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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 42719/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 14 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 27 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari in sede, in relazione al reato di cui all'art. 110, 378, 416-bis.1 cod. pen.

L'imputazione provvisoria ipotizza il favoreggiamento personale a favore del latitante [OSCURATO:PERSONA] classe '92, al quale è attribuito un ruolo di direzione nella omonima cosca mafiosa operante in Rosarno.

Il provvedimento confermava la sussistenza dei gravi indizi di reato a carico del ricorrente sulla base delle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, delle attività di osservazione condotte dalla polizia giudiziaria, delle sommarie informazioni testimoniali raccolte e dei rilievi dattiloscopici presso l'ultima abitazione in cui si era rifugiato [OSCURATO:PERSONA] classe '92, prima di essere catturato.

In particolare, secondo il Tribunale, dal compendio indiziario era emerso l'ausilio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al latitante Pesce classe '92, mettendogli a disposizione dapprima un'abitazione in località 1° Stradone di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno e, successivamente, dopo che il latitante era riuscito a sfuggire ad un'operazione di polizia, un altro fabbricato di cui aveva il comodato gratuito concessogli dal proprietario Guerrisi (sentito a sit).

A riscontro della costante attività di supporto al latitante e del fatto che pernottasse insieme allo stesso nel covo, il Tribunale richiamava la conversazione del 29 gennaio 2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] classe '93, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre commentano l'ultima fuga del latitante da una operazione di polizia.

Viene riferito che [OSCURATO:PERSONA] classe '92, accortosi del pericolo si era affrettato insieme a Ippolito, che era in casa con lui, a scappare per la campagna.

I rilievi dattiloscopici eseguiti presso l'ultimo covo del latitante, inoltre, avevano condotto all'individuazione di un'impronta di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del riesame evidenziava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., peraltro, nemmeno contestata in sede di gravame, trattandosi di condotta che consapevolmente aveva aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto volontariamente prestata in favore del capo riconosciuto, con l'intenzione di favorire anche l'associazione.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale valorizzava la presunzione legale, di natura assoluta, di adeguatezza della sola custodia inframuraria derivante dalla aggravante indicata, a fronte della mancata allegazione da parte dell'indagato di elementi di segno contrario.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando tre distinti motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

La difesa lamenta che il Tribunale non ha individuato in concreto le modalità agevolative della cosca nella condotta dei [OSCURATO:PERSONA], osservando come l'aiuto ad un esponente apicale della consorteria non possa di per sé comportare un automatismo probatorio quanto alla sussistenza dell'aggravante.

Perché si giustifichi l'aggravamento sanzionatorio, evidenzia la difesa, oltre all'ordinario elemento psicologico che caratterizza il reato, si deve aggiungere un'ulteriore finalità specifica che nel caso in esame non è stata in concreto individuata dal giudice.

2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.

Lamenta la difesa l'omessa indicazione, da parte del giudice del riesame, dell'esistenza di occasioni per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Ed invero, il rischio di recidiva deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; in realtà, puntualizza la difesa, [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, ha intrapreso nuova vita in quanto da due anni vive in Svizzera, quindi lontano di Rosarno, è indagato di un unico reato e si è consegnato spontaneamente, e, pertanto, il pericolo di inquinamento probatorio deve ritenersi inesistete.

In punto di ragionevolezza della scelta della misura, la difesa segnala che ai concorrenti Bonarrigo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sin dall'origine applicati gli arresti domiciliari per cui si duole del diverso trattamento riservato a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non avrebbe specificato in quale misura il contributo di [OSCURATO:PERSONA] sia di altra consistenza rispetto a quello dei concorrenti.

Infine, viene indicato, quale ulteriore profilo di irragionevolezza dei motivi posti a fondamento del rigetto, il fatto che il concorrente Bonarrigo abbia definito il procedimento patteggiando la pena ad anni due di reclusione, per cui analogo esito dovrebbe ragionevolmente prevedersi anche per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 292 cod. proc. pen.

In particolare, la difesa assume che illegittimamente il Tribunale ha adottato una formula cumulativa per affermare la sussistenza delle esigenze cautelari, accumunando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con diversi altri soggetti, anche indagati di delitti differenti.

In altri termini, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo della motivazione analitica riferita a ciascuna posizione cautelare.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi da un lato manifestamente infondati e, dall'altro, non consentiti.

2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover ribadire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte sulla motivazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato, che il Collegio condivide, l'ordinamento consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 5885 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 27866 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

In altri termini, è precluso il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né è consentito alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840).

Inoltre, tale controllo di legittimità è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

È, quindi, stabilito a garanzia del provvedimento e non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), né possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, non rilevabili d'ufficio, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone, Rv. 254037; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

Tanto premesso, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto è motivo nuovo, non essendo stato prospettato in sede di riesame.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, che il Collegio intende richiamare, non trattandosi di vizio rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) la sua deducibilità, per la prima volta, nella sede di legittimità è espressamente preclusa ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316: «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»".).In ogni caso si tratta di motivo meramente assertivo e come tale generico, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento specifico in grado di scardinare la valutazione, corretta in diritto, del giudice del riesame.

Sul punto il Collegio ribadisce il condivisibile orientamento secondo cui «in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione». (tra le altre, Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi, Rv. 268237; Sez. 5, n. 26699 del 25/02/2015, Maione, Rv. 263989). 2.2 Il secondo motivo si risolve in una mera confutazione non corroborata da alcun elemento specifico in grado di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. tuttora prevede per il delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., all'esito dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può essere vinta qualora ex actis risulti l'insussistenza dei pericula libertatis.

Quanto alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.» (tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471).

In particolare, il Tribunale ha evidenziato il grave quadro indiziario non contraddetto dall'indagato che, anzi, si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, per cui non risultava superata la presunzione di pericolo concreto e attuale di recidiva.

Come già evidenziato da questa Corte, se l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (ex multis Sez. 5 n. 39523 del 6/07/2018, Belfanti, Rv. 273887), deve tuttavia osservarsi che, costituiva onere del ricorrente, nella concreta situazione indiziaria sopra descritta, allegare l'esistenza di specifici elementi in grado di superare la presunzione di permanente attualità del legame con l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cui mancata deduzione, sia pure nel legittimo esercizio di una facoltà di non collaborazione garantita dalla legge, finisce inevitabilmente per ridondare a suo carico.

Inoltre, l'attuale trasferimento in Svizzera di [OSCURATO:PERSONA] non veniva ritenuta dal Tribunale circostanza neutralizzante la presunzione normativa di pericolosità, in quanto non solo non era supportata dallo svolgimento di stabile attività lavorativa, ma nemmeno era tale da ostacolare il mantenimento dei contatti con la cosca che, al contrario, aveva evidenziato estrema mobilità sull'intero territorio nazionale ed estero.

Di conseguenza, in assenza di elementi in grado di superare il ragionamento presuntivo e sulla scorta delle suindicate esigenze di cautela, il giudice di merito ha correttamente applicato la presunzione assoluta di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452).

Il Tribunale non ha ritenuto indicativo di una ingiustificata disparità di trattamento cautelare, il fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero destinatari della più lieve misura degli arresti donniciliari, stante l'autonomia che riveste ogni posizione cautelare.

Invero, questa Corte ha in diverse occasioni affermato che «in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.» (tra le altre, Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, dep. 2020, Mazza, Rv. 278258 - 02).

Né può costituire "elemento nuovo" idoneo a mutare il quadro indiziario ovvero superare mutare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato (tra le altre, Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). 2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Ritiene il Collegio che il giudice del riesame si è conformato al consolidato principio di diritto secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte, esclusivamente, dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa».

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha osservato che il Giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione dell'ordinanza cautelare, ha operato una valutazione cumulativa del periculum criminis per una pluralità di soggetti, avuto riguardo esclusivamente al parametro oggettivo costituito dal titolo del reato e dalla aggravante ipotizzati a loro carico, perché tutti caratterizzati dal comune denominatore rappresentato dalla finalizzazione alla conservazione e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa "Pesce", senza omettere, tuttavia, la verifica degli specifici indizi di colpevolezza a carico di ciascuno di essi, secondo quanto contenuto nel capo di imputazione provvisorio.

Di conseguenza, ha correttamente ritenuto che la motivazione del provvedimento originario, nella descrizione dei presupposti di applicazione del parametro di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia adeguata, pur se in una visione cumulativa, non essendo necessario, per ognuno dei concorrenti ripetere in modo puramente formalistico le ragioni oggettive per le quali il fatto rientra nella particolare disciplina cautelare.

Peraltro, v'è da osservare che la stessa difesa, a sua volta, non ha fornito indicazione di alcun elemento individualizzante riferito a [OSCURATO:PERSONA], di cui il Tribunale non abbia doverosamente tenuto conto, sicché la censura mossa, pur nella sua correttezza iniziale di impostazione, finisce con il presentare i caratteri della astrattezza e della conseguente genericità, conducente alla incompletezza del motivo e alla sua genericità, causa di inammissibilità dello stesso.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati al proposto ricorso, si determina nella congrua somma di euro mille. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere a trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 14 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 27 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari in sede, in relazione al reato di cui all'art. 110, 378, 416-bis.1 cod. pen. L'imputazione provvisoria ipotizza il favoreggiamento personale a favore del latitante [OSCURATO:PERSONA] classe '92, al quale è attribuito un ruolo di direzione nella omonima cosca mafiosa operante in Rosarno. Il provvedimento confermava la sussistenza dei gravi indizi di reato a carico del ricorrente sulla base delle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, delle attività di osservazione condotte dalla polizia giudiziaria, delle sommarie informazioni testimoniali raccolte e dei rilievi dattiloscopici presso l'ultima abitazione in cui si era rifugiato [OSCURATO:PERSONA] classe '92, prima di essere catturato. In particolare, secondo il Tribunale, dal compendio indiziario era emerso l'ausilio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al latitante Pesce classe '92, mettendogli a disposizione dapprima un'abitazione in località 1° Stradone di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno e, successivamente, dopo che il latitante era riuscito a sfuggire ad un'operazione di polizia, un altro fabbricato di cui aveva il comodato gratuito concessogli dal proprietario Guerrisi (sentito a sit). A riscontro della costante attività di supporto al latitante e del fatto che pernottasse insieme allo stesso nel covo, il Tribunale richiamava la conversazione del 29 gennaio 2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] classe '93, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre commentano l'ultima fuga del latitante da una operazione di polizia. Viene riferito che [OSCURATO:PERSONA] classe '92, accortosi del pericolo si era affrettato insieme a Ippolito, che era in casa con lui, a scappare per la campagna. I rilievi dattiloscopici eseguiti presso l'ultimo covo del latitante, inoltre, avevano condotto all'individuazione di un'impronta di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del riesame evidenziava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., peraltro, nemmeno contestata in sede di gravame, trattandosi di condotta che consapevolmente aveva aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto volontariamente prestata in favore del capo riconosciuto, con l'intenzione di favorire anche l'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale valorizzava la presunzione legale, di natura assoluta, di adeguatezza della sola custodia inframuraria derivante dalla aggravante indicata, a fronte della mancata allegazione da parte dell'indagato di elementi di segno contrario. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando tre distinti motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa lamenta che il Tribunale non ha individuato in concreto le modalità agevolative della cosca nella condotta dei [OSCURATO:PERSONA], osservando come l'aiuto ad un esponente apicale della consorteria non possa di per sé comportare un automatismo probatorio quanto alla sussistenza dell'aggravante. Perché si giustifichi l'aggravamento sanzionatorio, evidenzia la difesa, oltre all'ordinario elemento psicologico che caratterizza il reato, si deve aggiungere un'ulteriore finalità specifica che nel caso in esame non è stata in concreto individuata dal giudice. 2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. Lamenta la difesa l'omessa indicazione, da parte del giudice del riesame, dell'esistenza di occasioni per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Ed invero, il rischio di recidiva deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; in realtà, puntualizza la difesa, [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, ha intrapreso nuova vita in quanto da due anni vive in Svizzera, quindi lontano di Rosarno, è indagato di un unico reato e si è consegnato spontaneamente, e, pertanto, il pericolo di inquinamento probatorio deve ritenersi inesistete. In punto di ragionevolezza della scelta della misura, la difesa segnala che ai concorrenti Bonarrigo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sin dall'origine applicati gli arresti domiciliari per cui si duole del diverso trattamento riservato a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non avrebbe specificato in quale misura il contributo di [OSCURATO:PERSONA] sia di altra consistenza rispetto a quello dei concorrenti. Infine, viene indicato, quale ulteriore profilo di irragionevolezza dei motivi posti a fondamento del rigetto, il fatto che il concorrente Bonarrigo abbia definito il procedimento patteggiando la pena ad anni due di reclusione, per cui analogo esito dovrebbe ragionevolmente prevedersi anche per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. In particolare, la difesa assume che illegittimamente il Tribunale ha adottato una formula cumulativa per affermare la sussistenza delle esigenze cautelari, accumunando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con diversi altri soggetti, anche indagati di delitti differenti. In altri termini, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo della motivazione analitica riferita a ciascuna posizione cautelare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi da un lato manifestamente infondati e, dall'altro, non consentiti. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover ribadire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte sulla motivazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato, che il Collegio condivide, l'ordinamento consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 5885 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 27866 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In altri termini, è precluso il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né è consentito alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). Inoltre, tale controllo di legittimità è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. È, quindi, stabilito a garanzia del provvedimento e non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), né possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, non rilevabili d'ufficio, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone, Rv. 254037; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto premesso, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto è motivo nuovo, non essendo stato prospettato in sede di riesame. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, che il Collegio intende richiamare, non trattandosi di vizio rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) la sua deducibilità, per la prima volta, nella sede di legittimità è espressamente preclusa ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316: «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»".).In ogni caso si tratta di motivo meramente assertivo e come tale generico, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento specifico in grado di scardinare la valutazione, corretta in diritto, del giudice del riesame. Sul punto il Collegio ribadisce il condivisibile orientamento secondo cui «in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione». (tra le altre, Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi, Rv. 268237; Sez. 5, n. 26699 del 25/02/2015, Maione, Rv. 263989). 2.2 Il secondo motivo si risolve in una mera confutazione non corroborata da alcun elemento specifico in grado di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. tuttora prevede per il delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., all'esito dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può essere vinta qualora ex actis risulti l'insussistenza dei pericula libertatis. Quanto alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.» (tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471). In particolare, il Tribunale ha evidenziato il grave quadro indiziario non contraddetto dall'indagato che, anzi, si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, per cui non risultava superata la presunzione di pericolo concreto e attuale di recidiva. Come già evidenziato da questa Corte, se l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (ex multis Sez. 5 n. 39523 del 6/07/2018, Belfanti, Rv. 273887), deve tuttavia osservarsi che, costituiva onere del ricorrente, nella concreta situazione indiziaria sopra descritta, allegare l'esistenza di specifici elementi in grado di superare la presunzione di permanente attualità del legame con l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cui mancata deduzione, sia pure nel legittimo esercizio di una facoltà di non collaborazione garantita dalla legge, finisce inevitabilmente per ridondare a suo carico. Inoltre, l'attuale trasferimento in Svizzera di [OSCURATO:PERSONA] non veniva ritenuta dal Tribunale circostanza neutralizzante la presunzione normativa di pericolosità, in quanto non solo non era supportata dallo svolgimento di stabile attività lavorativa, ma nemmeno era tale da ostacolare il mantenimento dei contatti con la cosca che, al contrario, aveva evidenziato estrema mobilità sull'intero territorio nazionale ed estero. Di conseguenza, in assenza di elementi in grado di superare il ragionamento presuntivo e sulla scorta delle suindicate esigenze di cautela, il giudice di merito ha correttamente applicato la presunzione assoluta di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452). Il Tribunale non ha ritenuto indicativo di una ingiustificata disparità di trattamento cautelare, il fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero destinatari della più lieve misura degli arresti donniciliari, stante l'autonomia che riveste ogni posizione cautelare. Invero, questa Corte ha in diverse occasioni affermato che «in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.» (tra le altre, Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, dep. 2020, Mazza, Rv. 278258 - 02). Né può costituire "elemento nuovo" idoneo a mutare il quadro indiziario ovvero superare mutare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato (tra le altre, Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). 2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ritiene il Collegio che il giudice del riesame si è conformato al consolidato principio di diritto secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte, esclusivamente, dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa». Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha osservato che il Giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione dell'ordinanza cautelare, ha operato una valutazione cumulativa del periculum criminis per una pluralità di soggetti, avuto riguardo esclusivamente al parametro oggettivo costituito dal titolo del reato e dalla aggravante ipotizzati a loro carico, perché tutti caratterizzati dal comune denominatore rappresentato dalla finalizzazione alla conservazione e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa "Pesce", senza omettere, tuttavia, la verifica degli specifici indizi di colpevolezza a carico di ciascuno di essi, secondo quanto contenuto nel capo di imputazione provvisorio. Di conseguenza, ha correttamente ritenuto che la motivazione del provvedimento originario, nella descrizione dei presupposti di applicazione del parametro di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia adeguata, pur se in una visione cumulativa, non essendo necessario, per ognuno dei concorrenti ripetere in modo puramente formalistico le ragioni oggettive per le quali il fatto rientra nella particolare disciplina cautelare. Peraltro, v'è da osservare che la stessa difesa, a sua volta, non ha fornito indicazione di alcun elemento individualizzante riferito a [OSCURATO:PERSONA], di cui il Tribunale non abbia doverosamente tenuto conto, sicché la censura mossa, pur nella sua correttezza iniziale di impostazione, finisce con il presentare i caratteri della astrattezza e della conseguente genericità, conducente alla incompletezza del motivo e alla sua genericità, causa di inammissibilità dello stesso. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati al proposto ricorso, si determina nella congrua somma di euro mille. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere a trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 42719/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris