CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 15397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16108/2023proposto da: Fausto BALZANO, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 114/B,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via le Liegi n. 49, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 1377/2023della Corte d’Appello di Roma , depositata il 31/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore del ricorrent e ha depositato in data 2/5/2024 attodi rinuncia al ricorso, con allegata dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte personalmente; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16108/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC– Aula B rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alla controparte; rilevato che il Comune di Ponzanon ha depositato controricorso nel termine di legge, ma soltanto, in data 23/4/2024,una tardiva «memoria per il resistente», a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],volta a segnalare l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; ritenuto che,nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che non abbia depositato ilcontroricorso nel termine di legge, è preclusa qualsiasi attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 c.p.c.(Cass. n. 17030/2021 e Cass. n. 34791/2021) , con conseguente inammissibilità della «memoria» depositata dal Comune di Ponza in data 23/4/2024; ritenuto, pertanto, che il processo si è estintoper effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ancorché non notificata al Comune di Ponza; ritenuto, inoltre, che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di valide difese della parte resistente; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione