CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19597/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 2415 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B02 L280V ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : CRVGMN 68R30 B180K ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Consiglia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C60 I396I ) GIORDANO Angelo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P02 F152P ) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CHR NTN67C01 F152Y) GIORDANO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66A67 L280X ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 67H67 B180 H ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1197/2021, pubblicatain data 5 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Dopo avere ottenuto, in un precedente giudizio con più ampio oggetto, il riconoscimento del diritto alla restituzione di un trat- tore agricoloda parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 agito in giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna alla consegnadel mezzo in questione eil risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Il Tribunale di Brindisiha accolto la domanda risarcitoria, con- dannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 14.400,00 in favore dell’attore, oltre accessori e spese. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado,pronunciando nei confronti degli eredi del convenuto ap- pellante (frattanto deceduto) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’ha invece integralmente riget- tata. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA] e An- gelo Giordano; b) [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell’ ar- ticolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazionedegli artt.1223, 1226 e 2056 c.c.anche con riferimento agli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.». Con il secondo motivosi denunzia « ex art. 360 n°5 c.p.c. , con riferimento all’omesso parziale esame della relazione peritale». I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente; possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. 1.1Si premette che, per quanto emerge dagli atti, in un pre- cedente giudizio intercorso tra Oronzo e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano gestito in comune una azienda agricola, si è Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 accertato che un trattore agricolo, immatricolato nel 1975, era stato trattenuto da Oronzo,ma era in realtà di proprietà di An- gelo e a quest’ultimo doveva, quindi, essere restituito (giudizio definito con sentenza del 2012, passata in giudicato). È pacifico che il trattore non siamai stato restituito da Oronzo ad [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo ha, quindi, convenuto in giudizio OronzoGiordano per ottenere lacondanna alla consegna del trattore e d a l risar- cimento dei danni; sotto tale profilo ha chiesto, in particolare, il danno da lucro cessante, per non avere potuto utilizzare il mezzo nella propria attività di impresa. Il tribunaleha fatt o espletare una consulenza tecnica di ufficio , al fine di verificare se il mezzo era effettivamente in condizioni tali da poter essere utilizzato e, in tal caso, di stimare l’even- tuale danno per la perdita del relativo godimento ; in partico- lare,ha chiesto al consulente di ufficio, a tale ultimo scopo (li- quidazione del danno da mancato godimento), di accertare quale fosse il valore potenzialmente ricavabile dal noleggio di un mezzo di quel tipo. Il consulenteha accertato che il trattore era in condizioni tali da poter essere utilizzato, trattandosidi un mezzo con una lunga prospettiva di durata, ed ha indica t o il prezzo ricavabile dal suo eventuale noleggio (sia “a caldo” che “a freddo”). Sulla base di tale consulenza tecnicadi ufficio, il tribunale ha , quindi,liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo risarcito- rio, un danno pari ad € 14.400,00. La corte d’appello ha rigettato, invece, la domanda, ritenendo il danno non sufficientemente provato. 1.2A fondamento della propria decisione, la corte d’appello ha inteso porrei principi di diritto relativi al risarcimento del danno da occupazione di immobili senza titolo , peraltro nelle ( non sempre coerenti) declinazioni degli stessi anteriori a i chiari- menti ed alle precisazioni di recente operati in proposito dalle Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Sezioni Unite di questa Corte(Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Ha, quindi, ritenuto decisiva la circostanza per cui era stato chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, che ha ri- tenuto dovesse necessariamente coincidere con quello deri- vante dalla impossibilità di utilizzare i l trattore per lo svolgi- mento di una attività specificamente “ agricola ”, osservando , però,che l’oggetto dell’attività dell’impresa individuale eserci- tata dall’attore, come emergente dalla relativa visura camerale, non fosse esattamente e strettamente coincidente con l’attività agricola; in mancanza di prova dell’espletamento effettivo di altre attivitàdi impresa rispetto a quelle emergenti dalla visura camerale(e, in particolare, di una vera e propria attività “agri- cola”), ha, quindi , ritenuto che il trattore non avrebbe potuto affatto essere utilizzato dall’attore eche neanche si potesse ri- conoscerein favore di quest’ultimo un “ danno in re ipsa ” , ov- vero un danno presuntivo,non essendo stato allegato né pro- vato quello riconducibile al mancato “ uso indiretto ” (cioè, dall’eventuale noleggio) del mezzo. Anche al di là dell’evidente omessa considerazione,da parte dei giudici di appello,della eventualità che l’attore potesse utiliz- zare il trattore di sua proprietà nell’ambito dello svolgimento delle sue attività di impresa, anche non specificamente di na- tura “agricola” in senso stretto, la decisione impugnata deve ritenersi, in radice, non conforme ai principi didiritto nella spe- cieapplicabili. 1.3In primo luogo, si osserva che la corte d’appello ha richia- mato e applicatoi principi elaborati in materia di danni da tem- poranea occupazione senza titolo di beni immobili,in una fatti- specie del tutto differente,in cui non vi è stata la temporanea occupazione di un immobile comunque destinato a tornare nell’effettivo possesso del suo titolare, ma ladefinitiva sottra- zione di un bene mobile produttivo, con definitiva ed Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 irreversibile perdita del bene stesso da parte del suo legittimo proprietario. Ed èappena il caso di osservare che i principi in tema di risar- cimento del danno da temporanea occupazione di un bene im- mobile sono stati elaborati proprio sul presupposto che il danno principale, e cioè la sottrazione del possesso del bene, sia di fatto oggetto di riparazione in forma specifica,con la sua resti- tuzione al legittimo titolare(ciò anche nella definitiva recente elaborazione sistematica di tali principioperata da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, in cui si afferma, tra l’altro, il seguente principio di diritto: «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, su- scettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»). Nel caso in esame, la restituzionedel bene (mobile) al suo pro- prietario non è mai avvenuta e non è (pacificamente) più pos- sibile:quindi, il titolare del bene non è stato solo temporanea- mente privato della possibilità del suo godimento , ma il bene stesso gli è stato definitivamente sottratto. Benché sia stato chiesto il risarcimento del danno da lucro ces- sante, la evidente differenza tra le due situazioni avrebbe do- vuto, quanto meno , indurre la corte d’appello a valutare con molta più cautela la possibilità di applicare integralmente e meccanicamente i principi elaborati per la diversa ipotesi della solo temporanea privazione del godimento di un bene immo- bile;essa a vrebbe dovuto , inoltre, eventualmente adattare quei principi alla diversa fattispecie al suo esame e, comunque,giu- stificare, sulla base di una adeguata motivazione (che invece Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 manca del tutto, nella decisione impugnata) una siffattaappli- cazione. 1.4In ogni caso, i principi di diritto in questione (quelli, cioè, in materia di danni da temporanea occupazione senza titolo di beni immobili), anche a volerli ritenere, in qualche modo , estensibili all’ipotesiin cui un bene mobile produttivo sia defi- nitivamente sottrattoal suo titolare, quanto meno per il risar- cimento del danno da lucro cessante, non possono ritenersi cor- rettamente declinati ed applicati dalla corte d’appello. Deve considerarsi, in proposito, che nella decisione impugnata sono richiamati gli indirizzi più restrittivi della giurisprudenza, anche di legittimità, che sono da ritenersi ormai superati sulla base dell’ampia e precisa ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022), in cui si afferma che, anche per l’ipo- tesi della solo temporanea occupazione di un bene immobile destinato alla restituzione al suo titolare, il riconoscimento del risarcimento del danno da mancato godimento dello stesso , benché non possa ammettersi la sussistenza di danni cd. in re ipsa, può avvenire in modo sostanzialmente automatico, quanto meno in via equitativa, in considerazione del criterio della“normalità” del danno per le ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento e della possibile liquidazione di esso attraverso il valore locativo, laddove sia semplicemente alle- gata dall’attore la perdita della facoltà di godimento e non emerga in concreto la prova (a carico dell’occupante) che il bene non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato dal suo proprietario ( il principio di diritto dettato nella decisione appena richiamata è, infatti, il seguente: «in caso di occupa- zione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarci- mento non può essere provato nel suo preciso ammontare, Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»). Nella specie, non solo non vi è dubbio che l’attore abbia alle- gato, a fondamento della sua domanda, la perdita della facoltà di godimentodel bene, ma tale perdita non può ritenersi nean- che semplicemente temporanea, essendo invece definitiva , trattandosi di un bene mobile produttivo definitivamente sot- tratto al suo titolare. La liquidazione del danno era, del resto, stata riconosciuta dal tribunale, in primo grado, proprio sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico in ordine al persistente valore pro- duttivo d’uso del bene sottratto ed utilizzando un parametro equitativo analogo a quello del valore locativo di mercato, in linea con i principi di diritto infine affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte, nelrecente arresto già più volte richiamato. Al contrario, la decisione di appello, impugnata nella presente sede, si discostada tali principi di diritto, nel negare ogni risar- cimentoal titolare del bene produttivo definitivamente sottrat- togli, ritenendo necessaria la prova di una specifica utilizzazione del bene a determinati fini (segnatamente, per il solo svolgi- mento di attività di natura specificamente “agricola”), mentre avrebbe dovuto valutare il danno derivante dal mancato godi- mento, in generale. 1.5In definitiva, la decisione impugnata non è conforme a di- ritto e va cassata:sia per avere richiamat o e ritenuto applicabili –meccanicamente ed integralmente, senza i necessari adegua- menti– i principi di diritto relativi all’ipotesi di temporanea oc- cupazione senza titolo di beni immobili suscettibili di restitu- zione al proprietario, nella diversa ipotesidi sottrazione defini- tiva di un bene mobile produttivo al suo titolare;sia per avere, comunque, applicato i predetti principi in modo non conforme all’indirizzo in proposito di recente precisatodalle Sezioni Unite diquesta Corte, in base al quale è ammesso il risarcimento, in Ric. n. 2415/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 via di “normalità”, del danno da mancato godimentodel bene occupato da terzi (in generale, senza limitazione ad una speci- fica utilizzazione del bene stesso), da parte del suo proprietario, sulla base del valore locativo dello stesso. La fattispecie dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rin- vio, in base atali principi di diritto. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio alla Corte d’appellodi Lecce, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accog