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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03128/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GRIECO,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 324/I/2016, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata pubblicata il 15 settembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia accertava sinteticamente in capo alla controricorrente maggior reddito, in relazione al periodo d’imposta 2007, assumendo come elementi indice l’acquisto di un autoveicolo, il possesso di altro mezzo, mantenimento dell’abitazione e la Oggetto:tributi presenza di collaboratori familiari.

La CTP respingeva il ricorso.

La CTR, adìta in via di gravame dalla contribuente, accoglieva l’appello.

L’Agenzia, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente resiste a mezzo di controricorso e successivamente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata la notifica effettuata a mezzo pec è infondata.

Infatti, ogni considerazione in ordine alla non attuazione del processo tributario telematico fino al 15 febbraio 2017, con conseguente inapplicabilità della notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del presente giudizio, con particolare riguardo all’art. 16 bis, d.lgs. n. 546/1992, non è pertinente al caso di specie.

Invero le disposizioni di cui agli artt. 16 e 16 bis, d.lgs. n. 546/1992, si riferiscono esclusivamente alle giurisdizioni inferiori, come rende evidente il richiamo testuale della norma e la possibilità di notifica a mezzo del servizio postale direttamente o a mezzo del messo comunale, per cui non occorre in proposito alcuna verifica di compatibilità e la notifica del ricorso in cassazione resta dunque integralmente disciplinata dal codice di rito senza interferenze da parte della disciplina del citato decreto legislativo, in base al rinvio delle disposizioni di cui all’art. 62 dello stesso decreto.

2. Col primo mezzo si denuncia omesso esame di fatti decisivi, consistente nel fatto che la CTR avrebbe preso in esame gli elementi posti alla base dell’accertamento limitatamente a quello inerente all’acquisto di una [OSCURATO:PERSONA], senza considerare tutti gli altri elementi.

2.1. Il motivo è infondato, sia perché emerge chiaramente dalla parte in fatto che la CTR aveva ben presenti tutti gli elementi indice, sia perché la ratio della decisione consiste nella considerazione non solo del fatto che acquisto e mantenimento del veicolo erano stati fatti dal figlio della contribuente, ma anche della disponibilità in capo alla stessa del reddito da pensione di accompagnamento.

3. Col secondo mezzo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per motivazione apparente.

In particolare, ritiene la difesa erariale che la motivazione nella specie era parvente laddove la CTR aveva affermato che utilizzo e spese relative al veicolo erano da attribuirsi ad un terzo senza alcuna contestazione da parte dell’ufficio.

3.1. La motivazione apparente è caratterizzata dall’impossibilità, sulla base del contenuto della stessa, di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, o comunque se la stessa sia invincibilmente contraddittoria.

Nella specie è ben chiaro che la CTR abbia ricondotto l’acquisto del veicolo, sulla base degli elementi forniti dalla contribuente, con provvista del di lei figlio, il che giustificherebbe, insieme anche alla disponibilità della pensione d’accompagnamento, la congruità del tenore di vita tenuto.

4. Col terzo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, nella parte in cui ha disatteso la presunzione legale derivante dal possesso di beni in ordine alla relativa capacità contributiva, senza che la parte resistente avesse offerto idonea prova atta a vincere siffatta prova.

4.1. Il motivo è fondato.

In effetti va confermato che la giurisprudenza di questa Corte è, da tempo, consolidata nel senso che in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, nella versione "ratione temporis" vigente, fonda la presunzione di capacitàcontributiva "legale" (iuris tantum) ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni» (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989 - 01; conf., Sez. 5,Sentenza n. 16284 del 23/07/2007, Rv. 599484 –01, ancora Cass. 26729/2022).

Orbene, la prova contraria non può che consistere, come del resto indica la norma, nella dimostrazione documentale di fonti finanziarie non soggette a imposizione o soggette a ritenuta d’imposta, mentre nella specie – a prescindere dall’erronea indicazione contenuta nella sentenza circa la mancata contestazione delle fonti di “prova” offerte (infatti contestate a pag. 13 della memoria di costituzione di secondo grado) - la CTR considera giustificata la parte “preponderante” delle spese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui consistenza si riduce ad una mera asserzione del dichiarante, e un documento che però non riguarda la prova di fonti finanziarie esenti o provenienti da terzi, ma solo la proposta d’acquisto del veicolo, sottoscritta asseritamente dal figlio “per [OSCURATO:PERSONA]”.

Dunque, almeno per quanto riguarda i mezzi per l’acquisto ed il mantenimento di uno dei veicoli, erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto la presenza di elementi in contrario rilevanti in base alla disposizione in esame, così violandone il contenuto.

5. In definitiva il ricorso dev’essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, respinti i primi due motivi, accoglie il ricorso con riferimento al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversa composizione, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GRIECO,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 324/I/2016, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata pubblicata il 15 settembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia accertava sinteticamente in capo alla controricorrente maggior reddito, in relazione al periodo d’imposta 2007, assumendo come elementi indice l’acquisto di un autoveicolo, il possesso di altro mezzo, mantenimento dell’abitazione e la Oggetto:tributi presenza di collaboratori familiari. La CTP respingeva il ricorso. La CTR, adìta in via di gravame dalla contribuente, accoglieva l’appello. L’Agenzia, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. La contribuente resiste a mezzo di controricorso e successivamente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata la notifica effettuata a mezzo pec è infondata. Infatti, ogni considerazione in ordine alla non attuazione del processo tributario telematico fino al 15 febbraio 2017, con conseguente inapplicabilità della notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del presente giudizio, con particolare riguardo all’art. 16 bis, d.lgs. n. 546/1992, non è pertinente al caso di specie. Invero le disposizioni di cui agli artt. 16 e 16 bis, d.lgs. n. 546/1992, si riferiscono esclusivamente alle giurisdizioni inferiori, come rende evidente il richiamo testuale della norma e la possibilità di notifica a mezzo del servizio postale direttamente o a mezzo del messo comunale, per cui non occorre in proposito alcuna verifica di compatibilità e la notifica del ricorso in cassazione resta dunque integralmente disciplinata dal codice di rito senza interferenze da parte della disciplina del citato decreto legislativo, in base al rinvio delle disposizioni di cui all’art. 62 dello stesso decreto. 2. Col primo mezzo si denuncia omesso esame di fatti decisivi, consistente nel fatto che la CTR avrebbe preso in esame gli elementi posti alla base dell’accertamento limitatamente a quello inerente all’acquisto di una [OSCURATO:PERSONA], senza considerare tutti gli altri elementi. 2.1. Il motivo è infondato, sia perché emerge chiaramente dalla parte in fatto che la CTR aveva ben presenti tutti gli elementi indice, sia perché la ratio della decisione consiste nella considerazione non solo del fatto che acquisto e mantenimento del veicolo erano stati fatti dal figlio della contribuente, ma anche della disponibilità in capo alla stessa del reddito da pensione di accompagnamento. 3. Col secondo mezzo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per motivazione apparente. In particolare, ritiene la difesa erariale che la motivazione nella specie era parvente laddove la CTR aveva affermato che utilizzo e spese relative al veicolo erano da attribuirsi ad un terzo senza alcuna contestazione da parte dell’ufficio. 3.1. La motivazione apparente è caratterizzata dall’impossibilità, sulla base del contenuto della stessa, di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, o comunque se la stessa sia invincibilmente contraddittoria. Nella specie è ben chiaro che la CTR abbia ricondotto l’acquisto del veicolo, sulla base degli elementi forniti dalla contribuente, con provvista del di lei figlio, il che giustificherebbe, insieme anche alla disponibilità della pensione d’accompagnamento, la congruità del tenore di vita tenuto. 4. Col terzo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, nella parte in cui ha disatteso la presunzione legale derivante dal possesso di beni in ordine alla relativa capacità contributiva, senza che la parte resistente avesse offerto idonea prova atta a vincere siffatta prova. 4.1. Il motivo è fondato. In effetti va confermato che la giurisprudenza di questa Corte è, da tempo, consolidata nel senso che in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, nella versione "ratione temporis" vigente, fonda la presunzione di capacitàcontributiva "legale" (iuris tantum) ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni» (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989 - 01; conf., Sez. 5,Sentenza n. 16284 del 23/07/2007, Rv. 599484 –01, ancora Cass. 26729/2022). Orbene, la prova contraria non può che consistere, come del resto indica la norma, nella dimostrazione documentale di fonti finanziarie non soggette a imposizione o soggette a ritenuta d’imposta, mentre nella specie – a prescindere dall’erronea indicazione contenuta nella sentenza circa la mancata contestazione delle fonti di “prova” offerte (infatti contestate a pag. 13 della memoria di costituzione di secondo grado) - la CTR considera giustificata la parte “preponderante” delle spese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui consistenza si riduce ad una mera asserzione del dichiarante, e un documento che però non riguarda la prova di fonti finanziarie esenti o provenienti da terzi, ma solo la proposta d’acquisto del veicolo, sottoscritta asseritamente dal figlio “per [OSCURATO:PERSONA]”. Dunque, almeno per quanto riguarda i mezzi per l’acquisto ed il mantenimento di uno dei veicoli, erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto la presenza di elementi in contrario rilevanti in base alla disposizione in esame, così violandone il contenuto. 5. In definitiva il ricorso dev’essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, respinti i primi due motivi, accoglie il ricorso con riferimento al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversa composizione, p