CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 25074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20642- 202 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 16 / 2022 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 20642 sez. S2 -ud. 10-9-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso all’amministrazione resistente è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere eseguitaperché concernente una causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. - 30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non si è prodotta alcuna sanatoria in mancanza di costituzione Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazioneentro un termine perentorio; P.Q.M dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del10 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]