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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31644/2026

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Ì [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente reiterava in modo del tutto aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, l'eccezione già avanzata con la prima impugnazione circa il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio; la mancanza di specificità del motivo rispetto al percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello rende la doglianza inammissibile (si veda quanto dettagliatamente riportato dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata circa la legittimità della notifica contestata); ritenuto che anche le contestazioni relative al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia ammissibilità in quanto manifestamente infondato; tenuto conto che la Corte d'appello, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, rilevava come non fossero emersi elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio invocato per mitigare il trattamento sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente /gandra cchiione Mass no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ì [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente reiterava in modo del tutto aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, l'eccezione già avanzata con la prima impugnazione circa il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio; la mancanza di specificità del motivo rispetto al percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello rende la doglianza inammissibile (si veda quanto dettagliatamente riportato dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata circa la legittimità della notifica contestata); ritenuto che anche le contestazioni relative al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia ammissibilità in quanto manifestamente infondato; tenuto conto che la Corte d'appello, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, rilevava come non fossero emersi elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio invocato per mitigare il trattamento sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente /gandra cchiione Mass no
Decreto Cassazione n. 31644/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris