CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32345-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - CatitratiCOITellte - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 2299/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la parte contribuente, esercente l'attività di commercio di auto usate, ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2003; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello ritenendo l'avviso di accertamento adeguatamente motivato; la parte contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ. in quanto, considerato il decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 14 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto interrompere il giudizio onde consentire alle parti di costituirsi tramite nuovo procuratore. Ric. 2020 n. 32345 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: la morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. In effetti, la circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia deceduto il 14 luglio 2018 risulta dal certificato di morte prodotto dal ricorrente, né tale circostanza è contestata nel controricorso, mentre la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata successivamente, il 27 aprile 2020. La circostanza - di cui si duole nel controricorso l'Agenzia delle entrate - che nel ricorso non sia trascritta la procura conferita dal contribuente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello dalla quale emerga che questi fosse l'unico difensore della parte contribuente non è poi sufficiente a ritenere carente per difetto di autosufficienza il ricorso della parte contribuente, perché che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio risulta in maniera lineare dalla prima pagina della sentenza impugnata (in cui si legge che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] è difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e d'altra parte nel controricorso non si allega né si documenta in alcun modo che in realtà il Signorino disponesse di un altro procuratore, limitandosi soltanto a denunciare il difetto di autosufficienza del ricorso per difetto della procura: tuttavia, proprio in ragione dell'indicazione nella sentenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale unico procuratore sarebbe spettato al controricorrente per lo meno un'allegazione circostanziata relativa alla presenza di un altro difensore. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio Ric. 2020 n. 32345 sez. MT - ud. 27-01-2022 -3- subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 29879 del 2021; Cass. n. 26419 del 2020). Nella specie, l'Agenzia delle entrate non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata produzione della prova che la procura era stata conferita dal contribuente solamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del resto una valutazione meramente formalistica del richiamato principio di autosufficienza si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e ripresi da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 1454 e 141 del 2022). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio 4022 [OSCURATO:PERSONA] sidente Mau TT, CANCELL E _ . 'Li( l'O 7, 9f_ Simona rr ni C' / ----