CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliarig k S.5,515 /y. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso relativo alla violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha confermato le valutazioni logico giuridiche operate dal giudice di primo grado ritenendo pienamente provata la sussistenza del reato contestato e la colpevolezza dell'imputata; Considerato, in particolare, che il provvedimento impugnato risulta congruamente e logicamente motivato avendo la Corte di merito accertato il regolare compimento delle attività di controllo espletate dagli agenti e come, dagli atti acquisiti a seguito di giudizio abbreviato, non risultasse il malfunzionamento del braccialetto elettronico che, al contrario, aveva segnalato sia l'allontanamento dell'imputata dall'abitazione in cui era ristretta sia il suo rientro dopo la fine dell'intervento degli agenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]