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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34941/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2544/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18230/2025 [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Riceputi era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 3.000 euro di multa per la detenzionedi sostanza stupefacente e tale sanzione era stata sostituita in sentenza con la pena del lavoro di pubblica utilitàpresso una cooperativa sociale, ex art. 73 comma 5 bis DPR 309/90,per una pari durata.

Il giudice dell’esecuzione premetteva che la disciplina dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disposto ex DPR 309/90, deriva da quella prevista per le sanzioni sostitutive inflittedal giudice di pace, ex D.lgs. 274/2000 e non già dalla L. 689/81 come modificata dal d.lgs. 150/2022, che, all’art. 43 stabilisce che dell’esecuzione della sanzione sostitutiva si debba occupare ilpubblico ministero che emette l’ordine di esecuzione: ciò in ragione del rinvio espresso a tale disciplina contenuto nell’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Forlì che ritiene, contrariamente al Tribunale, che l’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 contenga una disciplina esplicitamente derogatoria dell’art. 54 D.lgs. 274/2000, che demanda direttamente al giudice che ha disposto la sostituzione l’iniziativa circa i lavoridi pubblica utilità.

In ogni caso la sanzione avrebbe dovuto essere revocata in quantoil condannato era inserito all’interno di una comunità terapeutica residenziale che non gli avrebbe consentito di allontanarsi.

4. Il condannato ha depositato note di replica in data 9 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Inoltre, con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l’ufficio riferisce direttamente al giudice.

In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e dopo aver richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'art. 3 dispone che «con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta.

A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati». cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto; infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario.

Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedimentali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita.

Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero: tale organo, infatti, è titolare - in termini generali - della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. art. 655 cod. proc. pen.), che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente), che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001), spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro”( ez.1, n. 42446 del 9 giugno 2021, n.mass.).

Se, infatti, come notava la pronuncia richiamata, il segmento procedimentale che va dalla pronuncia della sentenza di condanna a pena sostitutiva all’inizio della prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato non è espressamente regolato , deve , conseguentemente, essere normato secondo le regole generali che, nel caso richiamato, individuavanoin linea generale nel pubblico ministero l’organo di impulso della fase esecutiva; ciò però, non è più valido ad oggi, a seguito delle modifiche introdotte proprio in tema di esecuzione delle pene sostitutive dal d.lgs. 150/2022.

Mentre, infatti, nei primi due casi è il pubblico ministero che trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, nel caso della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come disposto dall’art. 661 comma 1 bis cod. proc.pen., l’esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, con ciò innovando rispetto alla disciplina previgente.

Questo rimando normativo della norma contenuta nel codice di rito e riguardante le modalità esecutive delle pene sostitutive allo schema procedimentale contenuto nella l. 689/1981 consente di ritenere che, fra tutti i modelli esecutivi delle sanzioni sostitutive, quello prescelto dal legislatore del 2022 come generalesia quello di cui alla l. 689/1981 e non già quello contenuto nel d.lgs. 274/2000.

Non si possono trarre argomenti contrari alla tesi qui sostenuta dai rimandi normativi all’art. 54 d. lgs. 274/2000 che è norma che riguarda la durata, la natura della pena sostitutiva ma non le modalità esecutive della stessa.

Del resto, come è reso evidente anche dal ragionamento contenuto nel citato precedente di questa Corte, è indiscusso che le regole da richiamare per determinare l’organo che deve mettere in esecuzione la pena sostitutiva non siano quelle stabilite per il giudice di pace, bensì quelle stabilite in via generale dal codice di rito che, allo stato, come detto, individuano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2544/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18230/2025 [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Riceputi era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 3.000 euro di multa per la detenzionedi sostanza stupefacente e tale sanzione era stata sostituita in sentenza con la pena del lavoro di pubblica utilitàpresso una cooperativa sociale, ex art. 73 comma 5 bis DPR 309/90,per una pari durata. Il giudice dell’esecuzione premetteva che la disciplina dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disposto ex DPR 309/90, deriva da quella prevista per le sanzioni sostitutive inflittedal giudice di pace, ex D.lgs. 274/2000 e non già dalla L. 689/81 come modificata dal d.lgs. 150/2022, che, all’art. 43 stabilisce che dell’esecuzione della sanzione sostitutiva si debba occupare ilpubblico ministero che emette l’ordine di esecuzione: ciò in ragione del rinvio espresso a tale disciplina contenuto nell’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Forlì che ritiene, contrariamente al Tribunale, che l’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 contenga una disciplina esplicitamente derogatoria dell’art. 54 D.lgs. 274/2000, che demanda direttamente al giudice che ha disposto la sostituzione l’iniziativa circa i lavoridi pubblica utilità. In ogni caso la sanzione avrebbe dovuto essere revocata in quantoil condannato era inserito all’interno di una comunità terapeutica residenziale che non gli avrebbe consentito di allontanarsi. 4. Il condannato ha depositato note di replica in data 9 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Inoltre, con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l’ufficio riferisce direttamente al giudice. In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e dopo aver richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'art. 3 dispone che «con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati». cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto; infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario. Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedimentali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita. Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero: tale organo, infatti, è titolare - in termini generali - della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. art. 655 cod. proc. pen.), che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente), che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001), spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro”( ez.1, n. 42446 del 9 giugno 2021, n.mass.). Se, infatti, come notava la pronuncia richiamata, il segmento procedimentale che va dalla pronuncia della sentenza di condanna a pena sostitutiva all’inizio della prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato non è espressamente regolato , deve , conseguentemente, essere normato secondo le regole generali che, nel caso richiamato, individuavanoin linea generale nel pubblico ministero l’organo di impulso della fase esecutiva; ciò però, non è più valido ad oggi, a seguito delle modifiche introdotte proprio in tema di esecuzione delle pene sostitutive dal d.lgs. 150/2022. Mentre, infatti, nei primi due casi è il pubblico ministero che trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, nel caso della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come disposto dall’art. 661 comma 1 bis cod. proc.pen., l’esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, con ciò innovando rispetto alla disciplina previgente. Questo rimando normativo della norma contenuta nel codice di rito e riguardante le modalità esecutive delle pene sostitutive allo schema procedimentale contenuto nella l. 689/1981 consente di ritenere che, fra tutti i modelli esecutivi delle sanzioni sostitutive, quello prescelto dal legislatore del 2022 come generalesia quello di cui alla l. 689/1981 e non già quello contenuto nel d.lgs. 274/2000. Non si possono trarre argomenti contrari alla tesi qui sostenuta dai rimandi normativi all’art. 54 d. lgs. 274/2000 che è norma che riguarda la durata, la natura della pena sostitutiva ma non le modalità esecutive della stessa. Del resto, come è reso evidente anche dal ragionamento contenuto nel citato precedente di questa Corte, è indiscusso che le regole da richiamare per determinare l’organo che deve mettere in esecuzione la pena sostitutiva non siano quelle stabilite per il giudice di pace, bensì quelle stabilite in via generale dal codice di rito che, allo stato, come detto, individuano
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