Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:352
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 giugno 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]355/06
J.A. van der [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst
«Art. 4 della sesta direttiva IVA – Nozione di attività economica esercitata in modo indipendente – Dipendente di una società che è anche unico azionista e unico amministratore»
1. Una [OSCURATO:SOCIETA] e la persona che ne è unico azionista, unico amministratore e unico dipendente, sono
considerate dalle autorità fiscali come un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Ciò è possibile solo se tale persona può
anzitutto essere considerata soggetto passivo in relazione al suo lavoro per la società. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] (Corte
d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) vuole quindi sapere se tale lavoro costituisca un’«attività economica» esercitata in modo indipendente
ai sensi della sesta direttiva IVA (
2
).
Disposizioni sull’IVA pertinenti
La legislazione comunitaria
2. All’epoca dei fatti del procedimento principale, l’art. 2 della sesta direttiva prevedeva che fossero soggette all’imposta
le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo
che agisce in quanto tale» (
3
).
3. L’art. 4 disponeva, per quanto rileva nella fattispecie:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di
cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi,
comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare
attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi
un certo carattere di stabilità.
(…)
4. L’espressione “in modo indipendente” di cui al paragrafo 1 esclude dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone
se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto
giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità
del datore di lavoro.
(…) ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese
che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
(…)» (
4
).
La legislazione olandese
4. Conformemente all’art. 7, n. 1, della Wet op de Omzetbelasting (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari) del 1968,
si intende per imprenditore «ogni persona che eserciti un’attività economica in modo indipendente». Ai sensi dell’art. 7,
n. 2, un’«attività economica» può consistere sia nell’esercizio di un’attività commerciale o di una professione che nell’utilizzo
di beni allo scopo di trarne redditi aventi carattere di stabilità.
5. Ai sensi dell’art. 7, n. 4, della medesima legge, gli imprenditori così definiti, qualora siano collegati sotto il profilo
finanziario, organizzativo ed economico in modo da costituire un’entità, devono essere considerati come un unico imprenditore.
La decisione se considerarli tali spetta al competente ispettore delle imposte.
La giurisprudenza comunitaria
6. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
5
), relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione) olandese, un imprenditore
agricolo aveva costituito con la moglie una società, cui aveva conferito i mezzi di produzione della sua azienda. Egli aveva
successivamente costruito una stalla e l’aveva concessa in locazione alla società in cambio di un canone annuo. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e la società chiedevano di essere esclusi dall’esenzione dall’IVA prevista per tale locazione (
6
).
7. La Corte ha dichiarato che «l’art. 4, n. 1, della [sesta direttiva] dev’essere interpretato nel senso che, qualora una persona
abbia come unica attività economica, ai sensi della detta norma, la locazione di un bene materiale a una società – quale una
società di persone di diritto olandese – della quale essa sia socia, tale locazione va considerata come attività esercitata
in modo indipendente ai sensi della stessa norma».
8. La Corte è pervenuta a tale conclusione dopo avere rilevato che «non esistono (…), tra la società e [l’azionista], vincoli
di subordinazione analoghi a quelli menzionati all’art. 4, n. 4, primo comma, della direttiva che escludano il presupposto
dell’indipendenza in capo [all’azionista]. Al contrario quest’ultimo, dando in locazione alla società un bene materiale, agisce
a nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, quand’anche sia nel contempo amministratore della società
conduttrice. La cessione del bene in locazione, infatti, non rientra nelle attività di gestione o di rappresentanza della
società» (
7
).
La giurisprudenza olandese
9. In una controversia successiva (
8
), lo [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] per interpretare l’art. 7, n. 4, della Wet op de Omzetbelasting in
un caso in cui un singolo, amministratore di una società di cui deteneva il 75% delle azioni, fatturava alla stessa società
i propri servizi di gestione. [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che, secondo il diritto olandese, un direttore è un dipendente
della società ma, a differenza di un normale dipendente, non si trova in posizione subordinata rispetto alla società stessa.
[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi considerato che la persona in questione aveva necessariamente agito in modo indipendente quando
aveva fornito i servizi di gestione alla società. Esso era giunto a tale conclusione anche in base all’art. 4, n. 4, della
sesta direttiva (
9
) e alla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
10
).
10. La causa [OSCURATO:PERSONA] verteva sulle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone e al loro effetto
sulle disposizioni in materia di imposta sul reddito. Nella sentenza (
11
) la Corte ha dichiarato che il direttore di una società (olandese) di cui egli era unico azionista «non esercitava la sua
attività nell’ambito di un rapporto di subordinazione», per cui non poteva essere considerato «come un “lavoratore” ai sensi
dell’art. [39 CE], ma [andava] ritenuto una persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’art. [43 CE]». La controversia
non verteva sulla nozione di lavoro subordinato nel contesto dell’IVA.
Procedimento e questione sottoposta alla Corte
11. Il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] gestiva un’impresa che effettuava prestazioni di servizi di pulizia sotto forma di impresa individuale
e, in quanto tale, era un imprenditore ai sensi della Wet op de Omzetbelasting.
12. Successivamente, egli costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. van der [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo:
la «società»), di cui era unico amministratore e unico azionista. La società, che agiva in qualità di imprenditore ai sensi
della Wet op de Omzetbelasting, rilevava l’azienda del sig. van der [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo continuava a svolgere tutte le attività
dell’impresa, avendo stipulato oralmente un contratto di lavoro con la società (
12
). La società gli corrispondeva uno stipendio fisso mensile e una volta all’anno un importo per le ferie, sui quali venivano
trattenuti l’imposta sul reddito da lavoro e i contributi previdenziali. La società non aveva altri dipendenti.
13. Successivamente veniva dichiarato il fallimento della società. L’attività veniva rilevata da un’altra società (
13
). Il rapporto di lavoro tra il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] e la sua società veniva risolto ed egli veniva assunto dalla seconda società.
14. In sede di accertamento degli obblighi fiscali del sig. van der [OSCURATO:PERSONA] e della società fallita, l’ispettore delle imposte decideva
che essi costituivano un’entità fiscale ai sensi dell’art. 7, n. 4, della Wet op de Omzetbelasting. Egli faceva riferimento
alla sentenza dello [OSCURATO:PERSONA] n. 35775 e a una decisione dello Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) (
14
) basata su tale sentenza. Quest’ultima decisione stabilisce, tra l’altro, che «il direttore di una società, la cui partecipazione
al capitale della società sia superiore alla metà, è qualificato, per le attività svolte a favore della società dietro remunerazione,
quale imprenditore ai sensi dell’art. 7 della Wet op de Omzetbelasting 1968. Al riguardo è irrilevante se le attività di cui
trattasi siano svolte o meno in base a un contratto di lavoro stipulato con la società».
15. Il ricorso proposto dal sig. van der [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione dell’ispettore è ora pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA],
il quale osserva che tale decisione presuppone che il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] sia considerato come un imprenditore ai fini dell’IVA,
ma ha riserve sulla compatibilità di tale inquadramento con il diritto comunitario.
16. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 4, n. 1, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora una persona fisica svolga quale
unica attività l’effettiva esecuzione di tutti i lavori derivanti dalle attività di una società a responsabilità limitata
di cui sia unico amministratore, unico azionista e unico “membro del personale”, i detti lavori non costituiscono attività
economica in quanto sono effettuati nell’ambito della gestione e della responsabilità della società a responsabilità limitata
e quindi non nel circuito economico».
17. Il governo olandese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte, in cui hanno entrambi rilevato che una persona
nella situazione descritta non svolge un’attività economica in modo indipendente. Il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato
osservazioni. Poiché nessuna delle parti ne ha fatto domanda, non si è tenuta udienza.
Analisi
18. Come osserva la Commissione, quando un imprenditore costituisce una società per svolgere la propria attività economica, generalmente
lo scopo consiste nel costituire una persona giuridica separata, distinta dalla propria (
15
). Ciò è particolarmente utile per limitare la sua responsabilità personale rispetto all’attività economica (
16
).
19. Qualora esistano due entità giuridiche separate, è chiaro che esse possono agire autonomamente l’una dall’altra e instaurare
tra loro vari tipi di rapporti giuridici.
20. Ad esempio, nella causa [OSCURATO:PERSONA] l’imprenditore agricolo e la società erano due entità separate e il primo poteva dare in locazione
alla società un immobile di sua proprietà. Pertanto, secondo la Corte, egli esercitava un’attività economica in modo indipendente
ai fini dell’IVA.
21. Nel caso di specie, il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] e la società erano entità separate e il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] poteva stipulare un contratto
di lavoro subordinato con la società, come ha effettivamente fatto.
22. Poiché l’attività da lui prestata alla società rientrava nell’ambito di applicazione del contratto di lavoro, tale attività,
secondo il chiaro tenore dell’art. 4, n. 4, della sesta direttiva, esula, in linea di massima, dal campo di applicazione dell’IVA.
23. Sotto questo profilo, la sua situazione è diversa da quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], dato che la locazione e l’affitto di beni immobili
sono attività soggette a IVA e infatti sono espressamente menzionate all’art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a),
della sesta direttiva (
17
).
24. Così stando le cose, sembrerebbe che la decisione dell’ispettore delle imposte contestata dal sig. van der [OSCURATO:PERSONA] non si fondi
su una corretta interpretazione del diritto comunitario. Poiché si basa su una decisione del Segretario di Stato alle Finanze
e su una sentenza dello [OSCURATO:PERSONA], tale decisione potrebbe anche costituire il riflesso di un’interpretazione errata.
25. I vantaggi connessi all’esclusione del lavoro subordinato dall’ambito di applicazione dell’IVA sono evidenti. Se non fossero
esclusi, tutti i dipendenti dovrebbero registrarsi ai fini dell’IVA e l’imposta verrebbe riscossa su tutti gli stipendi. È
vero che i datori di lavoro che forniscono prestazioni soggette ad imposta dovrebbero poter dedurre l’IVA, ma sussisterebbe
un onere considerevole a carico di coloro che forniscono prestazioni esenti, a meno che sia stato introdotto un meccanismo
di compensazione, e tale meccanismo sarebbe a sua volta oneroso. Per contro, se il rapporto di lavoro esula dall’ambito di
applicazione dell’IVA, il costo di tale rapporto forma parte del valore aggiunto delle prestazioni a valle. Esso è quindi
automaticamente incorporato nella base imponibile nel momento in cui tali prestazioni vengono tassate, ma non ha ripercussioni,
in termini di IVA, sulle prestazioni a valle esenti. In tal modo, oltre a un notevole risparmio di oneri amministrativi, si
garantiscono la neutralità dell’imposta e la sua applicazione generalizzata alle prestazioni tassabili.
26. Di conseguenza, non è auspicabile che un’attività rientrante nell’ambito di un contratto di lavoro sia considerata alla stregua
di un’attività autonoma soggetta ad imposta.
27. I motivi che hanno indotto lo [OSCURATO:PERSONA] e lo Staatssecretaris van Financiën ad accogliere la tesi soggiacente alla decisione
controversa discendono da due pronunce della Corte – le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
18
) – e dalla natura attribuita dal diritto olandese al rapporto tra una società e i suoi amministratori.
28. Non ritengo che le due sentenze citate confermino la tesi in questione. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] non riguardava un contratto di
lavoro, bensì l’attività chiaramente autonoma e chiaramente soggetta ad imposta consistente nella locazione e nell’affitto
di beni immobili. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo in base all’esistenza
o meno di un rapporto di «subordinazione», ma ciò è avvenuto, come osserva la Commissione, nel contesto completamente diverso
dell’individuazione della disposizione del Trattato applicabile al settore della libera circolazione.
29. È più difficile per la Corte pronunciarsi in merito al rapporto tra una società e i suoi amministratori secondo il diritto
olandese (
19
). Dalla sentenza n. 35775 dello [OSCURATO:PERSONA] (
20
) risulta che si può
considerare
che i servizi prestati da un amministratore alla società, in qualità di direttore, sono forniti in forza di un rapporto di
lavoro subordinato. In tal caso, la sentenza potrebbe legittimare la tesi secondo cui, ai fini dell’IVA, i menzionati servizi
non devono essere automaticamente considerati come forniti nel modo sopra descritto. Questa tesi non è necessariamente incompatibile
con l’esclusione di un rapporto di lavoro
effettivo
dall’ambito di applicazione dell’IVA. Essa potrebbe semplicemente comportare che, quand’anche un servizio fosse stato considerato
come rientrante nel campo di applicazione di un contratto di lavoro subordinato, nondimeno, ai fini dell’IVA, occorrerebbe
esaminare tale servizio per stabilire se sia stato o meno effettivamente prestato nell’esercizio di un’attività autonoma.
30. Ciò detto, nel caso di specie la Commissione osserva che dagli atti non emerge che i servizi prestati dal sig. van der [OSCURATO:PERSONA]
alla società siano stati forniti al di fuori di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
31. Naturalmente è sempre possibile – a prescindere da qualsiasi altro aspetto del rapporto tra le parti – che ciò che appare
come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato si riveli essere, a un controllo più approfondito, un accordo di tipo
diverso. Anche a tale riguardo, dagli atti non emerge che sia questo il caso del contratto del sig. van der [OSCURATO:PERSONA]. Semmai,
il fatto che egli abbia ricevuto uno stipendio fisso mensile soggetto all’imposta sui redditi da lavoro e agli obblighi previdenziali
milita fortemente contro tale interpretazione.
32. Ritengo pertanto che i servizi prestati a una società da una persona nella situazione del sig. van der [OSCURATO:PERSONA], quale descritta
nell’ordinanza di rinvio, esulino dall’ambito di applicazione dell’IVA in virtù dell’art. 4, n. 4, della sesta direttiva e
che tale persona non sia, rispetto a tali servizi, un soggetto passivo ai sensi dell’art. 4, n. 1.
33. Il governo olandese e la Commissione hanno dedotto vari argomenti aggiuntivi.
34. In primo luogo, l’interessato, se presta servizi in qualità di dipendente, non agisce «a nome proprio, per proprio conto e
sotto la propria responsabilità» (
21
). Egli agisce a nome, per conto e sotto la responsabilità della società.
35. In secondo luogo, l’interessato, in qualità di dipendente, non sopporta autonomamente alcun rischio economico (
22
). Tale rischio grava sulla società che stipula i contratti con i clienti e fornisce i servizi economici.
36. In terzo luogo, non esiste – quanto meno al livello «per singole operazioni al quale opera l’IVA – uno scambio di reciproche
prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (
23
). L’interessato percepisce uno stipendio mensile fisso e un importo per le ferie, a prescindere dai servizi effettivamente
forniti (
24
).
37. Ciò conferma quindi la mia tesi secondo cui, dato che una persona nella posizione del sig. van der [OSCURATO:PERSONA] non è un soggetto
passivo riguardo ai servizi prestati in forza del contratto di lavoro, sotto tale profilo non si può ritenere che tale persona
costituisca con la società un «unico soggetto passivo» ai sensi dell’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva né,
pertanto, un unico imprenditore ai sensi dell’art. 7, n. 4, della Wet op de Omzetbelasting.
38. Naturalmente, nessuna delle suesposte considerazioni esclude che una persona che sia unico azionista, unico amministratore
e unico dipendente di una società possa anche essere un soggetto passivo autonomo nel contesto di altre attività economiche
estranee all’ambito di applicazione del contratto di lavoro subordinato. Se tali attività comportano rapporti con la società,
quest’ultima e l’interessato possono essere considerati, a seconda delle circostanze, come un unico soggetto passivo. Tuttavia,
non sono questi i fatti descritti nell’ordinanza di rinvio.
Conclusione
39. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba risolvere come segue la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]
te [OSCURATO:PERSONA]:
Una persona fisica che fornisca servizi a un soggetto passivo in virtù di un contratto di lavoro subordinato non è essa stessa,
in tale contesto, un soggetto passivo ai sensi dell’art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, in quanto
non esercita un’attività economica in modo indipendente. Al contrario, tali servizi sono esclusi dall’ambito di applicazione
dell’IVA ai sensi dell’art. 4, n. 4, della medesima direttiva. A tale riguardo è irrilevante che il datore di lavoro sia una
persona giuridica di cui il dipendente è anche azionista e/o amministratore, o persino unico azionista e/o unico amministratore,
purché le due parti abbiano personalità giuridica distinta in modo da poter stipulare tra loro un contratto di lavoro subordinato
e abbiano effettivamente stipulato tale contratto[ in base al quale vengono prestati i servizi.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,
pag. 1, modificata a più riprese, ma non nelle disposizioni citate nelle presenti conclusioni). Dal 1° gennaio 2007 la sesta
direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
3
– La stessa disposizione figura nell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE.
4
– Disposizioni sostanzialmente riprodotte negli artt. 9, n. 1, 10 e 11 della direttiva 2006/112/CE.
5
– Sentenza 27 gennaio 2000, causa C‑23/98 (Racc. pag. I-419).
6
– Esenzione ed esclusione facoltativa dall’IVA ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta
direttiva.
7
– Punto 18.
8
– Sentenza 26 aprile 2002, n. 35 775; v. in particolare punti 3.6-3.10.
9
– In particolare con riferimento all’espressione «che introduca vincoli di subordinazione».
10
– Sentenza 27 giugno 1996, causa C‑107/94 (Racc. pag. I‑3089).
11
–
Ibidem
, punto 26.
12
– Se è proprio così, si può solo sperare che egli fosse solo al momento della stipula, perché i meccanismi della conclusione
di tale contratto sarebbero sembrati alquanto bizzarri a un eventuale osservatore.
13
– L’ordinanza di rinvio non fornisce ulteriori dettagli, ma si desume che il sig. van der [OSCURATO:PERSONA] non fosse né azionista né
amministratore di questa seconda società. Si tratta comunque di una questione irrilevante ai fini della controversia in esame.
14
– Decisione 24 luglio 2002, DBG2002/3677M.
15
– Le norme che disciplinano tali società sono state parzialmente armonizzate con la dodicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico azionista
(GU L 395, pag. 40).
16
– Cfr. art. 7 della medesima direttiva, secondo cui «[uno] Stato membro può non consentire la società unipersonale quando
la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata
ad un patrimonio destinato ad una determinata attività».
17
– Art. 135, nn. 1, lett. l), e 2, della direttiva 2006/112.
18
– V. supra, paragrafi 6-8 e note 5 e 10.
19
– V., tuttavia, nel contesto della sicurezza sociale, sentenze 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers (Racc. pag. 2375), e 19 marzo
2002, cause riunite C‑393/99 e C‑394/99, Hervein e a. (Racc. pag. I‑2829).
20
– In particolare punto 3.8.
21
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 18.
22
– Sentenze 25 luglio 1991, causa C‑202/90, Recaudadores de Tributos (Racc. pag. I‑4247, punto 13), e 23 marzo 2006, causa
C‑210/04, FCE Bank (Racc. pag. I‑2803, punti 33 e segg).
23
– Sentenze 3 marzo 1994, causa C‑16/93, Tolsma (Racc. pag. I‑743, punto 14), e 21 marzo 2002, causa C‑174/00, [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3293, punto 39).
24
– Non vi sono indizi nel senso che tale fattore abbia concorso a causare il fallimento della società nel caso di specie,
ma il fatto che ciò sarebbe potuto accadere sottolinea la differenza tra compenso ricevuto e controvalore fornito.