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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12048/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili: Franca GRAZIANO, Natale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Roberto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO, Anna CALABRO' avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da memoria già depositata e comunicata alle parti. udito il difensore: - avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Franca GRAZIANO (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che deposita conclusioni e nota spese; - avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che sostituisce, che deposita conclusioni e nota spese per le parti civili Natale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C:armen [OSCURATO:PERSONA]; Roberto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO e Anna CALABRO' (tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato). - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi al ricorso e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, ha: - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cristian per il concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito al capo da un colpo di pistola esploso dal secondo, escludendo tutte le aggravanti contestate e confermando per il primo il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Cristian per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata per l'omicidio; - assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nella detenzione e porto della suddetta arma; - ridotto il trattamento sanzionatorio a nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e a diciotto anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo con la già riconosciuta continuazione tra i reati e la recidiva, oltre alla condanna di entrambi al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

1.1. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, pur in parte ritenute reticenti per quello che riguarda il mancato riconoscimento degli imputati (che hanno poi ammesso di essere stati presenti e di avere svolto il ruolo descritto dai testimoni), dei risultati delle indagini sui tabulati telefonici, delle captazioni, dei rilievi tecnici e scientifici, dell'accertamento delle cause della morte e di quello balistico, nonché sulla base delle dichiarazioni degli imputati i quali, salvo per quello che riguarda l'elemento psicologico, hanno ammesso di essere i protagonisti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale e ispiratore; [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente materiale nella fase precedente, concomitante e successiva.

In particolare, il delitto è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso dalla propria fidanzata delle offese arrecate da [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza legato affettivamente alla donna) alla propria ragazza nonché ai due imputati, tanto che, a bordo del veicolo condotto dal secondo, i due raggiungevano repentinamen1:e il luogo ove si trovava la vittima con il dichiarato scopo di aggredirlo fisicamente.

Giunti sul luogo del delitto, i due imputati scendevano dal veicolo e, mentre [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava alla vittima che si trovava seduta al posto di guida del proprio autoveicolo parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale ove erano state profferite le offese, [OSCURATO:PERSONA] si posizionava dal lato opposto, in coincidenza del sedile del passeggero che era occupato da un altro individuo.

Dopo un rapido scambio di battute nonché l'intervento di una donna (la madre della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]) che cercava di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di aggredire la vittima, [OSCURATO:PERSONA] estraeva l'arma che portava nella cintura dei pantaloni e faceva fuoco attraverso il finestrino aperto del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo al capo.

I due imputati si allontanavano, quindi, con il veicolo di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si disfaceva dell'arma e [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad occultare il veicolo in campagna abbandonandolo in un campo, privo delle targhe e di altri elementi di identificazione.

2. Ricorrono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cristian, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa nove motivi di ricorso.

3.1. Il primo motivo denuncia l'omessa valutazione di una prova decisiva e il vizio della motivazione con riguardo alla confessione stragiudiziale effettuata nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come registrata dagli operanti, sotto il profilo che da essa si desume: la mancanza della volontà di concorrere nell'omicidio e comunque l'assenza del dolo; il timore delle possibili reazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la decisività del contributo offerto dall'imputato per la ricostruzione del fatto.

3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.48, 116 e 575 cod. pen., perché, tenuto conto della mancanza di consapevolezza in capo all'imputato della presenza dell'arma portata da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente doveva essere assolto per essere stato tratto in errore da quest'ultimo circa l'intenzione di percuotere la persona offesa che aveva offeso la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] nonché il ricorrente e il coimputato, il quale aveva tenuto nascosta la presenza dell'arma.

D'altra parte, il proposito esclusivamente minaccioso di [OSCURATO:PERSONA] trova riscontro nell'assenza di contatto fisico e nella imprevedibile e subitanea estrazione della pistola, che lo stesso portava occultata, impiegata per fare fuoco all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA].

Non ricorre, infatti, il concorso anomalo, ma l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., quando manca l'accordo criminoso e il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente che l'abbia dissimulata all'altro (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, Cicoria, Rv. 229240).

3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 116 e 575 cod. pen., per mancanza del nesso psicologico tra reato voluto e reato più grave, con riguardo alla non prevedibilità d& reato diverso, tenuto conto che il ricorrente non era a conoscenza del possesso dell'arma ed è estraneo all'impiego di essa con modalità imprevedibili.

3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare gli elementi probatori e le circostanze della vicenda che, unitamente alle argomentazioni difensive alle quali non è stata fornita risposta, avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputato.

Non è, anzitutto, chiarito il reato al quale avrebbe prestato adesione il ricorrente, verosimilmente qualificabile alla stregua delle percosse, ne è stato descritto l'elemento soggettivo che è stato genericamente dedotto sulla base di elementi di prova insussistenti, essendo risultato impossibile acquisire, nonostante l'ordinanza di integrazione probatoria emessa dal giudice di secondo grado, i tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente, tabulati dai quali avrebbe dovuto trarre fondamento l'ipotesi accusatoria.

D'altra parte, il giudice di appello, nonostante abbia ritenuto indispensabile per la decisione acquisire i tabulati, si è poi riportato alla motivazione della sentenza di primo grado.

Del resto, le dichiarazioni rese dal ricorrente, registrate dalla polizia, dimostrano l'assenza di elemento psicologico, risultando unicamente l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di dare una lezione a [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente si è limitato ad accompagnarlo col suo veicolo sul luogo dove si trovava la persona offesa.

D'altra parte, il ricorrente, a dimostrazione della totale inconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non fornire alcun supporto all'azione di questi, si posizionava dalla parte opposta allo sparatore, con il rischio concreto di essere colpito.3.5.

Il quinto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di appello non hanno fornito alcuna motivazione, né risposta alle doglianze della difesa, sulla concreta prevedibilità del reato diverso, non essendosi chiarito perché, pure in mancanza della consapevolezza della presenza dell'arma, il ricorrente avrebbe dovuto prevedere il reato più grave.

È illogico, in proposito, il richiamo al timore derivante dalle minacce portate da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, poiché si tratta di una condotta successiva ai fatti.

3.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione.

3.7. Il settimo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art.114 cod. pen., e il vizio della motivazione per essere stato esciluso il contributo di minima importanza fornito dal ricorrente che si è limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del fatto, del tutto ignaro di ciò che sarebbe accaduto, dovendosi qualificare il comportamento dell'imputato alla stregua della mera connivenza.

3.8. L'ottavo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato erroneamente sminuito il contributo offerto nell'immediatezza dal ricorrente, che ha reso piena confessione alla polizia, così fornendo un elemento fondamentale per indurre [OSCURATO:PERSONA] a rendere a sua volta piena confessione, risultando generica e inconferente la citazione di precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio.

3.9. Il nono motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale, nonostante il diverso contributo offerto dal ricorrente rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per il quale veniva stabilita la medesima pena base, e alla condizione di sostanziale incensuratezza e di estrema modestia del contributo causale offerto.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Cristian, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa quattro motivi di ricorso.

4.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione.

Del resto, il giudice di appello afferma che l'imputato ha agito d'impeto a fronte di un comportamento dell'offeso.

L'attenuante doveva, comunque, essere riconosciuta nella cd.

"provocazione per accumulo", per la reiterazione dei comportamenti offensivi e denigratori della persona offesa.

4.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché è erroneo affermare che la recidiva sarebbe in grado di "scolorare" il valore positivo della confessione resa dall'imputato.

È errato negare le circostanze attenuanti generiche solo perché è stata riconosciuta e applicata la recidiva, mentre la collaborazione prestata doveva essere positivamente valutata, anche perché è emersa la resipiscenza dell'imputato che si è reso conto della gravità dell'atto compiuto.

4.3. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo all'immotivata applicazione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati satellite che è illegittimamente effettuato per la condotta di detenzione e per quella di porto, mentre si trattava di "una unica contestazione". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono nel complesso infondati.

1.1. La sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, ha rilevato che pacifiche, in quanto ammesse e documentate dalle immagini del sistema di video sorveglianza, sono due circostanze di fatto:l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] Cristian del ruolo di esecutore materiale dell'omicidio e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di concorrente materiale, avendo accompagnato sul posto [OSCURATO:PERSONA] in auto e avendone agevolato, con le stesse modalità, la fuga.

Si deve aggiungere che i giudici di merito hanno affermato che il movente dell'omicidio consiste nelle espressioni offensive che [OSCURATO:PERSONA], quella sera, avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], e che il proposito omicidiario fosse insorto, in capo a [OSCURATO:PERSONA], sin dal momento in cui aveva deciso di recarsi subito, e armato di pistola,, al bar dove ancora si trovava la vittima designata.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cliudici di merito hanno ritenuto che lo stesso era consapevole delle intenzioni punitive che animavano [OSCURATO:PERSONA] e che i due avevano concordato le modalità esecutive della spedizione punitiva.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] andavano ben oltre un mero chiarimento verbale, ma riguardavano, invece, una progettata aggressione contro [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della sentenza impugnata, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle intenzioni punitive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche del possesso di una pistola, ha dunque indicato i dati fattuali ritenuti significativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario e quindi della adesione soggettiva al reato data anche dal concorrente.

Da una parte, si sottolinea la consapevolezza circa le intenzioni punitive di [OSCURATO:PERSONA], circostanza non solo affermata dal coimputato, ma anche desumibile dal fatto che anche durante il viaggio in auto [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato con la fidanzata in relazione a quanto accaduto quella sera con [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, si valorizza il dato oggettivo del coordinamento tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si evidenzia che, durante il viaggio per raggiungere il bar, [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato con velocità elevata, mostrando di essere consapevole della urgenza di arrivare sul posto, da dove [OSCURATO:PERSONA] si stava allontanando.

Sul posto, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito con apparente ripartizione di ruoli: entrambi erano subito usciti dall'auto dirigendosi verso quella dove si trovava [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era diretto verso il lato guida del veicolo e [OSCURATO:PERSONA] verso il lato del passeggero; subito dopo gli spari, erano entrambi risaliti in auto, allontanandosi precipitosamente.

Infine, vengono valorizzati ulteriori elementi indicativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario: a fronte della repentina azione omicidiaria con utilizzo di arma da fuoco, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mostrato né sorpresa né stupore; dopo il fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di occultare le prove del proprio coinvolgimento nel fatto.

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

È inammissibile la deduzione, posta a fondamento del motivo, secondo la quale non sarebbe stata valutata la prova decisiva costituita dalla confessione stragiudizialmente offerta dall'imputato, sotto il profilo che, in forza di tali dichiarazioni, avrebbe dovuto escludersi la consapevole partecipazione al delitto.

Premesso che la confessione in questione, compendiata nella registrazione di un colloquio tra la polizia giudiziaria e l'imputato, è stata presa in esame dai giudici di merito in ragione del rito scelto e della specifica richiesta della parte, non è deducibile il presunto vizio di preterizione della prova sotto il profilo del valore probatorio ad essa attribuito nella prudente valutazione del giudice.

Il ricorso avrebbe, semmai, dovuto denunciare e argomentare il vizio della motivazione, fermo restando che è del tutto illogico pretendere di assegnare, come fa il ricorso, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, anche nella porzione di esse che tende ad escludere la responsabilità dello stesso dichiarante, solo perché ne è stata valutata la attendibilità per una diversa parte.

3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità.

È infondata, in particolare, la deduzione della violazione dell'art. 48 cod. pen., mai precedentemente enunciata, oltre che basata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto che è preclusa in questa sede.

3.1. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 48 cod. pen. configura un'ipotesi di cd.

"autoria mediata"; il decipíens si avvale del deceptus come strumento esecutivo del reato, sicché il vero autore del fatto criminoso non sarebbe l'esecutore materiale e immediato di esso, ma colui il quale ha posto in essere l'inganno in virtù del suo dominio sul fatto (Sez. 5, n. 11413 del 12/06/1985, Mazzei, Rv. 171232; Sez. 6, n. 5448 del 20/03/1981, Ferrero, Rv. 149172).

La dottrina è orientata in senso diverso: scartato l'inquadramento all'interno dell'autoria mediata delle ipotesi di determinazione ingannatoria, l'art. 48 cod. pen. descrive, piuttosto, un'ipotesi speciale di concorso di p e rs o n e nel reato, sicché risultano applicabili tutte le disposizioni sulla compartecipazione criminosa in quanto compatibili con essa ed espressione di principi generali in tema di reati plurisoggettivi.

Infatti, alla luce degli artt. 111 e 112, ultimo comma, e 119 cod. pen. non vi sono dubbi sulla possibilità di qualificare come concorrente anche il soggetto non imputabile e non punibile, sicché il decipiens è comunque punibile a titolo di concorso, mentre, dal punto di vista sanzionatorio, la tendenziale equiparazione dei compartecipi (per i quali nel nostro sistema penale non sono previste figure tipiche, ma unicamente il principio di equivalenza causale degli apporti dei singoli), e il sistema di circostanze aggravanti delineato negli artt. 111 e 112 cod. pen. soddisfano pienamente l'esigenza di assegnare al cd.

"autore mediato" un trattamento adeguato all'importanza del ruolo dallo stesso assunto nella commissione del fatto.

La più recente giurisprudenza (Sez. 5, n. 13660 del 1/02/2019, non massimata) si muove nella stessa direzione; si è fatto notare che l'art. 48 cod. pen. si limita ad estendere la disciplina prevista dall'art. 47 cod. pen. all'ipotesi in cui l'errore in cui è incorso l'agente sia stato determinato dall'altrui inganno e ad affermare che, in tale ipotesi, del fatto commesso dalla persona ingannata (autore immediato) risponde chi l'ha determinata a commetterlo (autore mediato).

Si è precisato che nell'ipotesi contemplata dall'art. 48 cod. pen. la responsabilità penale dell'autore mediato discende comunque dalle disposizioni sul concorso di persone nel reato, come si dcava, in particolare, dall'art. 112, quarto comma, cod. pen., che prevede che gli aggravamenti di pena previsti dai nn. 1, 2 e 3 del primo comma della medesima disposizione si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non punibile: la funzione dell'art.48 cod. pen. è quindi soltanto quella di escludere la punibilità dell'autore immediato.

Laddove questa disposizione non sia applicabile, per essersi l'autore immediato determinato a commettere il delitto su istigazione o sollecitazione dell'autore mediato, ma non per effetto di un inganno, sono punibili entrambi i soggetti in base alle norme sul concorso di persone nel reato e alla responsabilità penale dell'autore mediato si aggiungerà quella dell'autore immediato.

Un'autorevole dottrina assegna all'art. 48 cod. pen. — al di fuori del campo del concorso nel reato proprio quando l'intraneus in buona fede sia stato tratto in inganno dal decipiens, campo nel quale la norma riveste un ruolo centrale nell'estendere la punibilità — la funzione di ancorare la responsabilità del deceptus, per l'ipotesi che sia in dolo, all'art. 47, secondo comma, cod. pen., invece che agli artt. 116 e 117 cod. pen.; con la conseguenza che se l'errore sull'elemento che implica il mutamento del titolo di reato (ovvero l'errore sulla propria qualifica), sia determinato dall'altrui inganno, il deceptus risponderà non in base agli artt. 116 e 117 cod. pen., rispettivamente del reato diverso o del reato proprio, ma solo del reato rispetto al quale versi in dolo ex art. 47, secondo comma, cod. pen.

Dal punto di vista soggettivo, poi, per quanto riguarda il deceptus, è evidente che egli realizza il fatto costitutivo del reato in assenza di dolo perché in errore su un elemento essenziale del fatto; sotto questo profilo l'art. 48 cod. pen. sembra superfluo poiché l'art. 47 non distingue in alcun modo l'errore a seconda della origine o provenienza.

3.2. Ciò premesso, risulta chiaro che l'art. 48 cod. pen., ove gli si voglia attribuire una qualche residua funzione incriminatrice (eventualmente per i reati propri), richiede comunque che l'autore della condotta materiale sia il deceptus e non il decipiens.

La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo la quale «non ricorre la fattispecie del così detto concorso anomalo di cui all'ad. 116 cod. pen., bensì quella prevista all'art. 48 cod. pen. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro» (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, Cicoria, Rv. 229240), non è attinente poiché riguarda un caso nel quale la condotta materiale era stata posta in essere dal deceptus (nella specie, la Corte di legittimità aveva ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell'ad 116 cod. pen. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente).

È evidente, quindi, che l'inganno in cui sia caduto il deceptus non può riguardare la volontà del decipiens di commettere, egli stesso, un reato, poiché non vi è dubbio che l'autore materiale risponde del reato dallo stesso commesso, mentre il concorrente, che non ha posto in essere la c:ondotta materiale costituente il fatto tipico, non può essere stato tratto in inganno «sul fatto che costituisce il reato», ma, semmai, su quanto gli ha dichiarato l'autore materiale in merito alle proprie intenzioni.

Tali questioni, che riguardano la responsabilità del concorrente nel reato commesso dall'autore materiale, trovano la specifica regolamentazione nell'art.116 cod. pen. che impone al giudice di indagare il nesso psicologico ed eziologico del concorrente che volle il reato diverso o meno grave di quello commesso dall'autore materiale.

3.3. La dedotta assenza di consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni violente di [OSCURATO:PERSONA] e della disponibilità in capo a quest'ultimo dell'arma utilizzata per l'omicidio, non può essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., poiché tale disposizione concerne, piuttosto, l'errore sul fatto che costituisce reato, il quale sia determinato dall'inganno.

Secondo la prospettazione difensiva, invece, l'errore non ricade sul fatto, ma sulle reali intenzioni dell'autore materiale: si tratta di una questione, per come esposta dal ricorrente, che è estranea all'art. 48 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai allegato un proprio errore sul fatto, avendo egli sempre dichiarato di non avere conosciuto l'intenzione omicida di [OSCURATO:PERSONA], né di essere stato ingannato da quest'ultimo per indurlo a commettere l'omicidio — che, difatti, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e non dal ricorrente —, sicché la doglianza difensiva è infondata in diritto e non trova alcun supporto argomentativo neppure nella prospettazione difensiva.

3.3.1. Seguendo, per un attimo, quanto riferito dal ricorrente, deve essere sottolineato, per porre in luce la palese inapplicabilità dell'art. 48 cod. pen., che il fatto tipico, contrariamente a quanto accade nella figura dell'autore mediato, è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] (preteso decipiens), mentre [OSCURATO:PERSONA] (presunto deceptus) ha svolto un ruolo di supporto logistico e morale, consentendo al primo di recarsi dalla vittima, avvicinarla, ucciderla e allontanarsi indisturbato, sicché non è dato comprendere quale sia, nella prospettazione difensiva, l'«errore sul fatto che costituisce il reato», posto che la questione (infondatamente) affacciata dalla difesa riguarda non già l'omicidio, quanto la consapevolezza da parte del concorrente circa le effettive intenzioni dell'autore materiale.

3.4. D'altra parte, la presunta induzione in errore si poggia su una diversa ricostruzione in fatto che, oltre a non essere consentita, il ricorso neppure illustra, là dove si limita a ribadire la proclamata ignoranza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a dichiarare di voler malmenare [OSCURATO:PERSONA], coinvolgendo [OSCURATO:PERSONA] nella spedizione punitiva.

Il ricorso è, però, generico perché omette di confrontarsi con la non contestata esistenza di un autonomo e convergente interesse di [OSCURATO:PERSONA] a punire [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultimo, come il ricorrente ha ammesso, aveva qualificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come "tossici", precisando che proprio [OSCURATO:PERSONA] era un "drogato di eroina", tant'è che [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito ad entrambi l'intenzione di malmenare [OSCURATO:PERSONA] ("ho detto: andiamo a Rossano e lo andiamo a picchiare").

Del resto, che l'intenzione non fosse amichevole, ma anzi punitiva, risulta dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che non solo ha ammesso che [OSCURATO:PERSONA] lungo il tragitto palesava le proprie intenzioni violente ("che mo' ti faccio vedere io ... l'ammazzo"), ma ha anche dovuto riconoscere di essere sceso dal veicolo, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per affiancare il passeggero dell'autovettura su cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], così rivolgendosi allo sconosciuto, evidentemente allarmatosi per il comportamento dei due uomini che lo circondavano: "guarda che io non sono venuto per litigare"; pronunciando una frase che risulta in palese contrasto con l'antefatto, la condotta tenuta e la palese intenzione aggressiva manifestata nella circostanza e che, soprattutto, si scontra con la prospettazione difensiva dell'induzione ex art. 48 cod. pen. e, come si vedrà, pure con la subordinata prospettazione dell'esclusione della responsabilità ex art. 116 cod. pen.

Ciò risulta pienamente aderente al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione -da parte di altro concorrente- di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi.

Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 cod. pen., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e "bloccasterzi", presero parte ad una "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima» (Sez. 1, n. 3465 del 19/01/1999, Zumbo, Rv. 212870).

4. Sono infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo, volti ad escludere il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., per il quale è stata ritenuta e applicata a [OSCURATO:PERSONA] la diminuente prevista del secondo comma.

I motivi denunciano promiscuamente la violazione di legge e il vizio della motivazione perché non è stato chiarito il reato al quale avrebbe prestato adesione il ricorrente, né la prevedibilità in concreto del reato diverso e non è stato descritto l'elemento soggettivo che è stato dedotto in modo generico dalla condotta, non essendo risultato possibile acquisire, nonostante l'ordinanza di integrazione probatoria emessa dal giudice di secondo grado, i tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente.

4.1. I motivi sono infondati perché non sono idonei a superare le logiche considerazioni del giudice di appello che, dato atto che manca la prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della presenza dell'arma, ha evidenziato che il contributo offerto dal ricorrente si sostanza nella fattiva adesione al progetto criminoso di picchiare, dunque ledere, [OSCURATO:PERSONA], così partecipando attivamente alla realizzazione di una condotta violenta rivolta all'integrità fisica della vittima dalla quale poteva ragionevolmente derivare un evento lesivo di maggiore gravità.

Il giudice di appello, sul punto anche ric:hiamandosi alla decisione di primo grado, ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l'intenzione violenta di [OSCURATO:PERSONA], reiteratamente manifestata da quest'ultimo, mettendo a disposizione il proprio veicolo per raggiungere il luogo ove si trovava l'offeso, allo scopo di aggredirlo fisicamente, tanto che [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a restare passivamente in attesa sul mezzo, ma, mediante un'azione coordinata con [OSCURATO:PERSONA], si poneva dall'altro lato del veicolo della vittima, così da limitarne le possibilità di reazione e fuga.

4.2. Sono, del resto, inammissibili perché generiche le doglianze che riguardano la presunta omessa risposta alle deduzioni difensive, che hanno trovato complessiva valutazione nella motivazione della sentenza, mentre sono manifestamente infondate, come già si è detto, quelle che pretendono di escludere l'elemento psicologico sulla base della versione fornita dall'imputato.

Del resto, tenuto conto che sul nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e il reato concorsuale (del quale è autore materiale [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso non sviluppa critiche specifiche, sull'elemento soggettivo è sufficiente richiamare quanto si è detto al precedente paragrafo n. :3.4, per rilevare l'infondatezza della doglianza.

4.3. È, invece, generica la doglianza in merito alla mancanza dei tabulati, non rinvenuti per la sopravvenuta cancellazione dei dati di traffico, poiché non è chiarita la decisività di tale elemento a fronte della ricostruzione del giudice di secondo grado che non utilizza le informazioni sul traffico dell'utenza in questione che era stato informalmente acquisito la polizia giudiziaria.

4.4. Con riguardo alla prevedibilità dell'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA], deve essere ricordato che la giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che «in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020 - dep. 2021, Tasca, Rv. 280489).

Il ricorso è generico perché non critica specificamente la motivazione del provvedimento impugnato che, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato le caratteristiche della spedizione punitiva, posta in essere in modo coordinato da due individui, messisi in azione per cogliere la vittima di sorpresa, tanto da circondare il veicolo sul quale essa si trovava, animati da volontà punitiva, nella consapevolezza del carattere aggressivo e delle intenzioni violente di [OSCURATO:PERSONA].

In merito a tale consapevolezza, la sentenza logicamente evidenzia, oltre ai precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] dei quali era informato [OSCURATO:PERSONA], la diretta percezione delle intenzioni violente reiteratamente manifestate dal primo, prima e durante il viaggio in auto, tanto che FORNIATARO ha aderito alla proposta di punire [OSCURATO:PERSONA] e ha condotto sé stesso e l'amico sul logo del fatto, e dopo la commissione del delitto, quando [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto minacce al ricorrente per continuare ad avere il necessario supporto, glielo ha volontariamente servito, adoperandosi per occultare il veicolo utilizzato per commettere l'omicidio.

Non può, pertanto, contestarsi il percorso logico seguito dai giudici di merito che, escluso il decorso causale atipico, hanno sottolineato, alla luce delle richiamate circostanze di fatto insuscettibili di diversa lettura in questa sede, la ragionevole prevedibilità che la spedizione punitiva sfociasse, in modo del tutto plausibile in considerazione dei presupposti, in un evento estremo.

5. È inammissibile il motivo di ricorso sull'art. 114 cod. pen. 5.1.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen. della minima importanza dell'opera prestata nella preparazione e nell'esecuzione del reato non può concorrere con la diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. (per l'ipotesi di reato più grave di quello voluto) non essendo configurabile una minima partecipazione ad un fatto di per sé non voluto» (Sez. 1, n. 7456 del 10/01/1994, Manitta, Rv. 198358; Sez. 1, n. 331 del 22/10/1990 - dep. 1991, Balsamo, Rv. 186151; Sez. 1, n. 10269 del 10/06/1988, Raffaele, Rv. 179491).

Appare, in effetti, evidente che il contributo causale ex art. 116 cod. pen. è già, per sua natura, non condizionante e comunque meramente agevolatore perché si esercita su elementi circostanziali o su modalità di un fatto che si sarebbe ugualmente verificato per il decisivo apporto del suo protagonista.

5.2. D'altra parte, i giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere una specifica smentita, che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un contributo non minimo alla causazione dell'evento, avendo aderito da subito al proposito violento e fornendo un rilevante contributo all'organizzazione della spedizione punitiva, poi sfociata nella morte di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, del resto, di una valutazione di merito che risulta solidamente ancorata agli elementi di fatto che il ricorso non contesta.

6. Sono nel complesso infondati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, concernenti la circostanza attenuante dell'avere agito nello stato d'ira ex art. 62 n. 2 cod. pen. 6.1.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione» (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M. C., Rv. 271799).

I giudici di merito hanno escluso la sussistenza della circostanza attenuante sottolineando l'evidente sproporzione tra le presunte offese verbali di [OSCURATO:PERSONA], per come riferite da terzi (in quanto profferite non in presenza degli imputati), e la spedizione punitiva messa in atto, verosimilmente per spirito di vendetta o con intento punitivo, da [OSCURATO:PERSONA] e FORNATARa.

In effetti, già l'esordio della spedizione punitiva travalica i limiti di adeguatezza poiché i due avevano nell'animo di aggredire fisicamente, in condizione di superiorità numerica, il presunto offensore, in disparte la disponibilità dell'arma in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati, indipendentemente dall'esito omicida, hanno raggiunto precipitosamente il luogo ove si trovava la vittima con la dichiarata e condivisa intenzione di "dargli una lezione", hanno circondato il veicolo della vittima designata per impedire la fuga e la difesa e si apprestavano a passare alle vie di fatto, quando la non imprevedibile azione di IFILADORO ha posto fine alla vita di [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Nessun rilievo ha, in questa prospettiva, l'invocata "provocazione per accumulo" poiché si tratta, come neppure i ricorsi contestano, di pochissimi episodi di offesa verbale rivolti da [OSCURATO:PERSONA] alla fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e di un'unica offesa rivolta, per il tramite della donna, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in ogni caso, di una reazione del tutto sproporzionata e, quindi, priva di connessione psicologica con la presunta offesa, sicché risulta niente più che un pretesto.

7. Sono inammissibili anche i motivi sulle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva, sulla porzione di pena per la continuazione determinata per [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, sul trattamento sanzionatorio.

7.1. I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere una critica specifica, la tardività della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso era sottoposto a una misura cautelare mentre ha commesso il delitto e la esistenza di altri e numerosi precedenti penali da cui è stata tratta una complessiva valutazione negativa che, nella discrezionalità del giudice di merito, giustifica ampiamente il rigetto della richiesta difensiva, sicché non può essere sollecitato un diverso giudizio da parte della Corte di legittimità.

Analoga valutazione negativa è stata formulata dai giudici di merito con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, dandosi atto delle confidenze fornite agli inquirenti e utilizzate per indirizzare le indagini, è stato giudicato non meritevole del benevolo trattamento invocato, in considerazione della immediata adesione al progetto violento proposto da [OSCURATO:PERSONA], del quale conosceva molto bene i precedenti penali indicativi di pericolosità, nonché la condotl:a di inquinamento delle prove posta in essere dal ricorrente immediatamente dopo l'omicidio, sicché, anche in questo caso, la valutazione compiuta dai giudici di merito non si presta a censure in sede di legittimità.

7.2. È inammissibile il motivo sulla recidiva formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] poiché non risulta che la questione sia stata posta al giudice d'appello, mentre il ricorso prospetta comunque delle censure in fatto che non si confrontano con la valutazione compiuta in proposito dal primo giudice, alla quale si è rifatto il giudice di appello, circa l'accresciuta pericolosità desunta dall'esistenza dei non contestati precedenti penali.

7.3. Sono inammissibili i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti sul trattamento sanzionatorio poiché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto riferimento ai parametri legali che governano la determinazione della pena, cori specifico riferimento alle modalità della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico e al comportamento tenuto dagli imputati, sicché non è consentito investire la Corte di legittimità di una diversa valutazione degli elementi discrezionalmente esaminati dal giudice di merito.

7.4. È inammissibile, infine, il motivo di ricorso sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce l'illegittimità dell'aumento di pena per la continuazione che il giudice di merito ha effettuato sia per l'ipotesi di detenzione che per l'ipotesi del porto dell'arma da fuoco.

Non si tratta, contrariamente a quanto osserva il ricorrente, di un'unica contestazione, bensì di due concorrenti condotte, ciascuna delle quali costituisce autonomo reato, sicché è corretta l'individuazione di una specifica sanzione per ciascuna delle due condotte.

8. Al rigetto del, ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del, ricorrentoi al pagamento delle spese del procedimento.

8.1. Al rigetto segue, altresì, la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice di merito.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili: Franca GRAZIANO, Natale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Roberto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO, Anna CALABRO' avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da memoria già depositata e comunicata alle parti. udito il difensore: - avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Franca GRAZIANO (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che deposita conclusioni e nota spese; - avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che sostituisce, che deposita conclusioni e nota spese per le parti civili Natale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C:armen [OSCURATO:PERSONA]; Roberto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO e Anna CALABRO' (tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato). - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi al ricorso e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, ha: - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cristian per il concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito al capo da un colpo di pistola esploso dal secondo, escludendo tutte le aggravanti contestate e confermando per il primo il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Cristian per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata per l'omicidio; - assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nella detenzione e porto della suddetta arma; - ridotto il trattamento sanzionatorio a nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e a diciotto anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo con la già riconosciuta continuazione tra i reati e la recidiva, oltre alla condanna di entrambi al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 1.1. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, pur in parte ritenute reticenti per quello che riguarda il mancato riconoscimento degli imputati (che hanno poi ammesso di essere stati presenti e di avere svolto il ruolo descritto dai testimoni), dei risultati delle indagini sui tabulati telefonici, delle captazioni, dei rilievi tecnici e scientifici, dell'accertamento delle cause della morte e di quello balistico, nonché sulla base delle dichiarazioni degli imputati i quali, salvo per quello che riguarda l'elemento psicologico, hanno ammesso di essere i protagonisti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale e ispiratore; [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente materiale nella fase precedente, concomitante e successiva. In particolare, il delitto è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso dalla propria fidanzata delle offese arrecate da [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza legato affettivamente alla donna) alla propria ragazza nonché ai due imputati, tanto che, a bordo del veicolo condotto dal secondo, i due raggiungevano repentinamen1:e il luogo ove si trovava la vittima con il dichiarato scopo di aggredirlo fisicamente. Giunti sul luogo del delitto, i due imputati scendevano dal veicolo e, mentre [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava alla vittima che si trovava seduta al posto di guida del proprio autoveicolo parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale ove erano state profferite le offese, [OSCURATO:PERSONA] si posizionava dal lato opposto, in coincidenza del sedile del passeggero che era occupato da un altro individuo. Dopo un rapido scambio di battute nonché l'intervento di una donna (la madre della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]) che cercava di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di aggredire la vittima, [OSCURATO:PERSONA] estraeva l'arma che portava nella cintura dei pantaloni e faceva fuoco attraverso il finestrino aperto del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo al capo. I due imputati si allontanavano, quindi, con il veicolo di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si disfaceva dell'arma e [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad occultare il veicolo in campagna abbandonandolo in un campo, privo delle targhe e di altri elementi di identificazione. 2. Ricorrono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cristian, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa nove motivi di ricorso. 3.1. Il primo motivo denuncia l'omessa valutazione di una prova decisiva e il vizio della motivazione con riguardo alla confessione stragiudiziale effettuata nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come registrata dagli operanti, sotto il profilo che da essa si desume: la mancanza della volontà di concorrere nell'omicidio e comunque l'assenza del dolo; il timore delle possibili reazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la decisività del contributo offerto dall'imputato per la ricostruzione del fatto. 3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.48, 116 e 575 cod. pen., perché, tenuto conto della mancanza di consapevolezza in capo all'imputato della presenza dell'arma portata da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente doveva essere assolto per essere stato tratto in errore da quest'ultimo circa l'intenzione di percuotere la persona offesa che aveva offeso la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] nonché il ricorrente e il coimputato, il quale aveva tenuto nascosta la presenza dell'arma. D'altra parte, il proposito esclusivamente minaccioso di [OSCURATO:PERSONA] trova riscontro nell'assenza di contatto fisico e nella imprevedibile e subitanea estrazione della pistola, che lo stesso portava occultata, impiegata per fare fuoco all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]. Non ricorre, infatti, il concorso anomalo, ma l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., quando manca l'accordo criminoso e il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente che l'abbia dissimulata all'altro (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, Cicoria, Rv. 229240). 3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 116 e 575 cod. pen., per mancanza del nesso psicologico tra reato voluto e reato più grave, con riguardo alla non prevedibilità d& reato diverso, tenuto conto che il ricorrente non era a conoscenza del possesso dell'arma ed è estraneo all'impiego di essa con modalità imprevedibili. 3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare gli elementi probatori e le circostanze della vicenda che, unitamente alle argomentazioni difensive alle quali non è stata fornita risposta, avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputato. Non è, anzitutto, chiarito il reato al quale avrebbe prestato adesione il ricorrente, verosimilmente qualificabile alla stregua delle percosse, ne è stato descritto l'elemento soggettivo che è stato genericamente dedotto sulla base di elementi di prova insussistenti, essendo risultato impossibile acquisire, nonostante l'ordinanza di integrazione probatoria emessa dal giudice di secondo grado, i tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente, tabulati dai quali avrebbe dovuto trarre fondamento l'ipotesi accusatoria. D'altra parte, il giudice di appello, nonostante abbia ritenuto indispensabile per la decisione acquisire i tabulati, si è poi riportato alla motivazione della sentenza di primo grado. Del resto, le dichiarazioni rese dal ricorrente, registrate dalla polizia, dimostrano l'assenza di elemento psicologico, risultando unicamente l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di dare una lezione a [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente si è limitato ad accompagnarlo col suo veicolo sul luogo dove si trovava la persona offesa. D'altra parte, il ricorrente, a dimostrazione della totale inconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non fornire alcun supporto all'azione di questi, si posizionava dalla parte opposta allo sparatore, con il rischio concreto di essere colpito.3.5. Il quinto motivo denuncia il vizio della motivazione perché i giudici di appello non hanno fornito alcuna motivazione, né risposta alle doglianze della difesa, sulla concreta prevedibilità del reato diverso, non essendosi chiarito perché, pure in mancanza della consapevolezza della presenza dell'arma, il ricorrente avrebbe dovuto prevedere il reato più grave. È illogico, in proposito, il richiamo al timore derivante dalle minacce portate da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, poiché si tratta di una condotta successiva ai fatti. 3.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione. 3.7. Il settimo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art.114 cod. pen., e il vizio della motivazione per essere stato esciluso il contributo di minima importanza fornito dal ricorrente che si è limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del fatto, del tutto ignaro di ciò che sarebbe accaduto, dovendosi qualificare il comportamento dell'imputato alla stregua della mera connivenza. 3.8. L'ottavo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato erroneamente sminuito il contributo offerto nell'immediatezza dal ricorrente, che ha reso piena confessione alla polizia, così fornendo un elemento fondamentale per indurre [OSCURATO:PERSONA] a rendere a sua volta piena confessione, risultando generica e inconferente la citazione di precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio. 3.9. Il nono motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale, nonostante il diverso contributo offerto dal ricorrente rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per il quale veniva stabilita la medesima pena base, e alla condizione di sostanziale incensuratezza e di estrema modestia del contributo causale offerto.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Cristian, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa quattro motivi di ricorso. 4.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur in presenza di un fatto ingiusto della vittima, che aveva manifestato disprezzo nei confronti degli imputati nonché della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], del conseguente stato d'ira in cui si trovava quest'ultimo, del nesso tra tale condizione e l'offesa, non essendo affatto richiesta la proporzione. Del resto, il giudice di appello afferma che l'imputato ha agito d'impeto a fronte di un comportamento dell'offeso. L'attenuante doveva, comunque, essere riconosciuta nella cd. "provocazione per accumulo", per la reiterazione dei comportamenti offensivi e denigratori della persona offesa. 4.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché è erroneo affermare che la recidiva sarebbe in grado di "scolorare" il valore positivo della confessione resa dall'imputato. È errato negare le circostanze attenuanti generiche solo perché è stata riconosciuta e applicata la recidiva, mentre la collaborazione prestata doveva essere positivamente valutata, anche perché è emersa la resipiscenza dell'imputato che si è reso conto della gravità dell'atto compiuto. 4.3. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo all'immotivata applicazione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati satellite che è illegittimamente effettuato per la condotta di detenzione e per quella di porto, mentre si trattava di "una unica contestazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati. 1.1. La sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, ha rilevato che pacifiche, in quanto ammesse e documentate dalle immagini del sistema di video sorveglianza, sono due circostanze di fatto:l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] Cristian del ruolo di esecutore materiale dell'omicidio e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di concorrente materiale, avendo accompagnato sul posto [OSCURATO:PERSONA] in auto e avendone agevolato, con le stesse modalità, la fuga. Si deve aggiungere che i giudici di merito hanno affermato che il movente dell'omicidio consiste nelle espressioni offensive che [OSCURATO:PERSONA], quella sera, avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], e che il proposito omicidiario fosse insorto, in capo a [OSCURATO:PERSONA], sin dal momento in cui aveva deciso di recarsi subito, e armato di pistola,, al bar dove ancora si trovava la vittima designata. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cliudici di merito hanno ritenuto che lo stesso era consapevole delle intenzioni punitive che animavano [OSCURATO:PERSONA] e che i due avevano concordato le modalità esecutive della spedizione punitiva. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] andavano ben oltre un mero chiarimento verbale, ma riguardavano, invece, una progettata aggressione contro [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle intenzioni punitive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche del possesso di una pistola, ha dunque indicato i dati fattuali ritenuti significativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario e quindi della adesione soggettiva al reato data anche dal concorrente. Da una parte, si sottolinea la consapevolezza circa le intenzioni punitive di [OSCURATO:PERSONA], circostanza non solo affermata dal coimputato, ma anche desumibile dal fatto che anche durante il viaggio in auto [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato con la fidanzata in relazione a quanto accaduto quella sera con [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, si valorizza il dato oggettivo del coordinamento tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si evidenzia che, durante il viaggio per raggiungere il bar, [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato con velocità elevata, mostrando di essere consapevole della urgenza di arrivare sul posto, da dove [OSCURATO:PERSONA] si stava allontanando. Sul posto, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito con apparente ripartizione di ruoli: entrambi erano subito usciti dall'auto dirigendosi verso quella dove si trovava [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era diretto verso il lato guida del veicolo e [OSCURATO:PERSONA] verso il lato del passeggero; subito dopo gli spari, erano entrambi risaliti in auto, allontanandosi precipitosamente. Infine, vengono valorizzati ulteriori elementi indicativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario: a fronte della repentina azione omicidiaria con utilizzo di arma da fuoco, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mostrato né sorpresa né stupore; dopo il fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di occultare le prove del proprio coinvolgimento nel fatto. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. È inammissibile la deduzione, posta a fondamento del motivo, secondo la quale non sarebbe stata valutata la prova decisiva costituita dalla confessione stragiudizialmente offerta dall'imputato, sotto il profilo che, in forza di tali dichiarazioni, avrebbe dovuto escludersi la consapevole partecipazione al delitto. Premesso che la confessione in questione, compendiata nella registrazione di un colloquio tra la polizia giudiziaria e l'imputato, è stata presa in esame dai giudici di merito in ragione del rito scelto e della specifica richiesta della parte, non è deducibile il presunto vizio di preterizione della prova sotto il profilo del valore probatorio ad essa attribuito nella prudente valutazione del giudice. Il ricorso avrebbe, semmai, dovuto denunciare e argomentare il vizio della motivazione, fermo restando che è del tutto illogico pretendere di assegnare, come fa il ricorso, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, anche nella porzione di esse che tende ad escludere la responsabilità dello stesso dichiarante, solo perché ne è stata valutata la attendibilità per una diversa parte. 3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità. È infondata, in particolare, la deduzione della violazione dell'art. 48 cod. pen., mai precedentemente enunciata, oltre che basata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto che è preclusa in questa sede. 3.1. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 48 cod. pen. configura un'ipotesi di cd. "autoria mediata"; il decipíens si avvale del deceptus come strumento esecutivo del reato, sicché il vero autore del fatto criminoso non sarebbe l'esecutore materiale e immediato di esso, ma colui il quale ha posto in essere l'inganno in virtù del suo dominio sul fatto (Sez. 5, n. 11413 del 12/06/1985, Mazzei, Rv. 171232; Sez. 6, n. 5448 del 20/03/1981, Ferrero, Rv. 149172). La dottrina è orientata in senso diverso: scartato l'inquadramento all'interno dell'autoria mediata delle ipotesi di determinazione ingannatoria, l'art. 48 cod. pen. descrive, piuttosto, un'ipotesi speciale di concorso di p e rs o n e nel reato, sicché risultano applicabili tutte le disposizioni sulla compartecipazione criminosa in quanto compatibili con essa ed espressione di principi generali in tema di reati plurisoggettivi. Infatti, alla luce degli artt. 111 e 112, ultimo comma, e 119 cod. pen. non vi sono dubbi sulla possibilità di qualificare come concorrente anche il soggetto non imputabile e non punibile, sicché il decipiens è comunque punibile a titolo di concorso, mentre, dal punto di vista sanzionatorio, la tendenziale equiparazione dei compartecipi (per i quali nel nostro sistema penale non sono previste figure tipiche, ma unicamente il principio di equivalenza causale degli apporti dei singoli), e il sistema di circostanze aggravanti delineato negli artt. 111 e 112 cod. pen. soddisfano pienamente l'esigenza di assegnare al cd. "autore mediato" un trattamento adeguato all'importanza del ruolo dallo stesso assunto nella commissione del fatto. La più recente giurisprudenza (Sez. 5, n. 13660 del 1/02/2019, non massimata) si muove nella stessa direzione; si è fatto notare che l'art. 48 cod. pen. si limita ad estendere la disciplina prevista dall'art. 47 cod. pen. all'ipotesi in cui l'errore in cui è incorso l'agente sia stato determinato dall'altrui inganno e ad affermare che, in tale ipotesi, del fatto commesso dalla persona ingannata (autore immediato) risponde chi l'ha determinata a commetterlo (autore mediato). Si è precisato che nell'ipotesi contemplata dall'art. 48 cod. pen. la responsabilità penale dell'autore mediato discende comunque dalle disposizioni sul concorso di persone nel reato, come si dcava, in particolare, dall'art. 112, quarto comma, cod. pen., che prevede che gli aggravamenti di pena previsti dai nn. 1, 2 e 3 del primo comma della medesima disposizione si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non punibile: la funzione dell'art.48 cod. pen. è quindi soltanto quella di escludere la punibilità dell'autore immediato. Laddove questa disposizione non sia applicabile, per essersi l'autore immediato determinato a commettere il delitto su istigazione o sollecitazione dell'autore mediato, ma non per effetto di un inganno, sono punibili entrambi i soggetti in base alle norme sul concorso di persone nel reato e alla responsabilità penale dell'autore mediato si aggiungerà quella dell'autore immediato. Un'autorevole dottrina assegna all'art. 48 cod. pen. — al di fuori del campo del concorso nel reato proprio quando l'intraneus in buona fede sia stato tratto in inganno dal decipiens, campo nel quale la norma riveste un ruolo centrale nell'estendere la punibilità — la funzione di ancorare la responsabilità del deceptus, per l'ipotesi che sia in dolo, all'art. 47, secondo comma, cod. pen., invece che agli artt. 116 e 117 cod. pen.; con la conseguenza che se l'errore sull'elemento che implica il mutamento del titolo di reato (ovvero l'errore sulla propria qualifica), sia determinato dall'altrui inganno, il deceptus risponderà non in base agli artt. 116 e 117 cod. pen., rispettivamente del reato diverso o del reato proprio, ma solo del reato rispetto al quale versi in dolo ex art. 47, secondo comma, cod. pen. Dal punto di vista soggettivo, poi, per quanto riguarda il deceptus, è evidente che egli realizza il fatto costitutivo del reato in assenza di dolo perché in errore su un elemento essenziale del fatto; sotto questo profilo l'art. 48 cod. pen. sembra superfluo poiché l'art. 47 non distingue in alcun modo l'errore a seconda della origine o provenienza. 3.2. Ciò premesso, risulta chiaro che l'art. 48 cod. pen., ove gli si voglia attribuire una qualche residua funzione incriminatrice (eventualmente per i reati propri), richiede comunque che l'autore della condotta materiale sia il deceptus e non il decipiens. La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo la quale «non ricorre la fattispecie del così detto concorso anomalo di cui all'ad. 116 cod. pen., bensì quella prevista all'art. 48 cod. pen. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro» (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, Cicoria, Rv. 229240), non è attinente poiché riguarda un caso nel quale la condotta materiale era stata posta in essere dal deceptus (nella specie, la Corte di legittimità aveva ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell'ad 116 cod. pen. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente). È evidente, quindi, che l'inganno in cui sia caduto il deceptus non può riguardare la volontà del decipiens di commettere, egli stesso, un reato, poiché non vi è dubbio che l'autore materiale risponde del reato dallo stesso commesso, mentre il concorrente, che non ha posto in essere la c:ondotta materiale costituente il fatto tipico, non può essere stato tratto in inganno «sul fatto che costituisce il reato», ma, semmai, su quanto gli ha dichiarato l'autore materiale in merito alle proprie intenzioni. Tali questioni, che riguardano la responsabilità del concorrente nel reato commesso dall'autore materiale, trovano la specifica regolamentazione nell'art.116 cod. pen. che impone al giudice di indagare il nesso psicologico ed eziologico del concorrente che volle il reato diverso o meno grave di quello commesso dall'autore materiale. 3.3. La dedotta assenza di consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni violente di [OSCURATO:PERSONA] e della disponibilità in capo a quest'ultimo dell'arma utilizzata per l'omicidio, non può essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., poiché tale disposizione concerne, piuttosto, l'errore sul fatto che costituisce reato, il quale sia determinato dall'inganno. Secondo la prospettazione difensiva, invece, l'errore non ricade sul fatto, ma sulle reali intenzioni dell'autore materiale: si tratta di una questione, per come esposta dal ricorrente, che è estranea all'art. 48 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai allegato un proprio errore sul fatto, avendo egli sempre dichiarato di non avere conosciuto l'intenzione omicida di [OSCURATO:PERSONA], né di essere stato ingannato da quest'ultimo per indurlo a commettere l'omicidio — che, difatti, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e non dal ricorrente —, sicché la doglianza difensiva è infondata in diritto e non trova alcun supporto argomentativo neppure nella prospettazione difensiva. 3.3.1. Seguendo, per un attimo, quanto riferito dal ricorrente, deve essere sottolineato, per porre in luce la palese inapplicabilità dell'art. 48 cod. pen., che il fatto tipico, contrariamente a quanto accade nella figura dell'autore mediato, è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] (preteso decipiens), mentre [OSCURATO:PERSONA] (presunto deceptus) ha svolto un ruolo di supporto logistico e morale, consentendo al primo di recarsi dalla vittima, avvicinarla, ucciderla e allontanarsi indisturbato, sicché non è dato comprendere quale sia, nella prospettazione difensiva, l'«errore sul fatto che costituisce il reato», posto che la questione (infondatamente) affacciata dalla difesa riguarda non già l'omicidio, quanto la consapevolezza da parte del concorrente circa le effettive intenzioni dell'autore materiale. 3.4. D'altra parte, la presunta induzione in errore si poggia su una diversa ricostruzione in fatto che, oltre a non essere consentita, il ricorso neppure illustra, là dove si limita a ribadire la proclamata ignoranza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a dichiarare di voler malmenare [OSCURATO:PERSONA], coinvolgendo [OSCURATO:PERSONA] nella spedizione punitiva. Il ricorso è, però, generico perché omette di confrontarsi con la non contestata esistenza di un autonomo e convergente interesse di [OSCURATO:PERSONA] a punire [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultimo, come il ricorrente ha ammesso, aveva qualificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come "tossici", precisando che proprio [OSCURATO:PERSONA] era un "drogato di eroina", tant'è che [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito ad entrambi l'intenzione di malmenare [OSCURATO:PERSONA] ("ho detto: andiamo a Rossano e lo andiamo a picchiare"). Del resto, che l'intenzione non fosse amichevole, ma anzi punitiva, risulta dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che non solo ha ammesso che [OSCURATO:PERSONA] lungo il tragitto palesava le proprie intenzioni violente ("che mo' ti faccio vedere io ... l'ammazzo"), ma ha anche dovuto riconoscere di essere sceso dal veicolo, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per affiancare il passeggero dell'autovettura su cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], così rivolgendosi allo sconosciuto, evidentemente allarmatosi per il comportamento dei due uomini che lo circondavano: "guarda che io non sono venuto per litigare"; pronunciando una frase che risulta in palese contrasto con l'antefatto, la condotta tenuta e la palese intenzione aggressiva manifestata nella circostanza e che, soprattutto, si scontra con la prospettazione difensiva dell'induzione ex art. 48 cod. pen. e, come si vedrà, pure con la subordinata prospettazione dell'esclusione della responsabilità ex art. 116 cod. pen. Ciò risulta pienamente aderente al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione -da parte di altro concorrente- di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 cod. pen., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e "bloccasterzi", presero parte ad una "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima» (Sez. 1, n. 3465 del 19/01/1999, Zumbo, Rv. 212870). 4. Sono infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo, volti ad escludere il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., per il quale è stata ritenuta e applicata a [OSCURATO:PERSONA] la diminuente prevista del secondo comma. I motivi denunciano promiscuamente la violazione di legge e il vizio della motivazione perché non è stato chiarito il reato al quale avrebbe prestato adesione il ricorrente, né la prevedibilità in concreto del reato diverso e non è stato descritto l'elemento soggettivo che è stato dedotto in modo generico dalla condotta, non essendo risultato possibile acquisire, nonostante l'ordinanza di integrazione probatoria emessa dal giudice di secondo grado, i tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente. 4.1. I motivi sono infondati perché non sono idonei a superare le logiche considerazioni del giudice di appello che, dato atto che manca la prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della presenza dell'arma, ha evidenziato che il contributo offerto dal ricorrente si sostanza nella fattiva adesione al progetto criminoso di picchiare, dunque ledere, [OSCURATO:PERSONA], così partecipando attivamente alla realizzazione di una condotta violenta rivolta all'integrità fisica della vittima dalla quale poteva ragionevolmente derivare un evento lesivo di maggiore gravità. Il giudice di appello, sul punto anche ric:hiamandosi alla decisione di primo grado, ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l'intenzione violenta di [OSCURATO:PERSONA], reiteratamente manifestata da quest'ultimo, mettendo a disposizione il proprio veicolo per raggiungere il luogo ove si trovava l'offeso, allo scopo di aggredirlo fisicamente, tanto che [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a restare passivamente in attesa sul mezzo, ma, mediante un'azione coordinata con [OSCURATO:PERSONA], si poneva dall'altro lato del veicolo della vittima, così da limitarne le possibilità di reazione e fuga. 4.2. Sono, del resto, inammissibili perché generiche le doglianze che riguardano la presunta omessa risposta alle deduzioni difensive, che hanno trovato complessiva valutazione nella motivazione della sentenza, mentre sono manifestamente infondate, come già si è detto, quelle che pretendono di escludere l'elemento psicologico sulla base della versione fornita dall'imputato. Del resto, tenuto conto che sul nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e il reato concorsuale (del quale è autore materiale [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso non sviluppa critiche specifiche, sull'elemento soggettivo è sufficiente richiamare quanto si è detto al precedente paragrafo n. :3.4, per rilevare l'infondatezza della doglianza. 4.3. È, invece, generica la doglianza in merito alla mancanza dei tabulati, non rinvenuti per la sopravvenuta cancellazione dei dati di traffico, poiché non è chiarita la decisività di tale elemento a fronte della ricostruzione del giudice di secondo grado che non utilizza le informazioni sul traffico dell'utenza in questione che era stato informalmente acquisito la polizia giudiziaria. 4.4. Con riguardo alla prevedibilità dell'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA], deve essere ricordato che la giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che «in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020 - dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). Il ricorso è generico perché non critica specificamente la motivazione del provvedimento impugnato che, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato le caratteristiche della spedizione punitiva, posta in essere in modo coordinato da due individui, messisi in azione per cogliere la vittima di sorpresa, tanto da circondare il veicolo sul quale essa si trovava, animati da volontà punitiva, nella consapevolezza del carattere aggressivo e delle intenzioni violente di [OSCURATO:PERSONA]. In merito a tale consapevolezza, la sentenza logicamente evidenzia, oltre ai precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] dei quali era informato [OSCURATO:PERSONA], la diretta percezione delle intenzioni violente reiteratamente manifestate dal primo, prima e durante il viaggio in auto, tanto che FORNIATARO ha aderito alla proposta di punire [OSCURATO:PERSONA] e ha condotto sé stesso e l'amico sul logo del fatto, e dopo la commissione del delitto, quando [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto minacce al ricorrente per continuare ad avere il necessario supporto, glielo ha volontariamente servito, adoperandosi per occultare il veicolo utilizzato per commettere l'omicidio. Non può, pertanto, contestarsi il percorso logico seguito dai giudici di merito che, escluso il decorso causale atipico, hanno sottolineato, alla luce delle richiamate circostanze di fatto insuscettibili di diversa lettura in questa sede, la ragionevole prevedibilità che la spedizione punitiva sfociasse, in modo del tutto plausibile in considerazione dei presupposti, in un evento estremo. 5. È inammissibile il motivo di ricorso sull'art. 114 cod. pen. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen. della minima importanza dell'opera prestata nella preparazione e nell'esecuzione del reato non può concorrere con la diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. (per l'ipotesi di reato più grave di quello voluto) non essendo configurabile una minima partecipazione ad un fatto di per sé non voluto» (Sez. 1, n. 7456 del 10/01/1994, Manitta, Rv. 198358; Sez. 1, n. 331 del 22/10/1990 - dep. 1991, Balsamo, Rv. 186151; Sez. 1, n. 10269 del 10/06/1988, Raffaele, Rv. 179491). Appare, in effetti, evidente che il contributo causale ex art. 116 cod. pen. è già, per sua natura, non condizionante e comunque meramente agevolatore perché si esercita su elementi circostanziali o su modalità di un fatto che si sarebbe ugualmente verificato per il decisivo apporto del suo protagonista. 5.2. D'altra parte, i giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere una specifica smentita, che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un contributo non minimo alla causazione dell'evento, avendo aderito da subito al proposito violento e fornendo un rilevante contributo all'organizzazione della spedizione punitiva, poi sfociata nella morte di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, del resto, di una valutazione di merito che risulta solidamente ancorata agli elementi di fatto che il ricorso non contesta. 6. Sono nel complesso infondati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, concernenti la circostanza attenuante dell'avere agito nello stato d'ira ex art. 62 n. 2 cod. pen. 6.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione» (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M. C., Rv. 271799). I giudici di merito hanno escluso la sussistenza della circostanza attenuante sottolineando l'evidente sproporzione tra le presunte offese verbali di [OSCURATO:PERSONA], per come riferite da terzi (in quanto profferite non in presenza degli imputati), e la spedizione punitiva messa in atto, verosimilmente per spirito di vendetta o con intento punitivo, da [OSCURATO:PERSONA] e FORNATARa. In effetti, già l'esordio della spedizione punitiva travalica i limiti di adeguatezza poiché i due avevano nell'animo di aggredire fisicamente, in condizione di superiorità numerica, il presunto offensore, in disparte la disponibilità dell'arma in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati, indipendentemente dall'esito omicida, hanno raggiunto precipitosamente il luogo ove si trovava la vittima con la dichiarata e condivisa intenzione di "dargli una lezione", hanno circondato il veicolo della vittima designata per impedire la fuga e la difesa e si apprestavano a passare alle vie di fatto, quando la non imprevedibile azione di IFILADORO ha posto fine alla vita di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Nessun rilievo ha, in questa prospettiva, l'invocata "provocazione per accumulo" poiché si tratta, come neppure i ricorsi contestano, di pochissimi episodi di offesa verbale rivolti da [OSCURATO:PERSONA] alla fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e di un'unica offesa rivolta, per il tramite della donna, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in ogni caso, di una reazione del tutto sproporzionata e, quindi, priva di connessione psicologica con la presunta offesa, sicché risulta niente più che un pretesto. 7. Sono inammissibili anche i motivi sulle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva, sulla porzione di pena per la continuazione determinata per [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, sul trattamento sanzionatorio. 7.1. I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere una critica specifica, la tardività della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso era sottoposto a una misura cautelare mentre ha commesso il delitto e la esistenza di altri e numerosi precedenti penali da cui è stata tratta una complessiva valutazione negativa che, nella discrezionalità del giudice di merito, giustifica ampiamente il rigetto della richiesta difensiva, sicché non può essere sollecitato un diverso giudizio da parte della Corte di legittimità. Analoga valutazione negativa è stata formulata dai giudici di merito con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, dandosi atto delle confidenze fornite agli inquirenti e utilizzate per indirizzare le indagini, è stato giudicato non meritevole del benevolo trattamento invocato, in considerazione della immediata adesione al progetto violento proposto da [OSCURATO:PERSONA], del quale conosceva molto bene i precedenti penali indicativi di pericolosità, nonché la condotl:a di inquinamento delle prove posta in essere dal ricorrente immediatamente dopo l'omicidio, sicché, anche in questo caso, la valutazione compiuta dai giudici di merito non si presta a censure in sede di legittimità. 7.2. È inammissibile il motivo sulla recidiva formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] poiché non risulta che la questione sia stata posta al giudice d'appello, mentre il ricorso prospetta comunque delle censure in fatto che non si confrontano con la valutazione compiuta in proposito dal primo giudice, alla quale si è rifatto il giudice di appello, circa l'accresciuta pericolosità desunta dall'esistenza dei non contestati precedenti penali. 7.3. Sono inammissibili i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti sul trattamento sanzionatorio poiché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto riferimento ai parametri legali che governano la determinazione della pena, cori specifico riferimento alle modalità della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico e al comportamento tenuto dagli imputati, sicché non è consentito investire la Corte di legittimità di una diversa valutazione degli elementi discrezionalmente esaminati dal giudice di merito. 7.4. È inammissibile, infine, il motivo di ricorso sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce l'illegittimità dell'aumento di pena per la continuazione che il giudice di merito ha effettuato sia per l'ipotesi di detenzione che per l'ipotesi del porto dell'arma da fuoco. Non si tratta, contrariamente a quanto osserva il ricorrente, di un'unica contestazione, bensì di due concorrenti condotte, ciascuna delle quali costituisce autonomo reato, sicché è corretta l'individuazione di una specifica sanzione per ciascuna delle due condotte. 8. Al rigetto del, ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del, ricorrentoi al pagamento delle spese del procedimento. 8.1. Al rigetto segue, altresì, la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice di merito. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rap
Sentenza Cassazione n. 12048/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris