CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14274/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pomarico n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a rogito della Dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Roma, in data 11 marzo 2021 (rep. 173.668) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in R oma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLO' RENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCARFO' CARLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FANTATO ALFREDOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6573/2018 depositata il18/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21066/2010, riteneva che tutti gli attori, proprietari di aree all’interno del consorzio Vallerano, avessero assunto, con i rispettivi atti di acquisto, un obbligo di partecipazione agli oneri consortili solo nei confronti dei loro danti causa e non direttamente nei confronti del consorzio, con la conseguenza che non poteva dirsi intervenuta l’automatica adesione dei medesimi al consorzio in conseguenza della modifica dell’art. 4 dello statuto consortile deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2006. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA], osservava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che a seguito della delibera consortile di modifica della norma statutaria i terzi acquirenti erano stati qualificati dal consorzio, a loro insaputa, come autentici consorziati, con tutte le relative conseguenze a loro discapito in termini di pagamento degli oneri consortili. Ravvisava, di conseguenza, l’interesse degli appellati, qualificatisi estranei alla compagine consortile, a veder rimossa dal mondo giuridico una delibera in grado di penalizzarli dal punto di vista economico. Affermava, inoltre, la legittimazione degli appellati a impugnare la medesima delibera, in quanto diversamente opinando gli stessi si sarebbero trovati in una situazione di totale soggezione rispetto a possibili iniziative del consorzio. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 18 ottobre 2018, ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito i controricorrenti sopra indicati. Gli altri intimati non hanno svolto difese. I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e 23 cod. civ., lamentando l’erroneo apprezzamento, da parte della Corte di merito, del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli originari attori. Il consorzio ricorrente evidenzia , in particolare, che la Corte distrettuale ha così strutturato la motivazione della decisione impugnata: i) gli appellati si erano qualificati come non consorziati; ii) il consorzio, tuttavia, li aveva qualificati come tali; iii) in una simile veste gli appellati sarebbero rimasti esposti a possibili azioni giudiziarie da parte del consorzio tese al recupero degli oneri consortili; iv) da ciò derivava l’interesse degli appellati ad impugnare la delibera che li vorrebbe obbligatoriamente consorziati; v) diversamente gli appellati sarebbero rimasti privi di tutela rispetto ad eventuali iniziative del consorzio. In questo modo, sostiene il ricorrente, la legitimatio ad causam sarebbe stata apprezzata sulla base della prospettazione del convenuto, anziché degli attori; inoltre, la legittimazione ad agire sarebbe stata fatta derivare, quale conseguenza necessitata, dall’interesse ad agire. La Corte d’appello, dovendo tenere in considerazione la prospettazione della domanda attorea al fine di ravvisare la legitimatio ad causam, avrebbe dovuto constatare, invece, che gli appellati si erano affermati estranei al consorzio e constatare, di conseguenza, la mancanza di una loro legittimazione ad impugnare la delibera assembleare dell’ente a cui si prospettavano come non partecipi. Del pari, i giudici distrettuali avrebbero dovuto escludere l’esistenza in capo agli originari attori di un interesse ad agire, in quanto l’impugnazione di una delibera assembleare presuppone necessariamente la qualità di consorziato, invece negata dalle controparti. 5. Il motivo, nel suo complesso, non è fondato. 5.1 La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cass., Sez. U., 2951/2016, § 31). 5.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha registrato (a pag. 4 della decisione impugnata) che gli attori, all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, avevano dedotto “che, con delibera del 3075/2006, l’assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato la modifica dell’art. 4 dello statuto consortile, rendendo obbligatoria la partecipazione al consorzio di tutti i proprietari di immobile ricadenti nell’area di pertinenza, imponendo, quindi a dei soggetti terzi l’assunzione della qualifica di consorziato e, conseguentemente, maggiori oneri”. I giudici distrettuali, dopo aver ribadito un simile rilievo (“è quindi evidente che, a seguito di tale delibera (e, quindi, dell'avvenuta modifica della norma statutaria), i terzi acquirenti vennero qualificati dal consorzio, a loro insaputa, come autentici consorziati, con tutte le relative conseguenze in capo ad essi sul piano dell'obbligo del pagamento degli oneri consortili”; v. pag. 8 della decisione impugnata), hanno tratto argomento da questa constatazione per ravvisare dapprima un interesse ad agire degli originari attori, quindi la loro legittimazione ad impugnare la delibera in questione. Un simile giudizio non si presta a censura, posto che la legittimazione è stata correttamente riconosciuta sulla base della prospettazione attorea secondo cui i soggetti destinatari della delibera impugnata, partecipanti per cooptazione al consorzio, si affermavano titolari del diritto di reagire avverso una simile condotta, impugnando l’atto che aveva previsto la loro coatta adesione in mancanza di alcuna volontà in tal senso (questo, infatti, è il senso sostanziale delle parole utilizzate dalla Corte di merito là dove ha sottolineato che la negazione della legittimazione attorea avrebbe comportato “una situazione di totale soggezione rispetto possibili iniziative del consorzio”) e per il solo fatto di essere proprietari di immobili ubicati nell’area consortile. 5.3 Risulta poi infondato l’assunto del Consorzio ricorrente secondo cui gli originari attori, non essendo soci, non avrebbero potuto impugnare la delibera del consorzio, perché anche i terzi possono impugnare le delibere degli enti che ledono i loro diritti, quanto meno per farle dichiarare ‒ se non nulle, come è ben possibile, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. ‒ almeno a loro inopponibili. Il che è quanto accaduto nel caso di specie, desumendosi dalla sentenza impugnata (pag. 4) che gli originari attori avevano agito in giudizio per la «declaratoria dell’invalidità e, comunque, dell’inefficacia - che nei rapporti con i terzi al deliberato è inefficacia relativa, ossia inopponibilità - nei loro confronti della delibera in questione». 5.4 Se l’interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto del rapporto giuridico, sussista uno stato di incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale richiesto, un pregiudizio concreto ed attuale (si veda in questo senso, per tutte e da ultimo, Cass.7735/2022), è evidente allora la correttezza dell’apprezzamento svolto dalla Corte di merito in ordine al ricorrere di un interesse per tutti gli originari attori a veder rimossa dal mondo giuridico la situazione di incertezza determinata da una delibera che li qualificava come consorziati, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso, e comportava un correlato loro pregiudizio dal punto di vista economico, per l’obbligo che nasceva da tale atto di pagare gli oneri consortili. Interesse che, per di più , si estendeva anche alla verifica della portata degli obblighi assunti all’interno dell’atto di acquisto della proprietà, in termini di obbligo di partecipazione agli oneri consortili solo nei confronti dei rispettivi danti causa e non direttamente del consorzio. 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 9.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussis