Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 27529/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Genova nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte d'appello di Genova.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma V d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 giugno 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per i reati a lui contestati ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), I) ed m) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, previa riqualificazione dei fatti oggetto delle contestazioni elevate dal capo c) al capo m) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella fattispecie di cui al comma quinto dello stesso articolo. 1Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo c) della rubrica, avente ad oggetto l'imputazione di omissione di soccorso, e rideterminava la pena, per le imputazioni residue, in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione.

Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di Cassazione, sezione V, annullava la sentenza della Corte di appello di Genova limitatamente al reato di cui all'art. 586 cod. pen., contestato al capo b) della rubrica, con rinvio per un nuovo giudizio su detto capo alla indicata Corte territoriale.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 29 gennaio 2026, decidendo in sede di rinvio, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 586 cod. pen. contestato al capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova rilevando, con un unico motivo, che l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, oltre che per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (capo b), anche per il delitto di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, commesso in [OSCURATO:PERSONA] la notte del 9 gennaio 2018, contestato al capo a) dell'addebito.

Il Procuratore Generale chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Correttamente rileva il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova che l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, oltre che per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (capo b della rubrica), anche per il reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90 contestato al capo a) della imputazione, imputazione della quale non vi è cenno nella sentenza, oggetto della odierna impugnazione, emessa a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

3. Va aggiunto che la sentenza di primo grado ha riqualificato i reati di cui ai capi da c) a m) della contestazione nell'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Va precisato che tale riqualificazione contiene un evidente errore materiale, considerato che al capo c) era contestato il delitto di omissione di soccorso (reato per il quale l'imputato è stato assolto in appello con la sentenza del 12 marzo 2024) e dalla stessa lettura della motivazione si evince che la riqualificazione nella ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73 citato riguardava i reati contestati ai capi da d) a m) della imputazione. 2Ebbene, dei fatti contestati ai capi di imputazione da d) a m) non vi è più cenno nelle sentenze successive a quella di primo grado, verosimilmente perché erroneamente si è ritenuto che l'assoluzione per il capo c) abbia assorbito anche tutti gli altri capi contestati da d) a m).

4. Si tratta di una omissione che impone l'annullamento della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Sul punto va condiviso l'orientamento espresso di recente da Sez. 4, n. 81 del 30/10/2025, Cane, Rv. 289198 - 02, secondo il quale "A seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma, con riguardo alla parte della sentenza non espressamente caducata, della pena in precedenza stabilita, dovendo il giudice del rinvio procedere alla sua complessiva rideterminazione in esito al nuovo giudizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'annullamento relativo ad uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena ad esso corrispondente, essendo lo stesso astrattamente idoneo ad incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva)".

5. Per i motivi sin qui descritti, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Genova affinché proceda relativamente alla omessa determinazione della pena con riferimento ai reati di cui ai capi A-D-E-F-G-H-I-L-M.

P.Q.M.

Annulla la sentenz P.Q.MRom.a, lì .......... ... ," 3 [OSCURATO:PERSONA][A 'O IL Fu-NZI0\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Genova nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte d'appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma V d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per i reati a lui contestati ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), I) ed m) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, previa riqualificazione dei fatti oggetto delle contestazioni elevate dal capo c) al capo m) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella fattispecie di cui al comma quinto dello stesso articolo. 1Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo c) della rubrica, avente ad oggetto l'imputazione di omissione di soccorso, e rideterminava la pena, per le imputazioni residue, in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione. Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di Cassazione, sezione V, annullava la sentenza della Corte di appello di Genova limitatamente al reato di cui all'art. 586 cod. pen., contestato al capo b) della rubrica, con rinvio per un nuovo giudizio su detto capo alla indicata Corte territoriale. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 29 gennaio 2026, decidendo in sede di rinvio, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 586 cod. pen. contestato al capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova rilevando, con un unico motivo, che l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, oltre che per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (capo b), anche per il delitto di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, commesso in [OSCURATO:PERSONA] la notte del 9 gennaio 2018, contestato al capo a) dell'addebito. Il Procuratore Generale chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Correttamente rileva il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova che l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, oltre che per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (capo b della rubrica), anche per il reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90 contestato al capo a) della imputazione, imputazione della quale non vi è cenno nella sentenza, oggetto della odierna impugnazione, emessa a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione. 3. Va aggiunto che la sentenza di primo grado ha riqualificato i reati di cui ai capi da c) a m) della contestazione nell'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Va precisato che tale riqualificazione contiene un evidente errore materiale, considerato che al capo c) era contestato il delitto di omissione di soccorso (reato per il quale l'imputato è stato assolto in appello con la sentenza del 12 marzo 2024) e dalla stessa lettura della motivazione si evince che la riqualificazione nella ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73 citato riguardava i reati contestati ai capi da d) a m) della imputazione. 2Ebbene, dei fatti contestati ai capi di imputazione da d) a m) non vi è più cenno nelle sentenze successive a quella di primo grado, verosimilmente perché erroneamente si è ritenuto che l'assoluzione per il capo c) abbia assorbito anche tutti gli altri capi contestati da d) a m). 4. Si tratta di una omissione che impone l'annullamento della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Sul punto va condiviso l'orientamento espresso di recente da Sez. 4, n. 81 del 30/10/2025, Cane, Rv. 289198 - 02, secondo il quale "A seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma, con riguardo alla parte della sentenza non espressamente caducata, della pena in precedenza stabilita, dovendo il giudice del rinvio procedere alla sua complessiva rideterminazione in esito al nuovo giudizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'annullamento relativo ad uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena ad esso corrispondente, essendo lo stesso astrattamente idoneo ad incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva)". 5. Per i motivi sin qui descritti, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Genova affinché proceda relativamente alla omessa determinazione della pena con riferimento ai reati di cui ai capi A-D-E-F-G-H-I-L-M. P.Q.M. Annulla la sentenz P.Q.MRom.a, lì .......... ... ," 3 [OSCURATO:PERSONA][A 'O IL Fu-NZI0\
Sentenza Cassazione n. 27529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris