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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 09975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16161-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 36, presso laDelegazione Romana della Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2665/2019 della Corte d ’ appello di Bari , depositata il 13/01/2020 R.G.N. 2146/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Puglia con mansioni di custodia del plesso regionale, ha condannato l’amministrazione regionale al pagamento della complessiva somma di euro 43.027,99 a titolo di indennità di ferie non godute e indennità per riposi settimanali Oggetto Lavoro pubblico dipendenti della Regione Puglia servizi di custodia e portierato R.G.N.16161/2020 Cron.

Rep.

Ud.19/03/2024 CC non goduti nel periodo dal mese di luglio 1998 a quello di dicembre 2005, oltre interessi legali;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che l’atto di appello poneva in rilievo la pregressa sentenza inter-partesn. 9359 del Tribunale di Bari in data 29 novembre 2004, che, previa disapplicazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 2, lett. c), f) e g), e dell’art. 9, ultimo comma, del Regolamento della Regione Puglia 29.12.1976, n. 3, recante “Disciplina dei servizidi portierato, custodia e vigilanza degli Uffici centrali e periferici della Regione”, per violazione di legge (art. 36, comma 3, Cost. e 2109 cod. civ.),ha dichiarato il diritto – fra altri – del Ventola «a far tempo dal 1° luglio 1998 di fruire delle ferie e dei riposi settimanali senza i vicoli e le limitazioni derivanti dalle norme regolamentari disapplicate».

Tanto premesso, nella sentenza impugnata si osserva che, in base ai documenti prodotti dal custode e non valutati dal primo giudice, risultavache il coordinatore del settore, con nota del 12.10.2000, aveva rammentato ai custodi che il servizio loro affidato era previsto puntualmente dal citato Regolamento, documento cui era stata riconosciuta valenza confessoria, anche in ordine all’incidenza del predetto strumento normativo circa l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei custodi in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso, disapplicato, ma solo a posteriori, per effetto del pregresso giudizio fra le parti.

Pertanto, come già ritenuto nella citata sentenza n. 9359 del 2005, le valutazioni del Regolamento, specialmente valutate nel loro complesso, erano state ritenute tali da comprimere e pregiudicare in modo irrimediabile il diritto irrinunciabile deilavoratori con la qualifica di custodi di uffici regionali al riposo settimanale e alle ferie annuali, tutelato anzitutto a livello costituzionale.

La prova era, inoltre , corroborata dagli altri documenti (analiticamente riportati in sentenza), nonché -parzialmente - dall’esito delle prove testimoniali.

La Corte di merito ha anche provveduto ad interpretare il pregresso giudicato, di cui alla richiamata decisione del Tribunale di Bari, con cui era stato espresso il convincimento che il diritto dei lavoratori dovesse essere azionato in termini risarcitori: in effetti, in esito alla pregressa controversia, nella quale era stata formulata espressa riserva di avanzare richieste risarcitorie con separato giudizio, nell’odierno processo il lavoratore aveva avanzato domanda di riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei riposi settimanali, producendo i prospetti paga (non depositatinel precedente giudizio).

Disposta CTU (svolta in base aspecifico quesito, tenendo conto anche delle fruizioni e delle maggiorazioni eccepite dalla Regione Puglia, nei limiti in cui tali circostanze risultavano dai fogli paga e dagli altri documenti in atti), al lavoratore è stata riconosciuta la somma nei limiti di quanto richiesto in primo grado e coltivato in appello, oltre interessi legali, con decurtazione delle spese processuali liquidate in ragione del frazionamento della domanda rispetto all’unitaria azione giudiziaria esperita sull’an debeatur;

3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Regione Puglia articolando due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso;

4. il controricorrenteha depositato memoria.

Ritenuto che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto n. 692/1923 e successivamente nel d.lgs. m. 66 del 2003 e del [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 1976, artt. 5, lett. c), f), e g) e dell’art. 9, ultimo capoverso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alle mansioni di custode degli uffici regionali;

1.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibilein quanto deduce, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, mentre mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. Sez.

U,27/12/2019, n. 34476, e , in precedenza, giàCass.

Sez. 6-3, 14 aprile 2017, n. 8758);1.2. nella specie, si prospetta in realtà una rilettura degli atti di causa ai fini della prova della mancata fruizione delle ferie e dei riposi settimanali, ponendo, peraltro , in discussione anche il pregresso giudicato fra le parti, che ha disapplicato il Regolamento proprio pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto assume la Regione, lo stesso fosse lesivo del diritto alle ferie ed ai riposi, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata;

1.3. ad analoga censura di inammissibilità non si sottraggonole ulteriori doglianze sviluppate nel motivo, con le quali si intende far valere un’asserita violazione di giudicato, senza prospettarne il pertinente vizio (in tal senso, Cass. Sez. 1, 14/08/2020, n. 17175) né, tanto meno , rispettare il principio di specificità del motivo, che richiede di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione del giudicato nonché di indicare ilmomento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi all’invocato giudicato esterno siano stati prodotti (così Cass. Sez. 3,06/06/2023, n. 15846) ;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento degli interessi legali, alla stregua del divieto di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (e dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991), che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria;

2.1. anche tale censura, nei termini formulati, risulta inammissibile, perché, nuovamente, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, intende contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione effettuata dal CTU, senza neppure misurarsi con il decisum, prospettando la questione – invero mai posta – della differenza fra giornata di riposo settimanale e attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, e omettendo anche di specificare come tale diversa qualificazione avrebbe inciso rispetto alle somme liquidate in favore del lavoratore;2.2. neppure si confronta con la sentenza impugnata e risulta per questo verso inammissibile anche la doglianza relativa all’asserito cumulo di interessi e rivalutazione, considerato che la Corte d’appello ha riconosciuto al lavoratore solo gli interessisulla somma liquidata;

3. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ciò che esime il Collegio dalla necessità di esaminare la questione – sollevata dal controricorrente in memoria – della ritualità della procura speciale conferita dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] all’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ratificata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2023, come da produzione in atti, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, in virtù di un approccio interpretativo inteso alla verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, così da sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, in particolare, Cass. Sez. 6-L, 28/05/2014, n. 12002);

4. alla declaratoria di inammissibilità conseguela condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16161-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 36, presso laDelegazione Romana della Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2665/2019 della Corte d ’ appello di Bari , depositata il 13/01/2020 R.G.N. 2146/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Puglia con mansioni di custodia del plesso regionale, ha condannato l’amministrazione regionale al pagamento della complessiva somma di euro 43.027,99 a titolo di indennità di ferie non godute e indennità per riposi settimanali Oggetto Lavoro pubblico dipendenti della Regione Puglia servizi di custodia e portierato R.G.N.16161/2020 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC non goduti nel periodo dal mese di luglio 1998 a quello di dicembre 2005, oltre interessi legali; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che l’atto di appello poneva in rilievo la pregressa sentenza inter-partesn. 9359 del Tribunale di Bari in data 29 novembre 2004, che, previa disapplicazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 2, lett. c), f) e g), e dell’art. 9, ultimo comma, del Regolamento della Regione Puglia 29.12.1976, n. 3, recante “Disciplina dei servizidi portierato, custodia e vigilanza degli Uffici centrali e periferici della Regione”, per violazione di legge (art. 36, comma 3, Cost. e 2109 cod. civ.),ha dichiarato il diritto – fra altri – del Ventola «a far tempo dal 1° luglio 1998 di fruire delle ferie e dei riposi settimanali senza i vicoli e le limitazioni derivanti dalle norme regolamentari disapplicate». Tanto premesso, nella sentenza impugnata si osserva che, in base ai documenti prodotti dal custode e non valutati dal primo giudice, risultavache il coordinatore del settore, con nota del 12.10.2000, aveva rammentato ai custodi che il servizio loro affidato era previsto puntualmente dal citato Regolamento, documento cui era stata riconosciuta valenza confessoria, anche in ordine all’incidenza del predetto strumento normativo circa l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei custodi in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso, disapplicato, ma solo a posteriori, per effetto del pregresso giudizio fra le parti. Pertanto, come già ritenuto nella citata sentenza n. 9359 del 2005, le valutazioni del Regolamento, specialmente valutate nel loro complesso, erano state ritenute tali da comprimere e pregiudicare in modo irrimediabile il diritto irrinunciabile deilavoratori con la qualifica di custodi di uffici regionali al riposo settimanale e alle ferie annuali, tutelato anzitutto a livello costituzionale. La prova era, inoltre , corroborata dagli altri documenti (analiticamente riportati in sentenza), nonché -parzialmente - dall’esito delle prove testimoniali. La Corte di merito ha anche provveduto ad interpretare il pregresso giudicato, di cui alla richiamata decisione del Tribunale di Bari, con cui era stato espresso il convincimento che il diritto dei lavoratori dovesse essere azionato in termini risarcitori: in effetti, in esito alla pregressa controversia, nella quale era stata formulata espressa riserva di avanzare richieste risarcitorie con separato giudizio, nell’odierno processo il lavoratore aveva avanzato domanda di riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei riposi settimanali, producendo i prospetti paga (non depositatinel precedente giudizio). Disposta CTU (svolta in base aspecifico quesito, tenendo conto anche delle fruizioni e delle maggiorazioni eccepite dalla Regione Puglia, nei limiti in cui tali circostanze risultavano dai fogli paga e dagli altri documenti in atti), al lavoratore è stata riconosciuta la somma nei limiti di quanto richiesto in primo grado e coltivato in appello, oltre interessi legali, con decurtazione delle spese processuali liquidate in ragione del frazionamento della domanda rispetto all’unitaria azione giudiziaria esperita sull’an debeatur; 3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Regione Puglia articolando due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; 4. il controricorrenteha depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto n. 692/1923 e successivamente nel d.lgs. m. 66 del 2003 e del [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 1976, artt. 5, lett. c), f), e g) e dell’art. 9, ultimo capoverso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alle mansioni di custode degli uffici regionali; 1.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibilein quanto deduce, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, mentre mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. Sez. U,27/12/2019, n. 34476, e , in precedenza, giàCass. Sez. 6-3, 14 aprile 2017, n. 8758);1.2. nella specie, si prospetta in realtà una rilettura degli atti di causa ai fini della prova della mancata fruizione delle ferie e dei riposi settimanali, ponendo, peraltro , in discussione anche il pregresso giudicato fra le parti, che ha disapplicato il Regolamento proprio pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto assume la Regione, lo stesso fosse lesivo del diritto alle ferie ed ai riposi, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata; 1.3. ad analoga censura di inammissibilità non si sottraggonole ulteriori doglianze sviluppate nel motivo, con le quali si intende far valere un’asserita violazione di giudicato, senza prospettarne il pertinente vizio (in tal senso, Cass. Sez. 1, 14/08/2020, n. 17175) né, tanto meno , rispettare il principio di specificità del motivo, che richiede di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione del giudicato nonché di indicare ilmomento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi all’invocato giudicato esterno siano stati prodotti (così Cass. Sez. 3,06/06/2023, n. 15846) ; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento degli interessi legali, alla stregua del divieto di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (e dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991), che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria; 2.1. anche tale censura, nei termini formulati, risulta inammissibile, perché, nuovamente, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, intende contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione effettuata dal CTU, senza neppure misurarsi con il decisum, prospettando la questione – invero mai posta – della differenza fra giornata di riposo settimanale e attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, e omettendo anche di specificare come tale diversa qualificazione avrebbe inciso rispetto alle somme liquidate in favore del lavoratore;2.2. neppure si confronta con la sentenza impugnata e risulta per questo verso inammissibile anche la doglianza relativa all’asserito cumulo di interessi e rivalutazione, considerato che la Corte d’appello ha riconosciuto al lavoratore solo gli interessisulla somma liquidata; 3. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ciò che esime il Collegio dalla necessità di esaminare la questione – sollevata dal controricorrente in memoria – della ritualità della procura speciale conferita dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] all’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ratificata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2023, come da produzione in atti, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, in virtù di un approccio interpretativo inteso alla verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, così da sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, in particolare, Cass. Sez. 6-L, 28/05/2014, n. 12002); 4. alla declaratoria di inammissibilità conseguela condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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