CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 05015/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3823/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].se.ta S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1381/2022 depositata il 29/06/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancanza di difese dell’intimato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese dell’intimato; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 3823/2023 Numero sezionale 95/2026 Numero di raccolta generale 5015/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Così deciso in Roma, il 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3823/2023 Numero sezionale 95/2026 Numero di raccolta generale 5015/2026 Data pubblicazione 06/03/2026