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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15854/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi aggiunti presentati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e diritto, che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); che, inoltre, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640); rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi (peraltro, proposti tardivamente): infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione"(Sez.5,n.48044 del 02/07/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi aggiunti presentati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e diritto, che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); che, inoltre, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640); rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi (peraltro, proposti tardivamente): infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione"(Sez.5,n.48044 del 02/07/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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