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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 17640/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in ordine a reati di rapina aggravata, lesioni e ricettazione, in continuazione tra loro, ordinando la confisca diretta e per equivalente del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare, o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.A sostegno del ricorso ha dedotto: - L'illegalità della pena, in quanto "sbagliato il calcolo della pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa", per essere eccessiva la pena base di anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa indicata per il più grave reato di rapina di cui al capo B, ed "errato" anche l'aumento della pena in continuazione; - L'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo B, trattandosi "di un furto con violenza sulle cose e non rapina"; - L'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur non essendo stati individuati gli autori dei fatti contestati; - L'illegittimità della confisca dei beni rinvenuti nella sua abitazione "in quanto beni di famiglia che erano nel suo possesso che vale titolo".

2. Fissata l'udienza camerale per la decisione, la difesa del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale, che è stata disattesa in quanto il rito di cui al primo comma dell'art. 611 cod. proc. pen. prevede un giudizio sulle richieste del P.G. e sulle memorie delle parti "senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori". [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10 gennaio 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibiltà del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena.

Nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie in esame.

La pena base per il reato di rapina aggravata, determinata in anni sette ed euro 1.500,00 di multa, definita "eccessiva" dal ricorrente, non può per questo ritenersi illegale, attesa la pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da 2.000,00 a 4.000,00 euro prevista dall'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., né il ricorrente ha interesse a far valere la determinazione di una pena base perfino inferiore a quella di legge.

Ridotta tale pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche gli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi D, E, ed F, fino ad anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, sono inferiori al limite del triplo fissato per la continuazione dall'art. 81 cod. pen., così come la riduzione per il rito rispetta i parametri dell'art. 444 cod. proc. pen.

La possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, inoltre, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, essendo stata contestata all'[OSCURATO:PERSONA] ed ai correi la violenza fisica esercitata sulla persona offesa, afferrata per il collo e fatta cadere per terra, al fine di sottrargli l'orologio ed il borsello.

E' inammissibile anche il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - verifica peraltro effettuata con ampia motivazione nel caso di specie - atteso che questo non rientra tra le ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dinanzi citate. (Sez.

F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761).

Inammissibile, infine, è il tema di ricorso concernente l'applicazione della misura di sicurezza della "confisca dei beni rinvenuti a casa dell'[OSCURATO:PERSONA]", atteso che deve ritenersi "illegale" la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019 Rv. 274946) e tale non può ritenersi la confisca del profitto dei reati in contestazione, riconosciuto a pag. 10 della sentenza impugnata negli orologi ed altri beni di lusso rinvenuti a seguito di perquisizione nell'abitazione del ricorrente, in ordine al cui possesso, peraltro, lo stesso non ha dato giustificazione.

4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in ordine a reati di rapina aggravata, lesioni e ricettazione, in continuazione tra loro, ordinando la confisca diretta e per equivalente del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare, o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.A sostegno del ricorso ha dedotto: - L'illegalità della pena, in quanto "sbagliato il calcolo della pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa", per essere eccessiva la pena base di anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa indicata per il più grave reato di rapina di cui al capo B, ed "errato" anche l'aumento della pena in continuazione; - L'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo B, trattandosi "di un furto con violenza sulle cose e non rapina"; - L'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur non essendo stati individuati gli autori dei fatti contestati; - L'illegittimità della confisca dei beni rinvenuti nella sua abitazione "in quanto beni di famiglia che erano nel suo possesso che vale titolo". 2. Fissata l'udienza camerale per la decisione, la difesa del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale, che è stata disattesa in quanto il rito di cui al primo comma dell'art. 611 cod. proc. pen. prevede un giudizio sulle richieste del P.G. e sulle memorie delle parti "senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori". [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10 gennaio 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibiltà del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie in esame. La pena base per il reato di rapina aggravata, determinata in anni sette ed euro 1.500,00 di multa, definita "eccessiva" dal ricorrente, non può per questo ritenersi illegale, attesa la pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da 2.000,00 a 4.000,00 euro prevista dall'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., né il ricorrente ha interesse a far valere la determinazione di una pena base perfino inferiore a quella di legge. Ridotta tale pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche gli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi D, E, ed F, fino ad anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, sono inferiori al limite del triplo fissato per la continuazione dall'art. 81 cod. pen., così come la riduzione per il rito rispetta i parametri dell'art. 444 cod. proc. pen. La possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, inoltre, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, essendo stata contestata all'[OSCURATO:PERSONA] ed ai correi la violenza fisica esercitata sulla persona offesa, afferrata per il collo e fatta cadere per terra, al fine di sottrargli l'orologio ed il borsello. E' inammissibile anche il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - verifica peraltro effettuata con ampia motivazione nel caso di specie - atteso che questo non rientra tra le ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dinanzi citate. (Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). Inammissibile, infine, è il tema di ricorso concernente l'applicazione della misura di sicurezza della "confisca dei beni rinvenuti a casa dell'[OSCURATO:PERSONA]", atteso che deve ritenersi "illegale" la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019 Rv. 274946) e tale non può ritenersi la confisca del profitto dei reati in contestazione, riconosciuto a pag. 10 della sentenza impugnata negli orologi ed altri beni di lusso rinvenuti a seguito di perquisizione nell'abitazione del ricorrente, in ordine al cui possesso, peraltro, lo stesso non ha dato giustificazione. 4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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