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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 24558/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19509/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 14481/2019 depositata il 10/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue S.p.a. ricorre con regolamento di competenza, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, contro l’ordinanza del 10 giugno 2021 con cui il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del giudizio ivi introdotto dall’odierna ricorrente in ragione della pendenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma del giudizio di appello avverso sentenza resa dallo stesso Tribunale in un diverso giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] S.l.l..

2. ― Secondo la ricorrente la sospensione sarebbe stata disposta in violazione dell’articolo 39 c.p.c., applicato dal Tribunale nell’ordinanza di sospensione, dal momento che: a) Tribunale e Corte d’appello costituirebbero articolazione dal medesimo ufficio giudiziario, con conseguente applicabilità della disciplina non già della continenza, bensì della riunione; b) essa ricorrente sarebbe estranea al giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale era intervenuta soltanto ad adiuvandum, senza che l’originaria attrice proponesse nei suoi confronti alcuna domanda.

3. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso.

4. ― Il Procuratore generale ha concluso p er il rigetto del ricorso.

5. ― Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA]

6. ― Il ricorso va respinto.

La premessa da cui muove la ricorrente, e cioè che la sussistenza del rapporto di continenza tra l’uno e l’altro giudizio dovrebbe essere esclusa per il fatto che il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma non sarebbero uffici giudiziari diversi tra loro, non è condivisibile: l’articolo 39 c.p.c. disciplina la continenza per l’ipotesi che una stessa causa sia «proposta davanti ai giudici diversi», e non ha bisogno di essere evidenziato che la Corte d’appello è un giudice diverso rispetto al Tribunale, ed è per questo che l’impugnazione avverso le sentenze del Tribunale si propone alla Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 341 c.p.c.: proprio perché quest’ultima è un giudice diverso dal Tribunale.

Per il resto il Tribunale ha correttamente osservato che «tra il presente giudizio di opposizione e il giudizio attualmente pendente in fase di appello sussiste un evidente rapporto di continenza desumibile dal fatto che le due cause sono caratterizzate non soltanto da identità di soggetti, ma anche da un chiaro rapporto di interdipendenza derivante dalle contrapposte e speculari domande svolte dalle parti con riferimento ai medesimi rapporti contrattuali»: detto in breve, l’una società ha agito nei confronti della banca ai fini dell’accertamento negativo di un credito e conseguente ripetizione di indebito, con l’intervento della cessionaria del medesimo; la banca ha agito prima in monitorio, e poi in sede di opposizione, per la realizzazione del credito, se del caso a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il che giustifica l’applicazione del ribadito principio secondo cui «la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni» (Cass., Sez.Un., 1° ottobre 2007, n. 20596; Cass. 3 agosto 2017, n. 19460).

Ciò detto va rammentato che, nell’ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. per il diverso grado incui risultano pendenti (Cass.n. 5455 del 2014).

Ne consegue che l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l’art. 295 c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto subite l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l’attrazione (Cass. n. 26835 del 2017; Cass. n. 10439 del 2020).

7. ― Spese al definitivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, spese al definitivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19509/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 14481/2019 depositata il 10/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue S.p.a. ricorre con regolamento di competenza, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, contro l’ordinanza del 10 giugno 2021 con cui il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del giudizio ivi introdotto dall’odierna ricorrente in ragione della pendenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma del giudizio di appello avverso sentenza resa dallo stesso Tribunale in un diverso giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] S.l.l.. 2. ― Secondo la ricorrente la sospensione sarebbe stata disposta in violazione dell’articolo 39 c.p.c., applicato dal Tribunale nell’ordinanza di sospensione, dal momento che: a) Tribunale e Corte d’appello costituirebbero articolazione dal medesimo ufficio giudiziario, con conseguente applicabilità della disciplina non già della continenza, bensì della riunione; b) essa ricorrente sarebbe estranea al giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale era intervenuta soltanto ad adiuvandum, senza che l’originaria attrice proponesse nei suoi confronti alcuna domanda. 3. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso. 4. ― Il Procuratore generale ha concluso p er il rigetto del ricorso. 5. ― Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― Il ricorso va respinto. La premessa da cui muove la ricorrente, e cioè che la sussistenza del rapporto di continenza tra l’uno e l’altro giudizio dovrebbe essere esclusa per il fatto che il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma non sarebbero uffici giudiziari diversi tra loro, non è condivisibile: l’articolo 39 c.p.c. disciplina la continenza per l’ipotesi che una stessa causa sia «proposta davanti ai giudici diversi», e non ha bisogno di essere evidenziato che la Corte d’appello è un giudice diverso rispetto al Tribunale, ed è per questo che l’impugnazione avverso le sentenze del Tribunale si propone alla Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 341 c.p.c.: proprio perché quest’ultima è un giudice diverso dal Tribunale. Per il resto il Tribunale ha correttamente osservato che «tra il presente giudizio di opposizione e il giudizio attualmente pendente in fase di appello sussiste un evidente rapporto di continenza desumibile dal fatto che le due cause sono caratterizzate non soltanto da identità di soggetti, ma anche da un chiaro rapporto di interdipendenza derivante dalle contrapposte e speculari domande svolte dalle parti con riferimento ai medesimi rapporti contrattuali»: detto in breve, l’una società ha agito nei confronti della banca ai fini dell’accertamento negativo di un credito e conseguente ripetizione di indebito, con l’intervento della cessionaria del medesimo; la banca ha agito prima in monitorio, e poi in sede di opposizione, per la realizzazione del credito, se del caso a titolo di ingiustificato arricchimento. Il che giustifica l’applicazione del ribadito principio secondo cui «la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni» (Cass., Sez.Un., 1° ottobre 2007, n. 20596; Cass. 3 agosto 2017, n. 19460). Ciò detto va rammentato che, nell’ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. per il diverso grado incui risultano pendenti (Cass.n. 5455 del 2014). Ne consegue che l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l’art. 295 c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto subite l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l’attrazione (Cass. n. 26835 del 2017; Cass. n. 10439 del 2020). 7. ― Spese al definitivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, spese al definitivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
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