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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 51722/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Cassazione, ha confermato il provvedimento emesso il 02/08/2022 dal Gip di Catanzaro, applicativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 della rubrica accusatoria.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorse per cassazione il Romano, sulla base di due motivi: - vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 192, comma 3 e 4, 273, comma 1-bis cod. proc. pen. nella valutazione delle chiamate in correità, ritenute attendibili e gravemente indizianti, nonostante le indicazioni interpretative evidenziate nel giudizio rescindente.; - violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) per l'attribuzione all'indagato della qualità di partecipe al sodalizio, nonostante numerosi episodi di intimidazione commessi nei suoi confronti da parte di altri soggetti, ritenuti affiliati.

2.1. Sostiene il ricorrente che, indiscussa l'esistenza dell'associazione ‘ndranghetistica di tipo confederata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa l'intraneità del Romano non avevano superato le criticità sottolineate dalla Cassazione sul giudizio preliminare di attendibilità estrinseca ed intrinseca.

In particolare, per l'Abbruzzese si era tenuto conto del contributo fornito in un separato procedimento, noto come [OSCURATO:PERSONA], con acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti, senza considerare la natura de relato delle informazioni relative all'episodio di danneggiamento a colpi di arma da fuoco in danno di una tabaccheria di Cosenza, avvenuto nel 2018; medesimo giudizio acritico era stato effettuato in riferimento al narrato eteroaccusatorio dei collaboratori Zaffonte e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali aveva altresì riferito in termini generici, privi di riscontro, che il Romano aveva ricevuto il battesimo di 'ndrangheta, rito che di per sé non implicava la partecipazione del singolo sodale al sodalizio criminale.

Inoltre, il tribunale non aveva superato l'evidente paradosso dell'appartenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso ostile nei confronti del partecipe, posto il Romano era stato destinatario di numerosi episodi di intimidazione a mezzo di arma da fuoco da parte degli stessi sodali, senza alcuna prova di accordo tra le parti in conflitto.

Infine, gli episodi che avevano coinvolto il Romano, così come riferiti, erano da attribuirsi ad un movente privato che avevano determinato una faida sentimentale, riconducibili non già ad una volontaria messa a disposizione del sodalizio ma a contrasti personali che lo avevano emarginato dal gruppo; d'altra parte, l'imputazione e le conclusioni del tribunale non avevano individuato fatti specifici, reati fine da contestare all'indagato, limitandosi ad indicare un'attività coadiuvante in favore dell'organizzazione, senza specificarne il contenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.

Nella sentenza rescindente, si è affermato che nell'esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato circa la sua appartenenza ad una confederazione di 'ndrangheta operativa nel territorio cosentino, il giudice del riesame non aveva tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Tali principi sono stati espressamente richiamati, con riferimento, in particolare, a due pronunce delle sezioni unite (Sez.

U., n.1653 del 21/10/1992, Marino, RV. 192465; Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), ribadendosi che il giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni.

3. Nel caso di specie, la pronuncia di annullamento ha rilevato che il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricordato che tutti i collaboratori avevano attribuito al ricorrente la commissione di fatti specifici, quali la gestione dell'attività di cessione illecita di stupefacenti, le estorsioni e gli atti intimidatori, aveva affermato che la convergenza delle dichiarazioni anzidette, valutate congiuntamente alle altre risultanze investigative riportate, consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica accusatoria.

Così argomentando, tuttavia, il Tribunale aveva soffermato la sua attenzione sulla presenza dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo, però, di svolgere compiutamente il giudizio preliminare sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Giudizio che, peraltro, non poteva desumersi neanche dal riferimento all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, effettuato nella parte dell'ordinanza impugnata dedicata alla ritenuta esistenza ed operatività del sodalizio mafioso, in quanto i collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni erano state poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa l'intraneità del ricorrente, erano in parte diversi da quelli passati in rassegna con riguardo all'esistenza dell'associazione mafiosa e, ad ogni modo, ove pure vi era coincidenza, l'oggetto delle dichiarazioni atteneva ad altro tema e necessitava di un vaglio apposito.

Risultava omessa, dunque, un'approfondita delibazione della credibilità e dell'attendibilità estrinseca dei dichiaranti: delibazione preliminare ed indefettibile, all'esito della quale soltanto - e in caso positivo — il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei riscontri.

4. L'ordinanza emessa in sede di rinvio, oggetto di ricorso, ha tenuto conto dei principi richiamati dalla sentenza rescindente e ha rimediato alle riscontrate lacune motivazionali, fornendo un'esaustiva analisi delle ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, indicati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali - e per ciascuno di essi - sono stati forniti indici adeguati di valutazione.

4.1. Con riferimento all'Abbruzzese si sono esaminati in termini critici - e non già, come sostenuto dalla difesa, meramente assertivi - gli esiti della collaborazione, estremamente proficua, fornita in altro procedimento di criminalità organizzata, nell'ambito del quale era stata già vagliata positivamente la sua attendibilità, nella fase cautelare.

Si è specificato che costui si era rivelato portatore di un patrimonio conoscitivo assolutamente qualificato, appartenendo ad un clan, quello degli zingari cosentini, deputato alla gestione dello spaccio di eroina.

Il narrato del collaboratore, inoltre, è stato in più occasioni riscontrato da quello della moglie che lo aveva seguito nel percorso collaborativo; si è sottolineato come costui abbia fornito informazioni preziose su svariati crimini commessi dalla sua famiglia, compresi omicidi ed estorsioni, per soffermarsi poi sulla droga, con una collaborazione iniziata alla fine del 2018 che permise di segnare un punto di svolta nella comprensione investigativa del [OSCURATO:PERSONA] nella sua declinazione più attuale.

In tale contesto, l'ordinanza impugnata ha collocato i riferimenti del collaboratore al Romano, definito intraneo alla criminalità organizzata e vicino ai diversi gruppi che componevano la nuova realtà associativa, con menzione di specifici episodi estorsivi commissionati dai vertici dei clan, vicini al ricorrente, fornendo dettagli specifici che hanno trovato riscontro nelle investigazioni.

Si è sottolineato altresì il carattere spontaneo delle dichiarazioni, riferibili ai primi anni di collaborazione, nel manifestato intento di fornire un effettivo ausilio agli inquirenti, nonché la precisione delle propalazioni, in ordine alla figura dl Romano nell'ambito del sodalizio, autoaccusandosi senza mai accennare reticenze in merito alle sue responsabilità, in un momento storico in cui il quadro probatorio a suo carico era scarno o addirittura inesistente.

4.2. Uguali considerazioni sono state svolte con riferimento allo Zaffonte, per la sua posizione privilegiata, derivante dalla precedente militanza criminale, per la vicinanza ai capi e per la dettagliata rappresentazione del nuovo assetto criminale; dichiarazioni riscontrate dal [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità risulta essere stata già valorizzata positivamente in altro procedimento: entrambi concordi nell'attribuire al Romano, insignito in carcere del battesimo, della prima e della seconda dote, un ruolo attivo all'interno dei clan (spaccio di sostanze stupefacenti e estorsioni).

5. Ulteriori elementi corroborano il giudizio di attendibilità (pagine 6 e seguenti): l'assenza di pregressi rancori nei confronti dell'indagato; l'indipendenza tra loro delle dichiarazioni, rese in fasi diverse del procedimento; la diversità delle fonti informative; lo spiccato profilo criminale che consentiva la conoscenza dei fatti in via diretta o tramite sodali intranei.

La motivazione del provvedimento impugnato pone in evidenza come le varie dichiarazioni si completino, su una base comune (l'Abbruzzese fornisce dati inediti a carico della famiglia e dei rapporti con gli altri gruppi, individuando il ricorrente quale partecipe per conto di essi; lo Zaffonte fotografa le turbolenze interne determinate dalla doppia reggenza del gruppo degli italiani, dando atto della formale affiliazione del Romano e del suo ruolo di spacciatore autorizzato all'interno del sistema).

Sotto il profilo della credibilità oggettiva intrinseca dei propalanti, si fa menzione dei verbali delle relative dichiarazioni per rilevare che esse presentano più che sufficienti caratteristiche di precisione, coerenza, costanza e, soprattutto, spontaneità.

In definitiva, la concordanza di tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità il Tribunale non dubita, costituisce nel giudizio cautelare solida piattaforma indiziaria in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione confederata, ricondotta non solo alla dote - secondo la prospettiva difensiva - ma anche alle concrete attività svolte, pienamente inserite nei fini programmatici dell'organizzazione criminale, finalizzate non solo all'attività di spaccio su larga scala, sotto il sistema autorizzatorio cosentino, ma anche alla commissione di reati in materia di armi, estorsioni e danneggiamenti a fini estorsivi, per la gestione o comunque il controllo di attività economiche nei diversi ambiti imprenditoriali della zona.

6. I motivi di ricorso, d'altra parte, forniscono una diversa lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, screditandone l'attendibilità; propongono una lettura alternativa degli episodi delittuosi - estorsioni, danneggiamenti, uso delle armi - in sé non contestati ma ricondotti ad un ambito privato (questioni sentimentali) anziché associativo di mafia: profili squisitamente di merito che non superano il vaglio di ammissibilità e che, soprattutto, non inficiano la tenuta logica e la completezza della motivazione.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Cassazione, ha confermato il provvedimento emesso il 02/08/2022 dal Gip di Catanzaro, applicativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 della rubrica accusatoria. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorse per cassazione il Romano, sulla base di due motivi: - vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 192, comma 3 e 4, 273, comma 1-bis cod. proc. pen. nella valutazione delle chiamate in correità, ritenute attendibili e gravemente indizianti, nonostante le indicazioni interpretative evidenziate nel giudizio rescindente.; - violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) per l'attribuzione all'indagato della qualità di partecipe al sodalizio, nonostante numerosi episodi di intimidazione commessi nei suoi confronti da parte di altri soggetti, ritenuti affiliati. 2.1. Sostiene il ricorrente che, indiscussa l'esistenza dell'associazione ‘ndranghetistica di tipo confederata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa l'intraneità del Romano non avevano superato le criticità sottolineate dalla Cassazione sul giudizio preliminare di attendibilità estrinseca ed intrinseca. In particolare, per l'Abbruzzese si era tenuto conto del contributo fornito in un separato procedimento, noto come [OSCURATO:PERSONA], con acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti, senza considerare la natura de relato delle informazioni relative all'episodio di danneggiamento a colpi di arma da fuoco in danno di una tabaccheria di Cosenza, avvenuto nel 2018; medesimo giudizio acritico era stato effettuato in riferimento al narrato eteroaccusatorio dei collaboratori Zaffonte e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali aveva altresì riferito in termini generici, privi di riscontro, che il Romano aveva ricevuto il battesimo di 'ndrangheta, rito che di per sé non implicava la partecipazione del singolo sodale al sodalizio criminale. Inoltre, il tribunale non aveva superato l'evidente paradosso dell'appartenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso ostile nei confronti del partecipe, posto il Romano era stato destinatario di numerosi episodi di intimidazione a mezzo di arma da fuoco da parte degli stessi sodali, senza alcuna prova di accordo tra le parti in conflitto. Infine, gli episodi che avevano coinvolto il Romano, così come riferiti, erano da attribuirsi ad un movente privato che avevano determinato una faida sentimentale, riconducibili non già ad una volontaria messa a disposizione del sodalizio ma a contrasti personali che lo avevano emarginato dal gruppo; d'altra parte, l'imputazione e le conclusioni del tribunale non avevano individuato fatti specifici, reati fine da contestare all'indagato, limitandosi ad indicare un'attività coadiuvante in favore dell'organizzazione, senza specificarne il contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Nella sentenza rescindente, si è affermato che nell'esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato circa la sua appartenenza ad una confederazione di 'ndrangheta operativa nel territorio cosentino, il giudice del riesame non aveva tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Tali principi sono stati espressamente richiamati, con riferimento, in particolare, a due pronunce delle sezioni unite (Sez. U., n.1653 del 21/10/1992, Marino, RV. 192465; Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), ribadendosi che il giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. 3. Nel caso di specie, la pronuncia di annullamento ha rilevato che il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricordato che tutti i collaboratori avevano attribuito al ricorrente la commissione di fatti specifici, quali la gestione dell'attività di cessione illecita di stupefacenti, le estorsioni e gli atti intimidatori, aveva affermato che la convergenza delle dichiarazioni anzidette, valutate congiuntamente alle altre risultanze investigative riportate, consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica accusatoria. Così argomentando, tuttavia, il Tribunale aveva soffermato la sua attenzione sulla presenza dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo, però, di svolgere compiutamente il giudizio preliminare sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Giudizio che, peraltro, non poteva desumersi neanche dal riferimento all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, effettuato nella parte dell'ordinanza impugnata dedicata alla ritenuta esistenza ed operatività del sodalizio mafioso, in quanto i collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni erano state poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa l'intraneità del ricorrente, erano in parte diversi da quelli passati in rassegna con riguardo all'esistenza dell'associazione mafiosa e, ad ogni modo, ove pure vi era coincidenza, l'oggetto delle dichiarazioni atteneva ad altro tema e necessitava di un vaglio apposito. Risultava omessa, dunque, un'approfondita delibazione della credibilità e dell'attendibilità estrinseca dei dichiaranti: delibazione preliminare ed indefettibile, all'esito della quale soltanto - e in caso positivo — il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei riscontri. 4. L'ordinanza emessa in sede di rinvio, oggetto di ricorso, ha tenuto conto dei principi richiamati dalla sentenza rescindente e ha rimediato alle riscontrate lacune motivazionali, fornendo un'esaustiva analisi delle ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, indicati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali - e per ciascuno di essi - sono stati forniti indici adeguati di valutazione. 4.1. Con riferimento all'Abbruzzese si sono esaminati in termini critici - e non già, come sostenuto dalla difesa, meramente assertivi - gli esiti della collaborazione, estremamente proficua, fornita in altro procedimento di criminalità organizzata, nell'ambito del quale era stata già vagliata positivamente la sua attendibilità, nella fase cautelare. Si è specificato che costui si era rivelato portatore di un patrimonio conoscitivo assolutamente qualificato, appartenendo ad un clan, quello degli zingari cosentini, deputato alla gestione dello spaccio di eroina. Il narrato del collaboratore, inoltre, è stato in più occasioni riscontrato da quello della moglie che lo aveva seguito nel percorso collaborativo; si è sottolineato come costui abbia fornito informazioni preziose su svariati crimini commessi dalla sua famiglia, compresi omicidi ed estorsioni, per soffermarsi poi sulla droga, con una collaborazione iniziata alla fine del 2018 che permise di segnare un punto di svolta nella comprensione investigativa del [OSCURATO:PERSONA] nella sua declinazione più attuale. In tale contesto, l'ordinanza impugnata ha collocato i riferimenti del collaboratore al Romano, definito intraneo alla criminalità organizzata e vicino ai diversi gruppi che componevano la nuova realtà associativa, con menzione di specifici episodi estorsivi commissionati dai vertici dei clan, vicini al ricorrente, fornendo dettagli specifici che hanno trovato riscontro nelle investigazioni. Si è sottolineato altresì il carattere spontaneo delle dichiarazioni, riferibili ai primi anni di collaborazione, nel manifestato intento di fornire un effettivo ausilio agli inquirenti, nonché la precisione delle propalazioni, in ordine alla figura dl Romano nell'ambito del sodalizio, autoaccusandosi senza mai accennare reticenze in merito alle sue responsabilità, in un momento storico in cui il quadro probatorio a suo carico era scarno o addirittura inesistente. 4.2. Uguali considerazioni sono state svolte con riferimento allo Zaffonte, per la sua posizione privilegiata, derivante dalla precedente militanza criminale, per la vicinanza ai capi e per la dettagliata rappresentazione del nuovo assetto criminale; dichiarazioni riscontrate dal [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità risulta essere stata già valorizzata positivamente in altro procedimento: entrambi concordi nell'attribuire al Romano, insignito in carcere del battesimo, della prima e della seconda dote, un ruolo attivo all'interno dei clan (spaccio di sostanze stupefacenti e estorsioni). 5. Ulteriori elementi corroborano il giudizio di attendibilità (pagine 6 e seguenti): l'assenza di pregressi rancori nei confronti dell'indagato; l'indipendenza tra loro delle dichiarazioni, rese in fasi diverse del procedimento; la diversità delle fonti informative; lo spiccato profilo criminale che consentiva la conoscenza dei fatti in via diretta o tramite sodali intranei. La motivazione del provvedimento impugnato pone in evidenza come le varie dichiarazioni si completino, su una base comune (l'Abbruzzese fornisce dati inediti a carico della famiglia e dei rapporti con gli altri gruppi, individuando il ricorrente quale partecipe per conto di essi; lo Zaffonte fotografa le turbolenze interne determinate dalla doppia reggenza del gruppo degli italiani, dando atto della formale affiliazione del Romano e del suo ruolo di spacciatore autorizzato all'interno del sistema). Sotto il profilo della credibilità oggettiva intrinseca dei propalanti, si fa menzione dei verbali delle relative dichiarazioni per rilevare che esse presentano più che sufficienti caratteristiche di precisione, coerenza, costanza e, soprattutto, spontaneità. In definitiva, la concordanza di tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità il Tribunale non dubita, costituisce nel giudizio cautelare solida piattaforma indiziaria in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione confederata, ricondotta non solo alla dote - secondo la prospettiva difensiva - ma anche alle concrete attività svolte, pienamente inserite nei fini programmatici dell'organizzazione criminale, finalizzate non solo all'attività di spaccio su larga scala, sotto il sistema autorizzatorio cosentino, ma anche alla commissione di reati in materia di armi, estorsioni e danneggiamenti a fini estorsivi, per la gestione o comunque il controllo di attività economiche nei diversi ambiti imprenditoriali della zona. 6. I motivi di ricorso, d'altra parte, forniscono una diversa lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, screditandone l'attendibilità; propongono una lettura alternativa degli episodi delittuosi - estorsioni, danneggiamenti, uso delle armi - in sé non contestati ma ricondotti ad un ambito privato (questioni sentimentali) anziché associativo di mafia: profili squisitamente di merito che non superano il vaglio di ammissibilità e che, soprattutto, non inficiano la tenuta logica e la completezza della motivazione. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli a
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