatti oggetto del processo penale, oltre a riguardare soggetti che non si identificano con l’opposta del procedimento civile, non formano oggetto di accertamento nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Civile di Latina “; che, effettivamente, alla luce delle concordanti allegazioni di entrambe le parti, solo la causa civile RG 5896/2014 potrebbe essere eventualmente influenzata dall’esito del procedimento penale in corso, avendo il Comune di Latina, chiesto in entrambi i procedimenti il risarcimento del danno per aver sostenuto le spese delle utenze elettriche relative alla piscina oggetto di concessione; che, pertanto, in relazione al procedimento civile RG n. 118/2015, non è minimamente ipotizzabile la sussistenza di una fattispecie di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., non costituendo la decisione nel giudizio penale un antecedente logico-giuridico del procedimento civile avente ad oggetto i crediti rivendicati dalla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’utilizzo, da parte del Comune di Latina, delle corsie della piscina, come previsto dal [OSCURATO:PERSONA], né sussiste alcun rischio di contrasto tra giudicati; che il provvedimento impugnato, nei limiti di cui ha disposto la sospensione del procedimento civile RG n. 118/2015, deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Latina per la prosecuzione del giudizio; P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 5896/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 23/03/2021;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Data pubblicazione 10/03/2022 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso. RILEVATO - che viene proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], società dilettantistica a responsabilità limitata, regolamento di competenza avverso il provvedimento del 23.3.2021 con cui il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. nell’ambito delle cause riunite pendenti presso di esso ed aventi ad oggetto rispettivamente il procedimento n. R.G. 5896/2014, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 925/14 emesso a favore del Comune di Latina, ed il procedimento n. 1118/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; che il Tribunale di Latina ha rilevato che era pendente un procedimento penale n. 1550/2014 per truffa a carico degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. – per essere stata inserita nel contratto che disciplinava il rapporto tra il Comune di Latina e la predetta società una clausola che accollava all’amministrazione comunale i costi delle utenze energetiche relative alla gestione della piscina oggetto di concessione, il cui pagamento avrebbe, invece, dovuto essere sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] – nell’ambito del quale si era costituito parte civile il Comune di Latina, il quale, per lo stesso titolo, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 925/2014; che, alla luce di considerazioni, al fine di evitare un contrasto di giudicati, il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del processo; che il Comune di Latina ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATOF i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022 1. che con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto la totale illogicità ed Data pubblicazione 10/03/2022 erroneità dell’ordinanza di sospensione del giudizio civile, sul rilievo che l’intervenuta riunione dei due procedimenti civili innanzi al Tribunale di Latina per ragioni di connessione non ha fatto venire meno l’autonomia delle due cause, le quali, peraltro, non trovano neppure la fonte nel medesimo contratto; che, infatti, il giudizio recante R.G. n. 1118/2015, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000 per la mancata corresponsione da parte del Comune di Latina delle somme previste dal P.E.F. per l’utilizzo (effettuato dal Comune) delle corsie della piscina, non ha alcun collegamento con i fatti oggetto del giudizio penale, con la conseguenza che tale giudizio non avrebbe dovuto essere sospeso; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità della sospensione del procedimento recante R.G. 1118/2015 per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. sul rilievo che per il procedimento in cui il Comune è stato convenuto come debitore (recante R.G. n. 1118/2015) non può sussistere alcun contrasto di giudicati né un antecedente logico giuridico pregiudiziale; 3. con il terzo motivo è stata dedotta la totale illogicità della sospensione per inesistenza dei presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ. ; che, in particolare, la ricorrente rileva che il procedimento penale attiene unicamente alla presunta illegittima previsione della clausola relativa all’impossibilità di riaddebito delle utenze alla società [OSCURATO:SOCIETA] senza la previa separazione dei contatori di energia elettrica della piscina rispetto a quello degli altri impianti sportivi insistenti sull’area, da eseguirsi a carico del Comune di Latina, mentre il procedimento recante R.G. 1118/2015 ha ad oggetto i crediti della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Latina delle corsie della piscina, come previsto dal [OSCURATO:PERSONA]; 4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione allo stretto collegamento delle questioni affrontate, sono fondati nei termini che seguono; - che non è contestato in giudizio che il procedimento penale per truffa pendente a carico degli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA] (il cui oggetto è stato già riportato nella parte narrativa, in cui è stato riassunto il contenuto del provvedimento impugnato) sia totalmente estraneo rispetto al procedimento F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Accoglie il regolamento di competenza nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Roma il 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s
Sentenza Cassazione n. 07867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris