Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 152/1975
ECLI:IT:COST:1975:152
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 il pretore di Torino
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, comma primo, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35,
primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori) nella parte in cui disciplina l'applicabilità alle imprese
agricole, commerciali ed industriali dell'art. 18 concernente la
reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente il cui licenziamento
sia stato annullato, dichiarato nullo o inefficace.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza
delle proposte questioni di legittimità costituzionale.
2. - La legittimità costituzionale del predetto art. 35 è stata
posta in dubbio in termini sostanzialmente identici, sia pure con
riferimento soltanto all'art. 3 Cost., dal pretore di Treviglio e dal
pretore di Portoferraio con ordinanze del 15 e del 26 giugno 1973.
Nel secondo giudizio vi è stata costituzione di una delle parti in
causa che ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione.
:
1. - Le tre ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni
analoghe; si ravvisa pertanto opportuna la riunione dei giudizi onde
dar luogo a decisione con unica sentenza.
2. - L'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori) statuisce nel primo comma che le disposizioni dell'art. 18
di quella stessa legge, le quali prevedono la reintegrazione nel posto
di lavoro del dipendente il cui licenziamento sia stato annullato,
dichiarato nullo o inefficace ai sensi degli artt. 2 e seguenti della
legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese
industriali e commerciali che occupi più di quindici dipendenti e, per
quanto attiene alle imprese agricole, a quelle che, nel loro complesso,
occupino più di cinque dipendenti. Le norme in questione si applicano,
inoltre, giusta quanto disposto dal secondo comma del predetto
articolo, anche alle imprese industriali o commerciali che nello stesso
comune occupino più di quindici dipendenti e a quelle agricole che,
nel medesimo ambito territoriale abbiano più di cinque dipendenti, pur
quando ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunga tale limite.
La Corte è chiamata a decidere se tale disciplina contrasti con il
principio di uguaglianza ed, in particolare, con gli artt. 3, 4 e 35,
comma primo, della Costituzione e quindi ad accertare se il criterio
numerico adottato sia tale da determinare un'irragionevole disparità
di trattamento nella tutela del diritto alla conservazione del posto di
lavoro:
a) tra i dipendenti di imprese commerciali ed industriali e quelli
di imprese agricole in considerazione del fatto che, per queste ultime,
il limite numerico risulta fissato in cinque anziché in quindici
unità;
b) tra i dipendenti di imprese commerciali o industriali, a seconda
che essi risultino addetti a sedi, stabilimenti, uffici o reparti
autonomi che occupino o meno, singolarmente o nell'ambito territoriale
di uno stesso comune, più di quindici dipendenti.
3. - Le questioni non sono fondate.
La ragione del diverso limite numerico adottato per le imprese
agricole rispetto a quelle industriali va infatti ricercata, come
riconosciuto anche nei lavori preparatori della legge, nelle sensibili
differenze, organizzative e strutturali, che nella realtà economica e
sociale del nostro Paese separano le une dalle altre.
Per quanto concerne la seconda questione, cui sopra si è fatto
cenno, va considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate, in
riferimento all'art. 3 Cost., analoghe questioni di legittimità
costituzionale concernenti la normativa in esame, ha già affermato che
essa trova il suo fondamento, oltre che nel criterio della
fiduciarietà del rapporto di lavoro e nell'opportunità di non gravare
di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni, anche e
soprattutto nell'esigenza di salvaguardare le funzionalità delle
unità produttive (intese quali articolazioni di una più complessa
organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia così dal punto di
vista economico-strutturale come da quello funzionale o del risultato
produttivo) ed in ispecie, di quelle con un minor numero di dipendenti,
nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente
licenziato potrebbe determinare il verificarsi di situazioni di
tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro (sent. n. 55 del
1974).
Tali considerazioni restano pienamente valide e fanno ritenere
infondate, anche in riferimento agli artt. 4 e 35, comma primo, della
Costituzione, le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe, le
quali del resto sono tutte di data anteriore alla sentenza sopra
ricordata e non contengono argomenti che possano indurre questa Corte a
mutare la propria giurisprudenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo
comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori) sollevate dal pretore di Torino, dal pretore
di Treviglio e dal pretore di Portoferraio con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere