CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto in territorio nazionale senza titolo e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro cinquemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché con riferimento all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, anzitutto in ragione della genericità del primo motivo, che non esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della decisione impugnata. Ci si limita, infatti, alla mera enunciazione del vizio che si pretende sussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indicare le ragioni delle pretese illogicità, o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico; ciò a fronte di puntuali argomentazioni, circa la ricorrenza, in fatto e in diritto, dell'illecito contestato, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta minimamente. 4. Quanto al secondo motivo, non risulta che sia stata mai formulata specifica richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; né a difformi lumi conduce la lettura dell'atto di impugnazione, nel quale non viene dedotta la formulazione - nel corso del giudizio di merito - di specifica istanza in tal senso (giova ricordare, sul punto, il principio di diritto che governa la materia, espresso da Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458, a mente della quale «In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442; Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Colozzo, Rv. 231331; Sez. 5, n. 9700 del 05/12/2008, dep. 2009, Arhni, Rv. 242971; Sez. 5, n. 33763 del 09/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257121; Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012, Sabouri, Rv. 254833). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma