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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2017

Cassazione n. 19454/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via del Quirinale n. 26 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la decisione n. 409, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione VI-T, il 16.11.2017, e pubblicata il 10.1.2018; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Decisione di cassazione con rinvio - Ricorso per revocazione - Istanza di sospensione ex art. 1, l. 197 del 2022 - Accoglimento.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento relativi a maggiori tributi relativi all’IVA ed alle [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli anni 2005 e 2006.

Ai soci erano quindi notificati gli avvisi di accertamento in relazione al reddito di partecipazione che l’Amministrazione finanziaria riteneva avessero conseguito.

2. I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria, perché non trovava applicazione, nel caso di specie, il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 ([OSCURATO:PERSONA]), ed all’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972(IVA).

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria dell’Umbria, sostenendo che ricorressero tutte le condizioni di legge per il raddoppio dei termini.

La CTR respingeva l’impugnazione.

4. Proponeva ricorso per cassazione, avverso la pronuncia ancora sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria.

La Cassazione, sezione sesta tributaria, con pronuncia n. 409, depositata il 10.1.2018, accoglieva il ricorso e cassava la decisione impugnata, con rinvio alla CTR dell’Umbria.

5. Avverso la pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione hanno proposto ricorso per revocazione i contribuenti, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il loro motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391 bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano il grave errore di fatto in cui è incorso il giudice impugnato perché alla fattispecie oggetto di causa non era applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, non risultando contestata la commissione di alcun reato tributario.

2. Nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha criticato innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per revocazione introdotto da controparte, perché proposto tardivamente, quando i termini utili per l’impugnazione risultavano irrimediabilmente decorsi.

3. Non sussistono le condizioni perché siano esaminate le questioni proposte dalle parti.

Con istanza datata 5.6.2023, infatti, i ricorrenti hanno domandato la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022, essendo intenzionati ad avvalersi della indicata normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

3.1. Invero questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di statuire che, “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio”, Cass. sez.

V, 21.2.2023, n. 5373.

3.2. Nel caso di specie, però, la decisione di questa Corte oggetto di istanza di revocazione ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e la lite risulta ancora pendente.

4. L’istanza di sospensione proposta dai contribuenti può essere pertanto accolta nei termini di legge.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.10.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via del Quirinale n. 26 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la decisione n. 409, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione VI-T, il 16.11.2017, e pubblicata il 10.1.2018; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Decisione di cassazione con rinvio - Ricorso per revocazione - Istanza di sospensione ex art. 1, l. 197 del 2022 - Accoglimento. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento relativi a maggiori tributi relativi all’IVA ed alle [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli anni 2005 e 2006. Ai soci erano quindi notificati gli avvisi di accertamento in relazione al reddito di partecipazione che l’Amministrazione finanziaria riteneva avessero conseguito. 2. I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria, perché non trovava applicazione, nel caso di specie, il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 ([OSCURATO:PERSONA]), ed all’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972(IVA). 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria dell’Umbria, sostenendo che ricorressero tutte le condizioni di legge per il raddoppio dei termini. La CTR respingeva l’impugnazione. 4. Proponeva ricorso per cassazione, avverso la pronuncia ancora sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria. La Cassazione, sezione sesta tributaria, con pronuncia n. 409, depositata il 10.1.2018, accoglieva il ricorso e cassava la decisione impugnata, con rinvio alla CTR dell’Umbria. 5. Avverso la pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione hanno proposto ricorso per revocazione i contribuenti, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il loro motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391 bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano il grave errore di fatto in cui è incorso il giudice impugnato perché alla fattispecie oggetto di causa non era applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, non risultando contestata la commissione di alcun reato tributario. 2. Nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha criticato innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per revocazione introdotto da controparte, perché proposto tardivamente, quando i termini utili per l’impugnazione risultavano irrimediabilmente decorsi. 3. Non sussistono le condizioni perché siano esaminate le questioni proposte dalle parti. Con istanza datata 5.6.2023, infatti, i ricorrenti hanno domandato la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022, essendo intenzionati ad avvalersi della indicata normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. 3.1. Invero questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di statuire che, “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio”, Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5373. 3.2. Nel caso di specie, però, la decisione di questa Corte oggetto di istanza di revocazione ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e la lite risulta ancora pendente. 4. L’istanza di sospensione proposta dai contribuenti può essere pertanto accolta nei termini di legge. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.10.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197
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