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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01588/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04073/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici per legge domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1110/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Davide s.s. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Modena, n. 1110 del 18/06/2018, con cui è stata declinata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed affermata quella del giudice amministrativo sull'opposizione, espressamente qualificata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., da quella dispiegata avverso la cartella esattoriale per C 77.906,50, emessa dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per recupero di un debito per prelievo supplementare sul latte relativo ad alcune annate di produzione e venduto in quantità eccedente le quote assegnate; resiste con controricorso AGEA, invocando Cass. Sez.

U.05/12/2018, n. 31370, ma pure la qualificazione dell'azione quale opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e, di conseguenza, la sola appellabilità della relativa sentenza; per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente deposita memoria; del motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo, come pure delle difese della controricorrente, è superfluo anche solo dar conto, per l'evidente tardività del primo: a seguito dell'univoca qualificazione, ad opera della sentenza qui gravata, della domanda quale opposizione esecutiva (ed a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione e restando irrilevante, ai fini della conclusione di cui appresso, la questione della sussumibilità dell'azione entro il paradigma dell'art. 615 cod. proc. civ. anziché quello dell'art. 617 cod. proc. civ.), in applicazione del principio dell'apparenza andava applicato il relativo regime sui termini (Cass., ord. 11/01/2012, n.

Pic. 2019 n. 04073 sez. 53 - ed. 23-11-2021 -2- 171; Cass., ord. 13 luglio 2021, n. 19993) e, così, l'esenzione dalla sospensione feriale, imposta dalla chiara lettera della legge a tutte le opposizioni esecutive in ogni fase o stato e grado, come applicata dalla monolitica giurisprudenza di questa Corte; ne consegue che il ricorso, notificato non prima del 18/01/2019, è stato proposto in violazione del termine di sei mesi, non sospesi, dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 18/06/2018) ed è irrimediabilmente tardivo: e che tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, restando precluso l'esame del mezzo di censura e, con esso, la verifica della conformità della gravata sentenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità; sussistono i presupposti processuali per applicare il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] d (Roberta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04073/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici per legge domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1110/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Davide s.s. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Modena, n. 1110 del 18/06/2018, con cui è stata declinata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed affermata quella del giudice amministrativo sull'opposizione, espressamente qualificata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., da quella dispiegata avverso la cartella esattoriale per C 77.906,50, emessa dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per recupero di un debito per prelievo supplementare sul latte relativo ad alcune annate di produzione e venduto in quantità eccedente le quote assegnate; resiste con controricorso AGEA, invocando Cass. Sez. U.05/12/2018, n. 31370, ma pure la qualificazione dell'azione quale opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e, di conseguenza, la sola appellabilità della relativa sentenza; per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente deposita memoria; del motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo, come pure delle difese della controricorrente, è superfluo anche solo dar conto, per l'evidente tardività del primo: a seguito dell'univoca qualificazione, ad opera della sentenza qui gravata, della domanda quale opposizione esecutiva (ed a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione e restando irrilevante, ai fini della conclusione di cui appresso, la questione della sussumibilità dell'azione entro il paradigma dell'art. 615 cod. proc. civ. anziché quello dell'art. 617 cod. proc. civ.), in applicazione del principio dell'apparenza andava applicato il relativo regime sui termini (Cass., ord. 11/01/2012, n. Pic. 2019 n. 04073 sez. 53 - ed. 23-11-2021 -2- 171; Cass., ord. 13 luglio 2021, n. 19993) e, così, l'esenzione dalla sospensione feriale, imposta dalla chiara lettera della legge a tutte le opposizioni esecutive in ogni fase o stato e grado, come applicata dalla monolitica giurisprudenza di questa Corte; ne consegue che il ricorso, notificato non prima del 18/01/2019, è stato proposto in violazione del termine di sei mesi, non sospesi, dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 18/06/2018) ed è irrimediabilmente tardivo: e che tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, restando precluso l'esame del mezzo di censura e, con esso, la verifica della conformità della gravata sentenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità; sussistono i presupposti processuali per applicare il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] d (Roberta
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