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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28478/2025

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toda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Lecce , adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., h a rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 17.340 euro.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciandoun unico, articolato motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.Nella prospettazione difensiva la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente sia in ordine alla valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo di dispersionedel denaro sia in ordine alla qualificazionenella somma in sequestro come profitto del reato , tenuto conto che i fatti di reato sono avvenutitra il maggio 2020 e il maggio 2021.

3. Disposta la trattazione orale su istanza della difesa, il difensore non è comparsoe ha inviato una nota , pervenuta dopo la conclusione della camera di consiglio, con cui ha rassegnato le proprie conclusioni, che non possono essere valutate perché tardive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Dall'ordinanza impugnata emerge che il ricorrente è sottoposto a misura cautelare per i delitti di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 3 09 del 1990 .

In sede di esecuzione della misura cautelare,la polizia giudiziaria, in una parete attrezzata all'interno della sua abitazione,ha rinvenuto due involucri in plastica trasparente e una busta di carta di colore bianco contenenti banconote di vario taglio per un valore complessivo pari ad euro 17.340 .

Tale somma è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Il Tribunale per il riesame,richiamando l’informazione provvisoria relativa a Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 (la cui motivazion e no n erano ancora statadepositat a al mo m ento della decisione) , h a pr emesso che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato,non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.

Ha, quindi , ritenuto che la somma rinvenuta siaqualificabile come profitto del reato in ragione del quadro indiziario risultante dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, da cui emerge che il ricorrente,che svolgeva anche il ruolo di cassiere nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui faceva parte,aveva disponibilità di ingentissime somme di denaro,certamente superiori a quella sequestrata.

Quanto al periculum, il T ribunale , richiamando le S ezioni unite ( s entenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01, secondo cui i l provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio), ha ritenuto sussistente il concreto pericolo che la somma di denaro,ove restituita all'indagato,possa essere dispersa, tenuto conto della spregiudicatezza da lui dimostrata nel compiere gravi condotte e della sua appartenenza a un'associazione avente plurimi contatti internazionali, grazie ai quali potrebbe facilmente trasferire la somma di denaro anche all'estero.

Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle censure dedotte con il ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2025.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Lecce , adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., h a rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 17.340 euro. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciandoun unico, articolato motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.Nella prospettazione difensiva la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente sia in ordine alla valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo di dispersionedel denaro sia in ordine alla qualificazionenella somma in sequestro come profitto del reato , tenuto conto che i fatti di reato sono avvenutitra il maggio 2020 e il maggio 2021. 3. Disposta la trattazione orale su istanza della difesa, il difensore non è comparsoe ha inviato una nota , pervenuta dopo la conclusione della camera di consiglio, con cui ha rassegnato le proprie conclusioni, che non possono essere valutate perché tardive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge che il ricorrente è sottoposto a misura cautelare per i delitti di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 3 09 del 1990 . In sede di esecuzione della misura cautelare,la polizia giudiziaria, in una parete attrezzata all'interno della sua abitazione,ha rinvenuto due involucri in plastica trasparente e una busta di carta di colore bianco contenenti banconote di vario taglio per un valore complessivo pari ad euro 17.340 . Tale somma è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il Tribunale per il riesame,richiamando l’informazione provvisoria relativa a Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 (la cui motivazion e no n erano ancora statadepositat a al mo m ento della decisione) , h a pr emesso che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato,non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. Ha, quindi , ritenuto che la somma rinvenuta siaqualificabile come profitto del reato in ragione del quadro indiziario risultante dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, da cui emerge che il ricorrente,che svolgeva anche il ruolo di cassiere nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui faceva parte,aveva disponibilità di ingentissime somme di denaro,certamente superiori a quella sequestrata. Quanto al periculum, il T ribunale , richiamando le S ezioni unite ( s entenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01, secondo cui i l provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio), ha ritenuto sussistente il concreto pericolo che la somma di denaro,ove restituita all'indagato,possa essere dispersa, tenuto conto della spregiudicatezza da lui dimostrata nel compiere gravi condotte e della sua appartenenza a un'associazione avente plurimi contatti internazionali, grazie ai quali potrebbe facilmente trasferire la somma di denaro anche all'estero. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle censure dedotte con il ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2025. Il Consigliere estensore Il P
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