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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 04647/2026

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22928-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di ruolo R.G.N.22928/2023 Cron.

Rep.

Ud23/10/2025 avverso la sentenza n. 104/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/05/2023 R.G.N. 300/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigett at o il ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento del 2019 di cui si era dedotto di essere venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo rilasciato il 9/7/2021.

Il Tribunale accertata la regolarità della notifica della cartella aveva ritenutotardivo il ricorso in opposizione proposto quando i termini dell’art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999 e, per i vizi formali, quelli dell’art. 617 c.p.c., erano oramai decorsi con conseguente cristallizzazione del credito contributivo sotteso.

La Corte territoriale- a fronte della impugnazione proposta per sostenere l’interesse ad agire e l’inesistenza della notifica della cartella compiuta a mezzo PEC da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni, nonché per far valere la decadenza dall’iscrizione a ruolo e la nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione tramite un avvocato del libero foro- ha ritenuto la tardività dell’atto di appello depositato telematicamente oltre trenta giorni dalla data di notifica della sentenza ricevuta nella casella di posta elettronica del difensore in data 21/8/2022( domenica ) essendo indifferente, ai sensi del terzo comma dell’art. 155 c.p.c., la natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei termini fissati per l’espletamento di ogni attività processuale da svolgersi fuori udienza, salvo che nei casi del quarto e quinto comma dell’art. 155 c.p.c. che stabiliscono una proroga al primo giorno seguente non festivo, per consentire al titolare del diritto il compimento di un atto che non sarebbe possibile esercitare se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo.

Ha ritenuto, altresì, che al termine per impugnare non si applichi la sospensione feriale e che la notifica della sentenza da parte di AdER avesse comportato il decorso del termine breve per impugnare anche neiconfronti del litisconsorte processuale.

2. Propone ricorso in cassazione il contribuente affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, a cui [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Entrate –Riscossione resistono con controricorso.

3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del23 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui alla L. 742/1969, artt. 3 e 92 co.1 dell’ord. giud. approvato con RD n.12/1941, per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabile la sospensione dei termini feriali.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge n. 260/1949, in relazione agli artt. 147 e 155 c.p.c., e dell’art. 16-septies D.L. n.179/2012 conv. con modifiche nella L. n.221/2012 in rel. all’art. 3-bis L. n.53/1994, per avere la Corte erroneamente ritenuto che si fosse perfezionata la notifica della sentenza in un giorno festivo, dovendo invece intendersi notificata il giorno feriale immediatamente successivo, con successiva scadenza alla data del 21/9/22, del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.,rispettato dall’appellante.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 e n.5 c.p.c., l’omessa motivazione e la falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al par. 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di AdER , impone di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., l’omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1 del d.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante la provenienza della cartella di pagamento da un indirizzo pec non censito nei pubblici registri.

Infine, con il quinto motivo è denunciata, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e n.5 c.p.c., la violazione dell’art. 3 co. 9 e 10 della L. n.335/95 sul decorso del termine quinquennale di prescrizione.

2. Nel controricorso l’ente impositore, [OSCURATO:PERSONA], sostiene che si sia formato ilgiudicato sulla regolarità della sentenza di primo grado ed eccepisce poi vari profili di inammissibilità fra cui la tardività del ricorso per cassazione e la inappellabilità della cartella di pagamento sui vizi formali.

Inoltre contesta la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, escludendo la sospensione feriale dei termini per impugnare le sentenze rese con rito lavoro incluse le controversie in tema di accertamento negativo del credito previdenziale, e lo slittamento del termine di ricezione della notifica della sentenza al primo giorno feriale successivo.

Nel merito rimarca poi che erano stati prodotti gli atti interruttivi della prescrizione e che il ricorrente aveva riconosciuto il debito tramite accertamento con adesione. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce, confermando la qualificazione dell’azione proposta come opposizione ad atti esecutivi, e contestando tutte le doglianze di parte ricorrente,e principalmente quella relativa alla validità della costituzione in giudizio, nei gradi di merito, tramite avvocato del libero foro.

3. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del presente ricorso, come sollevata da [OSCURATO:PERSONA], essendo stato notificato in data 6/11/2023, cadente di lunedì, primo giorno feriale successivo a quello festivo in cui scadevano i termini di impugnazione della sentenza d’appello pubblicata il 5/5/2023.

4. La natura giuridica della domanda introduttiva del giudizio e l’assenza di un giudicato sull’interesse ad agire nella impugnazione dell’estratto di ruolo, di cui il ricorrente invocava un’esplicita affermazione in appello (come riporta l’impugnata sentenza a pag.4) e sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata avendo rilevato la tardività dell’impugnazione, impongono di valutare, ancor prima della verifica di ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso, la questione dell’interesse ad agire e la proponibilità dell’originaria domanda, alla luce della modifica normativa d i cui a ll’art. 3 - bis d.l. 146/2021 conv.

L. 215/21, introduttivo del comma 4-bis all’art. 12 del DPR 602/73 sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

E, sul punto, la sentenza di appello va cassata senza rinvio.

5. Invero, le previsioni normative richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis , condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.

5. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale.

La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. 5.1 - S ono altresì manifestamente infondate (come rammenta Cass. ord. n. 15315/25) eventuali q uestioni di legittimità costituzionale della predetta norma, ipotizzabili in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione: al riguardo, assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate in riferimento alle predette disposizioni di fonte costituzionale.

6. Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali principi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermati in questa sede e valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.

7. Diversamente, la Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo (sviluppato poi con ord. Cass. nr. 30952 del 2024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un eventuale giudicato, idoneo a precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte che, sul punto si è già espressa in recenti pronunce (ord. 15315/25, 3828/25).

8. Nel concreto, parte privata ricorrente non ha prospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, neppure con note illustrative in prossimità di udienza.Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per inammissibilità in mancanza di originariointeresse ad agire.

9. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudiziodi legittimità.

P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22928-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di ruolo R.G.N.22928/2023 Cron. Rep. Ud23/10/2025 avverso la sentenza n. 104/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/05/2023 R.G.N. 300/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigett at o il ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento del 2019 di cui si era dedotto di essere venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo rilasciato il 9/7/2021. Il Tribunale accertata la regolarità della notifica della cartella aveva ritenutotardivo il ricorso in opposizione proposto quando i termini dell’art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999 e, per i vizi formali, quelli dell’art. 617 c.p.c., erano oramai decorsi con conseguente cristallizzazione del credito contributivo sotteso. La Corte territoriale- a fronte della impugnazione proposta per sostenere l’interesse ad agire e l’inesistenza della notifica della cartella compiuta a mezzo PEC da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni, nonché per far valere la decadenza dall’iscrizione a ruolo e la nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione tramite un avvocato del libero foro- ha ritenuto la tardività dell’atto di appello depositato telematicamente oltre trenta giorni dalla data di notifica della sentenza ricevuta nella casella di posta elettronica del difensore in data 21/8/2022( domenica ) essendo indifferente, ai sensi del terzo comma dell’art. 155 c.p.c., la natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei termini fissati per l’espletamento di ogni attività processuale da svolgersi fuori udienza, salvo che nei casi del quarto e quinto comma dell’art. 155 c.p.c. che stabiliscono una proroga al primo giorno seguente non festivo, per consentire al titolare del diritto il compimento di un atto che non sarebbe possibile esercitare se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo. Ha ritenuto, altresì, che al termine per impugnare non si applichi la sospensione feriale e che la notifica della sentenza da parte di AdER avesse comportato il decorso del termine breve per impugnare anche neiconfronti del litisconsorte processuale. 2. Propone ricorso in cassazione il contribuente affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, a cui [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Entrate –Riscossione resistono con controricorso. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del23 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui alla L. 742/1969, artt. 3 e 92 co.1 dell’ord. giud. approvato con RD n.12/1941, per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabile la sospensione dei termini feriali. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge n. 260/1949, in relazione agli artt. 147 e 155 c.p.c., e dell’art. 16-septies D.L. n.179/2012 conv. con modifiche nella L. n.221/2012 in rel. all’art. 3-bis L. n.53/1994, per avere la Corte erroneamente ritenuto che si fosse perfezionata la notifica della sentenza in un giorno festivo, dovendo invece intendersi notificata il giorno feriale immediatamente successivo, con successiva scadenza alla data del 21/9/22, del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.,rispettato dall’appellante. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 e n.5 c.p.c., l’omessa motivazione e la falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al par. 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di AdER , impone di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., l’omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1 del d.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante la provenienza della cartella di pagamento da un indirizzo pec non censito nei pubblici registri. Infine, con il quinto motivo è denunciata, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e n.5 c.p.c., la violazione dell’art. 3 co. 9 e 10 della L. n.335/95 sul decorso del termine quinquennale di prescrizione. 2. Nel controricorso l’ente impositore, [OSCURATO:PERSONA], sostiene che si sia formato ilgiudicato sulla regolarità della sentenza di primo grado ed eccepisce poi vari profili di inammissibilità fra cui la tardività del ricorso per cassazione e la inappellabilità della cartella di pagamento sui vizi formali. Inoltre contesta la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, escludendo la sospensione feriale dei termini per impugnare le sentenze rese con rito lavoro incluse le controversie in tema di accertamento negativo del credito previdenziale, e lo slittamento del termine di ricezione della notifica della sentenza al primo giorno feriale successivo. Nel merito rimarca poi che erano stati prodotti gli atti interruttivi della prescrizione e che il ricorrente aveva riconosciuto il debito tramite accertamento con adesione. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce, confermando la qualificazione dell’azione proposta come opposizione ad atti esecutivi, e contestando tutte le doglianze di parte ricorrente,e principalmente quella relativa alla validità della costituzione in giudizio, nei gradi di merito, tramite avvocato del libero foro. 3. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del presente ricorso, come sollevata da [OSCURATO:PERSONA], essendo stato notificato in data 6/11/2023, cadente di lunedì, primo giorno feriale successivo a quello festivo in cui scadevano i termini di impugnazione della sentenza d’appello pubblicata il 5/5/2023. 4. La natura giuridica della domanda introduttiva del giudizio e l’assenza di un giudicato sull’interesse ad agire nella impugnazione dell’estratto di ruolo, di cui il ricorrente invocava un’esplicita affermazione in appello (come riporta l’impugnata sentenza a pag.4) e sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata avendo rilevato la tardività dell’impugnazione, impongono di valutare, ancor prima della verifica di ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso, la questione dell’interesse ad agire e la proponibilità dell’originaria domanda, alla luce della modifica normativa d i cui a ll’art. 3 - bis d.l. 146/2021 conv. L. 215/21, introduttivo del comma 4-bis all’art. 12 del DPR 602/73 sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo. E, sul punto, la sentenza di appello va cassata senza rinvio. 5. Invero, le previsioni normative richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis , condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge. 5. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. 5.1 - S ono altresì manifestamente infondate (come rammenta Cass. ord. n. 15315/25) eventuali q uestioni di legittimità costituzionale della predetta norma, ipotizzabili in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione: al riguardo, assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate in riferimento alle predette disposizioni di fonte costituzionale. 6. Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali principi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermati in questa sede e valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione. 7. Diversamente, la Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo (sviluppato poi con ord. Cass. nr. 30952 del 2024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un eventuale giudicato, idoneo a precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte che, sul punto si è già espressa in recenti pronunce (ord. 15315/25, 3828/25). 8. Nel concreto, parte privata ricorrente non ha prospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, neppure con note illustrative in prossimità di udienza.Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per inammissibilità in mancanza di originariointeresse ad agire. 9. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudiziodi legittimità. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichi
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