Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 158/1972
ECLI:IT:COST:1972:158
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato il 25 giugno 1971, il Presidente della
Regione Umbria ha promosso conflitto di attribuzione in ordine al
decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, con il quale è stato
individuato nel Vescovo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'organo
competente a designare i due rappresentanti degli interessi originari
dell'Ente ospedaliero "Calai" di [OSCURATO:PERSONA].
Sostiene la Regione che il decreto del Prefetto sarebbe lesivo
della sfera di competenza regionale, in violazione degli artt. 117
della Costituzione, 4, 5, 6 e 9 della legge ospedaliera 12 febbraio
1968, n. 132, in quanto emesso il 21 novembre 1970, quando la Regione
Umbria era regolarmente costituita ed aveva propri organi di governo.
Soggiunge la ricorrente che le Prefetture avevano perduto ogni
attribuzione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera fin dal
momento in cui era stato istituito il Ministero della sanità, e che
inoltre quest'ultimo, con circolare del 5 marzo 1971, aveva
riconosciuto la competenza regionale per i provvedimenti di
riconoscimento previsti dagli artt. 4 e 5 della legge ospedaliera,
facendo illegittimamente salvi i provvedimenti adottati prima del 15
marzo 1971.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio con atto depositato il 15 luglio 1971, chiedendo che la Corte
voglia dichiarare inammissibile il ricorso, o respingerlo perché
infondato. La difesa dello Stato premette che la identificazione di
quella parte del Consiglio d'amministrazione, che fa capo agli
originari interessi dell'Ente, ha luogo soprattutto per tutelare gli
interessi che diedero vita alla istituzione assistenziale, come emerge
dal rinvio alle tavole di fondazione. La competenza prefettizia sarebbe
quindi giustificata dal prevalere dell'aspetto assistenziale - nel cui
settore non si è ancora avuto il trasferimento delle funzioni alla
Regione - con conseguente esclusione della lesione di competenza
regionale.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il momento del trasferimento
delle funzioni statali è stato già indicato dalla Corte
costituzionale, la quale ha ritenuto, in numerose recenti sentenze, che
le Regioni non possono esercitare le funzioni nelle materie di loro
competenza finché non siano intervenuti i decreti delegati di
trasferimento o non sia trascorso il biennio di vacatio di cui all'art.
17 della legge n. 281 del 1970. Conseguentemente, disconoscendosi che
la c.d. legge ospedaliera abbia già operato il trasferimento delle
funzioni, prima dell'emanazione dei decreti delegati, ed essendo
irrilevanti le circolari ministeriali in proposito, il ricorso dovrebbe
essere dichiarato inammissibile.
Nella pubblica udienza dell'11 ottobre 1972 le parti hanno
ulteriormente insistito nelle rispettive tesi.
:
La Corte deve decidere se sia invasivo delle attribuzioni proprie
della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n.
6550, col quale si attribuiva al Vescovo di [OSCURATO:PERSONA] la nomina dei
due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al
Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di [OSCURATO:PERSONA].
Assume la Regione che, per effetto della legge 12 febbraio 1968, n.
132, la competenza a provvedere in materia di enti ospedalieri ed
assistenza sanitaria è passata dallo Stato alle Regioni quanto meno
dal momento in cui queste ultime sono state costituite (art. 54 legge
12 febbraio 1968, n. 132), e che conseguentemente il Prefetto, nel
novembre del 1970, non poteva provvedere in proposito.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della
competenza amministrativa è passato alle Regioni, nelle materie
previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti
delegati di trasferimento con decorrenza, anche nel settore sanitario e
ospedaliero, dal 1 aprile 1972. Inoltre la Corte ha già deciso,
esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la
n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito
alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di
enti ospedalieri prima di quella data.
Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti
ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi spettava allo
Stato, mentre non esplica alcun valido effetto in senso contrario la
circolare 5 marzo 1971 del Ministero della sanità che prescriveva, a
partire dal 15 marzo 1971, l'interpretazione opposta, facendo però
salvi i precedenti provvedimenti. Neppure interessa il quesito
particolare se la competenza ad individuare l'organo per la
designazione di taluni componenti del Consiglio d'amministrazione
dell'Ente ospedaliero, spettasse al Prefetto o al Medico provinciale.
La Corte deve solo stabilire se i provvedimenti impugnati sono di
competenza statale o regionale, ma non ha il compito di provvedere
all'ulteriore individuazione dell'organo competente (cfr. sentenza n.
18 del 1970).
Né v'è motivo di discostarsi dalla precedente giurisprudenza di
questa Corte (sentenze nn. 5 del 1972; 119, 120 e 121 del 1971),
secondo cui alle Regioni è impedito di sollevare questioni d'invasione
della sfera di loro competenza finché non siano maturati i presupposti
richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nella specie, alla data della proposizione del presente ricorso,
tali presupposti non si erano ancora verificati, e pertanto, solo dopo
la rimozione di tale impedimento, avrebbero potuto porsi, in concreto,
questioni di menomazione delle competenze regionali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara, nei sensi di cui in motivazione, che, alla data del 21
novembre 1970, non spettava alla Regione l'esercizio della competenza
invocata con il ricorso in epigrafe indicato. Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
novembre 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere