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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31560/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG Z,.. f i:kx.; dia.& LA c"1.Le(-(A) te-n 5tperk-0 ce-a-t érar [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 27 settembre 2022 la Corte di Assise d'Appello di Messina, decidendo sull'istanza introdotta da D'[OSCURATO:PERSONA] - in tema esecutivo - la dichiarava inammissibile. 1.1 In motivazione si afferma quanto segue: a) la domanda concerne la sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta al D'Agostino con sentenza del 19 luglio 2002, emessa dalla Corte di Assise di Palmi a seguito di rito ordinario) con quella di anni trenta di reclusione; b) analoga domanda del D'Agostino, depositata il 17 febbraio del 2015, è stata respinta; c) in ogni caso, essendosi celebrato all'epoca il rito ordinario (sia pure in ragione della revoca da parte del D'Agostino della originaria istanza di trattazione con rito abbreviato), non potrebbe essere riconosciuta la illegittimità dell'ergastolo, anche in riferimento alle note ricadute nel sistema interno della decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce apparenza di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione non avrebbe spiegato le ragioni per cui il caso del D'Agostino non rientra tra quelli per cui - a seguito di Corte Cost. n. 2010 del 2013 - la pena dell'ergastolo va sostituita con quella di anni trenta di reclusione.

Si sostiene che la pronunzia di illegittimità della norma di cui all'art.7 d.l. n.341 del 2000 comporta effetti retroattivi, trattandosi di norma di diritto sostanziale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

Vero è che il D'Agostino, durante la vigenza della disposizione di legge dichiarata incostituzionale (che prevedeva l'approdo all'ergastolo anche in caso di abbreviato se con isolamento diurno) optò per il rito ordinario ma tale opzione - si ribadisce - fu indotta proprio dalla vigenza della disposizione dichiarata incostituzionale.3.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero, al di là della mancata contestazione da parte del ricorrente circa l'esistenza di un precedente rigetto di domanda analoga, va rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio - più volte affermato da questa Corte di legittimità - per cui non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma primo, lett.

B), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000 (v.

Sez.

I n. 15748 del 21.1.2014, rv 259417 e successive conformi). 3.2 In altre parole la illegittimità dell'ergastolo (nel seguito interno della nota vicenda Scoppola contro Italia) deriva esclusivamente dall'avvenuta applicazione della disciplina peggiorativa introdotta con il d.l. n.341 del 2000 nei confronti di soggetti che hanno celebrato il rito abbreviato e non può estendersi ai soggetti che hanno celebrato il rito ordinario, come nel caso del D'Agostino.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG Z,.. f i:kx.; dia.& LA c"1.Le(-(A) te-n 5tperk-0 ce-a-t érar [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 settembre 2022 la Corte di Assise d'Appello di Messina, decidendo sull'istanza introdotta da D'[OSCURATO:PERSONA] - in tema esecutivo - la dichiarava inammissibile. 1.1 In motivazione si afferma quanto segue: a) la domanda concerne la sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta al D'Agostino con sentenza del 19 luglio 2002, emessa dalla Corte di Assise di Palmi a seguito di rito ordinario) con quella di anni trenta di reclusione; b) analoga domanda del D'Agostino, depositata il 17 febbraio del 2015, è stata respinta; c) in ogni caso, essendosi celebrato all'epoca il rito ordinario (sia pure in ragione della revoca da parte del D'Agostino della originaria istanza di trattazione con rito abbreviato), non potrebbe essere riconosciuta la illegittimità dell'ergastolo, anche in riferimento alle note ricadute nel sistema interno della decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce apparenza di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe spiegato le ragioni per cui il caso del D'Agostino non rientra tra quelli per cui - a seguito di Corte Cost. n. 2010 del 2013 - la pena dell'ergastolo va sostituita con quella di anni trenta di reclusione. Si sostiene che la pronunzia di illegittimità della norma di cui all'art.7 d.l. n.341 del 2000 comporta effetti retroattivi, trattandosi di norma di diritto sostanziale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Vero è che il D'Agostino, durante la vigenza della disposizione di legge dichiarata incostituzionale (che prevedeva l'approdo all'ergastolo anche in caso di abbreviato se con isolamento diurno) optò per il rito ordinario ma tale opzione - si ribadisce - fu indotta proprio dalla vigenza della disposizione dichiarata incostituzionale.3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero, al di là della mancata contestazione da parte del ricorrente circa l'esistenza di un precedente rigetto di domanda analoga, va rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio - più volte affermato da questa Corte di legittimità - per cui non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma primo, lett. B), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000 (v. Sez. I n. 15748 del 21.1.2014, rv 259417 e successive conformi). 3.2 In altre parole la illegittimità dell'ergastolo (nel seguito interno della nota vicenda Scoppola contro Italia) deriva esclusivamente dall'avvenuta applicazione della disciplina peggiorativa introdotta con il d.l. n.341 del 2000 nei confronti di soggetti che hanno celebrato il rito abbreviato e non può estendersi ai soggetti che hanno celebrato il rito ordinario, come nel caso del D'Agostino. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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