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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11810/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35294-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.497-bis cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], a quest'ultimoc_riguardo, che la Corte territoriale ha smentito la tesi della mera somiglianza, affermando che la comparazione aveva avuto esito positivo non solo quando era stata effettuata dalla p.g. operante, ma anche per visione diretta della Corte stessa e, di fronte a questa affermazione, il ricorrente si limita a ribadire che l'effige non lo rappresentava.

D'altro canto, se la censura viene letta come travisamento della prova, allora essa è generica laddove, per dimostrare il vizio anzidetto, occorre allegare gli elementi che comprovano la scorretta lettura del dato processuale (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). [OSCURATO:PERSONA], quanto al tema dell'interesse, che esso è irrilevante per definire l'elemento soggettivo della fattispecie, che consiste nella volontà di contribuire a produrre un documento contraffatto, a prescindere dalla spinta o dalla necessità alla base di tale volontà; di contro la Corte territoriale ha dato rilevanza alla presenza della fotografia dell'imputato sul documento, da ciò ricavando la dimostrazione della sua responsabilità (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'omissione di valutazioni sulla mancanza di validità all'espatrio del documento in sequestro — è anch'esso reiterativo nonché manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (tra le altre, Sez. 5, n.47613 del 28 ottobre 2019, Rv. 277548). 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35294-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.497-bis cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], a quest'ultimoc_riguardo, che la Corte territoriale ha smentito la tesi della mera somiglianza, affermando che la comparazione aveva avuto esito positivo non solo quando era stata effettuata dalla p.g. operante, ma anche per visione diretta della Corte stessa e, di fronte a questa affermazione, il ricorrente si limita a ribadire che l'effige non lo rappresentava. D'altro canto, se la censura viene letta come travisamento della prova, allora essa è generica laddove, per dimostrare il vizio anzidetto, occorre allegare gli elementi che comprovano la scorretta lettura del dato processuale (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). [OSCURATO:PERSONA], quanto al tema dell'interesse, che esso è irrilevante per definire l'elemento soggettivo della fattispecie, che consiste nella volontà di contribuire a produrre un documento contraffatto, a prescindere dalla spinta o dalla necessità alla base di tale volontà; di contro la Corte territoriale ha dato rilevanza alla presenza della fotografia dell'imputato sul documento, da ciò ricavando la dimostrazione della sua responsabilità (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'omissione di valutazioni sulla mancanza di validità all'espatrio del documento in sequestro — è anch'esso reiterativo nonché manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (tra le altre, Sez. 5, n.47613 del 28 ottobre 2019, Rv. 277548). 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
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