CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 51448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con rimessione atti al Tribunale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese i convalida del provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023 che ha disposto, ex art. 6 legge 401/1989, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche e l'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia per due volte nei giorni in cui il Napoli è impegnato negli incontri casalinghi e per una volta in occasione delle trasferte. 1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa per l'omesso rispetto del termine di 48 per l'esercizio del diritto di difesa. 1.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il soggetto destinatario del cd. Daspo ha diritto al contraddittorio cartolare: può presentare memorie e deduzioni ed esaminare la documentazione che giustifica l'adozione della misura. La giurisprudenza ha individuato, in analogia con quello stabilito per il Pubblico Ministero per richiedere o meno la convalida, in quello di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore il termine congruo per l'esercizio del diritto di difesa. 1.2. La decisione del giudice per le indagini preliminari, pertanto, non può intervenire prima della scadenza del termine di 48 ore: l'inosservanza di tale termine viola la regola processuale sulle garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale; così cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769). [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 20366 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale AL,.termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. 1.3. Risulta dal testo del provvedimento impugnato che il provvedimento impositivo del Questore di Varese è stato notificato all'interessato il 19 giugno 2023, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese è stata depositata il successivo 20 giugno 2023 alle ore 10.00: pertanto, tra notifica del provvedimento ed il deposito dell'ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore. 1.4. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa. 2. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata, emessa prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale (cfr. sul punto Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 15314 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15/6/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que