Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2010
ECLI:EU:T:2010:168
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑456/05 e T‑457/05
[OSCURATO:PERSONA] AG e
[OSCURATO:PERSONA] & Co. AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Ammende — Gravità dell’infrazione — Impatto concreto sul mercato — Durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Motivazione
2.
Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione
unica — Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata
— Ammissibilità
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Imputazione ad un’impresa — Responsabilità per i comportamenti di altre imprese nell’ambito della stessa
infrazione — Ammissibilità — Criteri
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della [OSCURATO:PERSONA] — Ingiunzioni rivolte alle
imprese
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, n. 1)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Possibilità di innalzare il
livello delle ammende per rafforzarne l’effetto dissuasivo
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Congruità — Sindacato giurisdizionale
(Artt. 229 CE e 253 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 17, e n. 1/2003, art. 31)
8.
Ricorso di annullamento — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Art. 233 CE)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato — Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione — Infrazioni di lunga durata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 B, primo comma)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Non applicazione
di fatto di un accordo — Valutazione alla luce del comportamento individuale di ciascuna impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punti 1 A, primo comma, e 3)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o gregario dell’impresa
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punti 2 e 3)
13.
Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una
cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punto D 2)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Fissazione dell’ammenda in proporzione
agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1.
Il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto
dei motivi che hanno portato alla sua adozione.
(v. punto 41)
2.
Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti oppure
da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi
di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé, singolarmente presi,
una violazione della detta disposizione.
L’infrazione unica e continuata raggruppa frequentemente una serie di atti che si susseguono cronologicamente e che, di per
sé, quando vengono compiuti, possono parimenti costituire un’infrazione alle regole di concorrenza. La particolarità di tali
atti è che essi sono riconducibili ad una strategia complessiva.
(v. punti 45-46)
3.
Un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione unica e complessa delle regole di concorrenza attraverso comportamenti ad
essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81,
n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti
attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa,
quando sia accertato che l’impresa in questione è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può
ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne il rischio.
Un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre
imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un particolare mercato rilevante all’interno del mercato comune,
senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva su tale mercato rilevante.
(v. punti 50, 53)
4.
Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare ingiunzioni deve essere esercitato in funzione della natura dell’infrazione accertata.
Qualora un’impresa non eserciti più attività nel settore in questione, essa non risulta interessata, di fatto, dall’ingiunzione
di porre fine alle infrazioni. Pertanto, non può esservi violazione del principio di proporzionalità.
L’applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste
dagli artt. 81 CE e 82 CE, può comportare il divieto di persistere in talune attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità
sia stata accertata, ma anche quello di tenere in futuro un comportamento analogo o di adottare qualsiasi misura in grado
di avere uno scopo o un effetto equivalente.
Qualora l’impresa coinvolta non si sia impegnata a non reiterare il proprio comportamento anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA]
è legittimata ad inserire l’ingiunzione di astenersi in futuro da qualsiasi misura in grado di avere uno scopo o un effetto
equivalente, anche se l’impresa suddetta non esercita più attività nel settore interessato dall’intesa.
Tuttavia, simili misure non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso.
(v. punti 61, 63, 65, 67)
5.
Ai fini della definizione della nozione di «esercizio sociale precedente», la [OSCURATO:PERSONA] deve, per ciascun caso di specie
e alla luce del contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto dal regolamento n. 17 e dal regolamento
n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, valutare l’impatto che
vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto in particolare di un fatturato che rifletta la reale situazione economica
della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione.
Tuttavia, tanto dagli obiettivi del sistema nel quale si inseriscono l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2,
secondo comma, del regolamento n. 1/2003, quanto dalla giurisprudenza, risulta che l’applicazione del tetto massimo del 10%
del fatturato presuppone, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede
la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica
normale durante un periodo di dodici mesi.
Così, se l’esercizio sociale si è concluso prima dell’adozione della decisione, ma i conti annuali dell’impresa in questione
non sono ancora stati predisposti ovvero non sono ancora stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è legittimata, e
perfino obbligata, a fare ricorso al fatturato realizzato nel corso di un esercizio sociale antecedente al fine di applicare
l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Allo stesso modo, se,
a causa di una riorganizzazione o di una modifica delle pratiche contabili, un’impresa ha elaborato, per l’esercizio sociale
precedente, conti riferiti ad un periodo inferiore a dodici mesi, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad utilizzare il fatturato
realizzato nel corso di un esercizio completo antecedente al fine di applicare le dette disposizioni. Lo stesso dicasi se
un’impresa non ha esercitato alcuna attività economica nel corso dell’esercizio sociale precedente e la [OSCURATO:PERSONA] non dispone
dunque di un fatturato che rappresenti un’attività economica esercitata dalla stessa nel corso del detto esercizio. Infatti,
il fatturato per tale periodo non fornisce alcuna indicazione in merito all’importanza dell’impresa suddetta, in contrasto
con quanto richiesto dalla giurisprudenza e, pertanto, non può servire quale base per la determinazione del tetto massimo
previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
Anche in un normale esercizio di attività economiche, è possibile che il fatturato di un’impresa si riduca in maniera rilevante,
e perfino sostanziale, rispetto agli anni precedenti, per ragioni di varia natura, quali un difficile contesto economico,
una crisi nel settore di cui trattasi, un sinistro o uno sciopero. Tuttavia, qualora un’impresa abbia di fatto realizzato
un fatturato nel corso di un esercizio completo durante il quale sono state esercitate attività economiche, ancorché ridotte,
la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di tale fatturato al fine di determinare il tetto massimo previsto dall’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, quanto meno nelle situazioni in cui non vi siano
elementi per ritenere che un’impresa abbia cessato le proprie attività commerciali od occultato il proprio fatturato per evitare
l’imposizione di una pesante ammenda, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a fissare il limite massimo dell’ammenda
con riferimento al fatturato più recente rispecchiante un anno completo di attività economica.
(v. punti 89-90, 94-97)
6.
Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2,
del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, costituisce
uno dei mezzi attribuiti alla detta istituzione per consentirle di adempiere la missione di sorveglianza conferitale dal diritto
comunitario.
Tale missione include il compito di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma comporta altresì il dovere di seguire una
politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo
senso il comportamento delle imprese. Essa comprende dunque anche il compito di reprimere comportamenti illeciti nonché quello
di prevenire il loro ripetersi.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve provvedere affinché le ammende abbiano carattere dissuasivo.
(v. punti 79, 91)
7.
Per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende ad imprese per violazione
delle regole di concorrenza, il giudice comunitario è competente a valutare, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale
anche di merito riconosciutagli dall’art. 229 CE, dall’art. 17 del regolamento n. 17 e dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, l’adeguatezza dell’importo delle
ammende. Questa valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi di informazione,
la cui menzione nella decisione che infligge l’ammenda non è di per sé prescritta in forza dell’obbligo di motivazione previsto
dall’art. 253 CE.
(v. punti 105-106)
8.
Se un destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è chiamato a conoscere
soltanto di quegli aspetti della decisione che riguardano tale destinatario. Invece, gli aspetti riguardanti altri destinatari,
che non siano stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere.
(v. punto 112)
9.
Per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] si deve riferire al gioco della concorrenza che
avrebbe normalmente avuto luogo in assenza dell’infrazione. Per concludere nel senso dell’esistenza di un impatto sul mercato,
è sufficiente che i prezzi concordati siano serviti come base per la fissazione dei prezzi di transazione individuali, limitando
in tal modo il margine di negoziazione dei clienti.
Per contro, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], una volta stabilita l’attuazione di un’intesa, dimostri sistematicamente
che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione
superiore a quello che sarebbe prevalso in assenza dell’intesa stessa. Sarebbe sproporzionato esigere una siffatta dimostrazione
che assorbirebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati
su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere verificata dal giudice e la cui infallibilità non
è affatto dimostrata. Infatti, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano
fatto tutto ciò che era in loro potere per dare un effetto concreto alle proprie intenzioni. Ciò che si è verificato in seguito,
a livello dei prezzi di mercato effettivamente realizzati, poteva essere influenzato da altri fattori, fuori dal controllo
dei membri dell’intesa. I membri dell’intesa non possono addurre a proprio vantaggio, presentandoli come elementi atti a giustificare
una riduzione dell’ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi.
Il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver adottato è privo di rilevanza ai fini della valutazione dell’impatto
di un’intesa sul mercato. Soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo insieme devono essere presi in considerazione.
Quindi, la presa in considerazione del comportamento illecito tenuto da un’impresa implicata viene effettuata per valutare
la specifica situazione di quest’ultima, ma non può avere alcuna incidenza sulla classificazione dell’infrazione nella categoria
delle infrazioni «molto gravi».
Ove si tratti di un’infrazione di lunga durata, è poco probabile che le imprese interessate possano aver ritenuto che le pratiche
addebitate fossero totalmente prive di efficacia e di utilità.
La natura dell’infrazione ha un ruolo di primaria importanza, in particolare per identificare le infrazioni come «molto gravi».
Al riguardo, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi fornita dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5 del Trattato CECA risulta che gli accordi o
le pratiche concordate diretti, in particolare, alla fissazione dei prezzi possono comportare, sulla sola base della loro
natura, la qualifica di «molto gravi», senza necessità che tali comportamenti siano caratterizzati da un’incidenza o da un’estensione
geografica particolare. La descrizione delle infrazioni «molto gravi» non prevede come necessario alcun impatto concreto sul
mercato né alcuna produzione di effetti su una determinata zona geografica.
(v. punti 126, 128-130, 133-134, 136-137)
10.
La durata dell’infrazione rappresenta uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo
dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di violazioni delle regole di concorrenza. Per quel che riguarda le infrazioni
di lunga durata, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare automaticamente il tasso massimo di maggiorazione del 10% annuo dell’importo
fissato in funzione della gravità dell’infrazione. Infatti, anche se il punto 1 B, primo comma, terzo trattino, degli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del
Trattato CECA non stabilisce una maggiorazione automatica, esso lascia al riguardo un margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA].
Negli orientamenti non vi è alcun elemento che vieti di tener conto della durata effettiva dell’infrazione nell’ambito del
calcolo dell’importo dell’ammenda. Un simile approccio è assolutamente logico e ragionevole e rientra nell’ambito del potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA].
Ove si accerti che un’impresa era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, oppure che poteva ragionevolmente
prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi, essa è altresì considerata responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione
all’infrazione, dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione. A buon diritto la [OSCURATO:PERSONA]
può implicitamente ritenere che la durata dell’infrazione non debba essere divisa in funzione dell’intensità della partecipazione
dell’impresa ricorrente all’infrazione sui mercati interessati. Se il ruolo svolto nell’intesa dall’impresa in questione è
stato correttamente preso in considerazione nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, il fatto che l’impresa
non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa non può essere nuovamente preso in considerazione nella
determinazione della durata dell’infrazione.
L’aumento dell’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione viene effettuato applicando una determinata percentuale
all’importo di partenza stabilito in base alla gravità complessiva dell’infrazione, ciò che dunque già riflette le diverse
intensità dell’infrazione. Non sarebbe perciò logico tener conto di una variazione nell’intensità dell’infrazione durante
il periodo considerato al momento di aumentare il suddetto importo a causa della durata dell’infrazione. Occorre sempre distinguere
tra la durata del funzionamento effettivo dell’intesa e la gravità di quest’ultima quale risultante dalla sua stessa natura.
(v. punti 147-148, 150, 152, 156-157, 159-160)
11.
Le circostanze attenuanti menzionate al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA sono tutte connesse al comportamento di ciascuna impresa.
Ai fini della valutazione di tali circostanze attenuanti, occorre prendere in considerazione non già gli effetti risultanti
dall’infrazione nel suo complesso – dei quali si deve tenere conto per determinare l’impatto concreto di un’infrazione sul
mercato ai fini della valutazione della sua gravità –, bensì il comportamento individuale di ciascuna impresa, onde esaminare
la gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione.
Le imprese devono dunque addurre altri argomenti idonei a dimostrare che, durante il periodo in cui hanno aderito agli accordi
illeciti, esse si sono effettivamente sottratte alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato
o, almeno, che esse hanno chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi volti a dare attuazione a tale intesa, sì
da perturbarne lo stesso funzionamento.
(v. punti 178, 180)
12.
Un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa coinvolta di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione
attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo
di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle
sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto
dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora il rilascio di espresse
dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.
È soltanto in alcune particolari circostanze che la modesta dimensione di un’impresa costituisce un elemento importante da
prendere in considerazione. Qualora i dirigenti di tale impresa assumano il ruolo di presidente in occasione di varie riunioni
provvedendo all’organizzazione delle stesse, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] conclude per l’insussistenza di un comportamento passivo:
è pacifico che convocare riunioni, proporre un ordine del giorno, distribuire documenti preparatori in vista di simili riunioni
è incompatibile con un ruolo passivo di gregario che adotti un basso profilo, dato che simili iniziative rivelano un atteggiamento
favorevole e attivo delle imprese interessate nell’elaborazione, nella continuazione e nel controllo dell’intesa.
[OSCURATO:PERSONA] non è vincolata al rispetto di una prassi decisionale antecedente: il fatto che essa, in casi precedenti, possa
aver tenuto conto della situazione economica del settore quale circostanza attenuante non comporta che essa sia necessariamente
tenuta a continuare a osservare tale prassi. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere a un’analisi individualizzata delle circostanze
proprie di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori riguardanti altri operatori economici, altri mercati
di prodotti e di servizi o altri mercati geografici in momenti diversi.
(v. punti 184-185, 189, 193-195)
13.
Dalle disposizioni dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che è vietata la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa, a meno che questi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
Tuttavia, un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo precedentemente dedotto – direttamente o implicitamente – nell’atto
introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con tale motivo precedente, va considerato ricevibile.
(v. punti 198-199)
14.
[OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo
proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine
condotta dai suoi servizi. La cooperazione di un’impresa con la [OSCURATO:PERSONA] può giustificare una riduzione dell’ammenda ai
sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese
soltanto qualora essa faciliti il compito della detta istituzione consistente nel dichiarare l’esistenza di un’infrazione
e nel porvi fine.
[OSCURATO:PERSONA] non è vincolata ad una precedente prassi decisionale quando concede un certo tasso di riduzione per un determinato
comportamento; essa non è tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento
analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo.
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da
un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad
effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese coinvolte.
L’elenco delle circostanze che danno luogo a una riduzione dell’ammenda, contenuto nel punto D 2 della comunicazione sulla
cooperazione, ha valore meramente indicativo.
[OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli
elementi di prova già in suo possesso. Quando un’impresa si limita a confermare, in maniera meno circostanziata ed esplicita,
informazioni già fornite da un’altra impresa, ciò non agevola il compito della [OSCURATO:PERSONA] in maniera significativa ed esclude
una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione.
Il trattamento favorevole è una ricompensa accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’impresa per aver reso più semplice l’accertamento
dell’infrazione, e ciò indipendentemente dalla fase nella quale sia intervenuto l’aiuto fornito dall’impresa, nonché dal fatto
che tale aiuto sia consistito nella trasmissione di informazioni nuove e di elementi probatori nuovi ovvero nel riconoscimento
di elementi di fatto o della qualificazione giuridica degli stessi.
La riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione dipende principalmente dalla qualità o dall’utilità della cooperazione
fornita, che la [OSCURATO:PERSONA] valuta nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, del quale solo un uso manifestamente eccessivo
può essere censurato.
Nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] non può disconoscere il principio
della parità di trattamento, che risulta violato allorquando situazioni analoghe sono trattate in maniera differente ovvero
situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
La valutazione dell’utilità della cooperazione non si basa su una formula aritmetica che implichi d’ufficio una riduzione
di almeno il 20% se trovano applicazione i due trattini del punto D della comunicazione sulla cooperazione.
(v. punti 219-225, 238, 246, 248)
15.
Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario
per conseguire lo scopo prefissato.
Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori
ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione.
Il principio di proporzionalità implica, in tale contesto, che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato
rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, e che essa deve applicare al riguardo
tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.
Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la
situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe
nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. Peraltro,
anche a supporre che essa provochi la liquidazione dell’impresa nella sua forma giuridica attuale, una misura adottata da
un’autorità comunitaria, pur potendo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori
di quote, non significa tuttavia che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perderebbero
anch’essi il loro valore.
Così, né il regolamento n. 17, né il regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste
dagli artt. 81 CE e 82 CE, né gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, prevedono che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente
in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi elementi da considerare.
Se invero gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o
del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione, essi però non ostano neppure a che tale fatturato sia preso
in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto
comunitario e qualora le circostanze lo richiedano. Il fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione è idoneo
a fornire una corretta indicazione dell’entità dell’infrazione stessa e della responsabilità di ciascun membro dell’intesa
sui mercati di cui trattasi. Esso costituisce infatti un elemento oggettivo che fornisce una corretta misura della nocività
della pratica incriminata per il gioco normale della concorrenza e rappresenta, dunque, un buon indicatore della capacità
di ogni impresa interessata di arrecare un danno. Tuttavia, non esiste un principio di applicazione generale secondo cui la
sanzione dev’essere proporzionata al fatturato realizzato dall’impresa attraverso la vendita del prodotto oggetto dell’infrazione.
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa
infrazione, che gli importi finali delle ammende risultanti all’esito del suo calcolo per le imprese interessate rendano conto
di ogni differenza tra queste ultime quanto al loro fatturato complessivo o al loro fatturato realizzato sul mercato del prodotto
in questione. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad effettuare il calcolo dell’ammenda tenendo conto delle dimensioni delle imprese
interessate; non vi è alcuna ragione di trattare le piccole e medie imprese diversamente dalle altre imprese, dato che ciò
non le esonera dal loro dovere di rispettare le regole di concorrenza.
(v. punti 260-261, 264, 266-267, 275, 277-283)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 aprile 2010 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del filo industriale – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE – Ammende – Gravità dell’infrazione – Impatto concreto sul mercato – Durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Proporzionalità – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende»
Nelle cause riunite T‑456/05 e T‑457/05,
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Gutach-Breisgau (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski‑Wolf,
ricorrente nella causa T‑456/05,
[OSCURATO:PERSONA] & Co. AG,
con sede in Wallisellen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski‑Wolf,
ricorrente nella causa T‑457/05,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] de la Torre, M. Schneider e dalla sig.ra K. [OSCURATO:PERSONA], successivamente
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de la Torre e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
aventi ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa
ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta
alle ricorrenti dalla detta decisione,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e V.M. Ciucǎ, giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1.
Oggetto della controversia
1
Con decisione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo
SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo; in prosieguo: la «decisione impugnata»), come modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e di cui è stata pubblicata una sintesi nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 26 gennaio 2008 (GU C 21, pag. 10), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]
AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] & Co. AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), avevano partecipato ad una serie di accordi
e di pratiche concordate sul mercato del filo destinato all’industria del Benelux e dei paesi nordici per il periodo compreso
tra il gennaio 1990 e il settembre 2001 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e tra il gennaio 1990 e il novembre 2000 per quanto
riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
2
[OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un’ammenda di importo pari a EUR 4,021 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] ed a EUR 0,174 milioni alla [OSCURATO:PERSONA],
per la loro partecipazione al cartello concernente il filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
2.
Procedimento amministrativo
3
Il 7 e 8 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto accertamenti nei locali di diversi produttori di filo da cucito, ai sensi
dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli
[81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204). Tali accertamenti venivano disposti a seguito di informazioni fornite nell’agosto
2000 da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
4
Il 26 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha depositato una domanda di trattamento favorevole ai
sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese
(GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), cui erano allegati taluni documenti prodotti
al fine di dimostrare l’esistenza delle seguenti intese: in primo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria
automobilistica nello Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali
nel [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e in Danimarca, Finlandia,
Norvegia e Svezia (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «paesi nordici»).
5
Sulla base dei documenti acquisiti in occasione delle ispezioni e di quelli trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], nei mesi
di marzo e agosto 2003, ha inviato richieste scritte di informazioni alle imprese interessate ai sensi dell’art. 11 del regolamento
n. 17.
6
Il 15 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato a diverse imprese in ragione
della loro partecipazione ad una o più intese indicate al precedente punto 4, tra cui quella sul mercato del filo per clienti
industriali nel Benelux e nei paesi nordici.
7
Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto
a nome proprio e a quello della [OSCURATO:PERSONA].
8
Un’audizione si è svolta il 19 ed il 20 luglio 2004.
9
Il 24 settembre 2004 le parti hanno avuto accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti
e alle osservazioni delle parti in occasione dell’audizione ed è stato impartito loro un termine per trasmettere ulteriori
osservazioni.
10
Il 14 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
3.
Decisione impugnata
Definizione dei mercati interessati
Mercato di prodotti
11
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che il settore dei filati può essere suddiviso in due segmenti, vale a dire,
da un lato, quello del filo utilizzato dall’industria per cucire o ricamare diversi tipi di articoli di abbigliamento o di
altro genere tra cui articoli in pelle, rivestimenti tessili per automobili e materassi, e, dall’altro, quello del filo per
uso domestico utilizzato dai singoli per effettuare lavori di cucito o di riparazione e per attività ricreative.
12
Per quanto attiene al segmento del filo industriale, esso può essere diviso in tre categorie in funzione dell’uso che ne viene
fatto: il filo da cucito, destinato alla confezione, utilizzato per diversi tipi di abbigliamento, il filo da ricamo, utilizzato
per le macchine da ricamo industriali informatizzate per la decorazione di abbigliamento, scarpe sportive e prodotti tessili
per la casa, e il filo speciale, utilizzato in diversi settori tra cui quello calzaturiero, della pelletteria e automobilistico.
13
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il filo industriale può essere considerato, dal punto di vista dell’offerta, come costituente un mercato
di un unico prodotto dal momento che non vi è una stretta corrispondenza tra l’utilizzo finale e il tipo di fibra e/o la struttura
del filo.
14
[OSCURATO:PERSONA] effettua tuttavia una distinzione tra il filo destinato all’industria automobilistica, da un lato, e quello
destinato all’industria non facente parte del settore automobilistico, dall’altro. Infatti essa ritiene che, benché i processi
produttivi di questi due tipi di filo siano simili o facilmente intercambiabili, la domanda dell’industria automobilistica
provenga da clienti importanti che richiedono caratteristiche tecniche di un livello più elevato per alcuni prodotti di cui
fanno uso – ad esempio, il filo utilizzato per le cinture di sicurezza – e che hanno interesse a che i prodotti impiegati
nelle loro industrie siano uniformi nei diversi paesi.
15
Nelle presenti cause, il mercato dei prodotti nei confronti del quale è esaminata l’infrazione contestata alle ricorrenti
è quello del filo industriale, ad esclusione del settore automobilistico (in prosieguo: il «filo industriale»).
Mercati geografici
16
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, il mercato geografico del
filo industriale di cui trattasi è a dimensione regionale. Essa aggiunge che la regione può comprendere, a seconda dei casi,
diversi paesi del SEE, ad esempio i paesi del Benelux o i paesi nordici, ovvero soltanto un paese, ad esempio il [OSCURATO:PERSONA].
17
Nel caso di specie, il mercato geografico interessato dall’infrazione contestata alle ricorrenti è quello del Benelux e dei
paesi nordici.
Dimensioni e struttura dei mercati in questione
18
Dalla decisione impugnata emerge che il volume delle vendite del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici si aggirava
attorno a EUR 50 milioni nel 2000 e a EUR 40 milioni nel 2004.
19
Risulta anche che, alla fine degli anni ’90, i fornitori principali di filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici erano
in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Amann und Söhne GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Amann»), la [OSCURATO:PERSONA]
prima della sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «BST») e la [OSCURATO:PERSONA].
Descrizione delle infrazioni
20
[OSCURATO:PERSONA] indica, nella decisione impugnata, che gli eventi relativi all’intesa sul mercato del filo industriale nel
Benelux e nei paesi nordici si sono svolti negli anni che vanno dal 1990 al 2001.
21
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le imprese interessate si sarebbero incontrate almeno una volta all’anno e tali riunioni si sarebbero
articolate in due sessioni, una dedicata al mercato dei paesi del Benelux, l’altra a quello dei paesi nordici, dal momento
che il loro obiettivo principale sarebbe stato il mantenimento dei prezzi a un livello elevato su entrambi i mercati.
22
Le partecipanti avrebbero scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi
di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti. Avrebbero concluso
inoltre accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei
prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del
fornitore abituale e a spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125).
Dispositivo della decisione impugnata
23
All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che otto imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],
avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE partecipando ad un sistema di accordi e pratiche concordate sul
mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per il periodo compreso tra il gennaio 1990 e il settembre 2001
per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e tra il gennaio 1990 e il novembre 2000 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
24
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della decisione impugnata, per l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e
nei paesi nordici sono state inflitte, in particolare, alle seguenti imprese le ammende di seguito riportate:
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 15,05 milioni;
– Amann: EUR 13,09 milioni;
– BST: EUR 0,979 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 4,021 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0,174 milioni.
25
All’art. 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alle imprese indicate nella detta decisione di porre immediatamente
fine, se non l’avessero già fatto, alle infrazioni che essa aveva constatato. Essa le ha obbligate inoltre ad astenersi dal
reiterare qualsiasi atto indicato all’art. 1 della decisione impugnata e qualsiasi atto o pratica aventi un oggetto o effetto
equivalente.
Procedimento e conclusioni delle parti
26
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2005 le ricorrenti hanno proposto i presenti
ricorsi.
27
Nella causa T‑4656/05 la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi constata che essa ha violato l’art. 81 CE
e l’art. 53 dell’accordo SEE sul mercato della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per il periodo compreso tra il gennaio
1990 e il settembre 2001 e, in subordine, per il periodo compreso tra il gennaio 1990 e il dicembre 1993 compreso;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le infligge un’ammenda di importo pari a EUR 4,021
milioni o, in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo di tale ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
[OSCURATO:PERSONA] conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
29
Nella causa T‑457/05 la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi constata che essa ha violato l’art. 81 CE
e l’art. 53 dell’accordo SEE sul mercato della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per il periodo compreso tra il gennaio
1990 e il novembre 2000 e, in subordine, per il periodo dal gennaio 1990 al dicembre 1993 compreso;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le infligge un’ammenda di importo pari a EUR 0,174
milioni o, in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo di tale ammenda;
– annullare l’art. 3 della decisione impugnata nella parte che la riguarda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
31
Con ordinanza 9 dicembre 2008 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire le
cause T‑456/05 e T‑457/05 ai fini della procedura orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura
del Tribunale.
In diritto
32
In primo luogo, le ricorrenti deducono due motivi relativi al comportamento configurante infrazione. Esse sollevano innanzitutto
un motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE (GU 2003, L 1, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] solleva inoltre
un motivo secondo cui le ingiunzioni di porre fine all’infrazione e di non reiterarla sarebbero ingiustificate.
33
In secondo luogo, le ricorrenti deducono una serie di motivi diretti all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda. Da un
lato, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di averle inflitto un’ammenda il cui importo supera il 10% del suo fatturato. Dall’altro,
le ricorrenti deducono cinque motivi relativi, rispettivamente, a un’erronea valutazione della gravità dell’infrazione con
riferimento ai suoi effetti, a un’erronea valutazione della durata dell’infrazione, a una mancata considerazione di alcune
circostanze attenuanti, a un’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione e al carattere sproporzionato dell’ammenda.
1.
Sui motivi diretti a contestare l’accertamento dell’esistenza di un comportamento configurante infrazione e le ingiunzioni
di porvi fine e di non reiterarlo
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003
Argomenti delle parti
34
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, il quale dispone che, «[s]e la
[OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o 82 [CE], può obbligare, mediante
decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata». Infatti, contestando
loro di avere violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE a causa della loro partecipazione ad accordi e pratiche concordate
sui mercati del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nel periodo compreso tra il gennaio 1990 e il settembre
2001 per la [OSCURATO:PERSONA], e tra il gennaio 1990 e il novembre 2000 per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di prendere in
considerazione il fatto che l’accordo SEE è entrato in vigore soltanto il 1°gennaio 1994 e che, di conseguenza, prima di tale
data, le disposizioni di tale accordo non trovavano applicazione nei confronti della Finlandia, della Norvegia e della Svezia.
Parimenti, poiché la Finlandia e la Svezia hanno aderito alla Comunità europea soltanto il 1° gennaio 1995, l’art. 81 CE sarebbe
direttamente applicabile soltanto a partire da tale data.
35
Le ricorrenti ritengono peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente ritenuto che un’infrazione nel senso giuridico del
termine, ossia una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE derivante dal loro comportamento, poteva sussistere,
per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, soltanto a partire dal 1° gennaio 1994. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dunque commesso un errore basandosi, da un punto di vista giuridico, sull’esistenza di una violazione che non faceva che intensificarsi.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato alcuna distinzione tra la valutazione materiale del comportamento delle ricorrenti come
intesa unica e continua da gennaio 1990 a settembre 2001, per la [OSCURATO:PERSONA], e da gennaio 1990 a novembre 2000, per la [OSCURATO:PERSONA],
e la valutazione giuridica di tale comportamento come violazione delle regole di concorrenza durante tali due periodi.
36
D’altronde, le ricorrenti ritengono ricevibile il loro motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento
n. 1/2003. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] farebbe valere a torto l’irricevibilità di tale motivo, in quanto esse non invocherebbero
l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nella qualificazione del loro comportamento come intesa unica e continua.
A loro giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato il loro comportamento di intesa unica e continua alla luce dei fatti, cosa
che esse non contestano nell’ambito del presente motivo. Al contrario, l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata conterrebbe
una valutazione giuridica errata in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non era presente sul mercato del filo industriale nei paesi
nordici e, dall’altro, per quanto attiene alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, non potrebbe configurarsi una violazione
delle regole di concorrenza tra gennaio 1990 e dicembre 1993.
37
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, a titolo principale, l’irricevibilità del presente motivo dedotto dalle ricorrenti e contesta, in
subordine, la fondatezza dello stesso.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
38
Il Tribunale ritiene che si debba valutare la fondatezza del motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento
n. 1/2003, senza necessità di esaminarne la ricevibilità.
39
In primo luogo, si deve sottolineare che all’art. 1, n. 1, lett. g) ed h), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] constata
l’esistenza di una violazione, da parte delle ricorrenti, dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE in ragione della
loro partecipazione a pratiche concordate relative ai mercati del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici da gennaio
1990 a settembre 2001, per la [OSCURATO:PERSONA], e da gennaio 1990 a novembre 2000, per la [OSCURATO:PERSONA].
40
È giocoforza constatare che, considerato isolatamente, tale articolo potrebbe lasciar intendere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato
l’esistenza di un’infrazione commessa dalle ricorrenti in ragione della loro partecipazione a pratiche concordate sul mercato
del filo industriale in Finlandia, Norvegia e Svezia, tra gennaio 1990 e dicembre 1993, ossia prima dell’entrata in vigore
dell’accordo SEE. Ebbene, è pacifico che, durante tale periodo, non esisteva alcuna base giuridica che permettesse alla [OSCURATO:PERSONA]
di constatare l’esistenza di una tale infrazione commessa dalle ricorrenti.
41
Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto
interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza della Corte 15 maggio
1997, causa C‑355/95 P, TWD/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2549, punto 21; sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite
T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2267, punto 39).
42
A tale proposito, emerge chiaramente dai punti 246, 295-298 e 331 della decisione impugnata che, nella parte in cui l’intesa
riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, essa ha costituito una violazione delle regole comunitarie e del SEE relative
alla concorrenza soltanto a partire dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore dell’accordo SEE. Pertanto, l’art. 1, n. 1,
lett. g) ed h), della decisione impugnata deve essere letto alla luce di tale motivazione chiara e inequivocabile. Quindi,
si deve considerare che il dispositivo della decisione impugnata deve essere letto nel senso che gli elementi dell’infrazione
unica e continuata, relativi alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, sono venuti ad esistenza soltanto dal 1° gennaio
1994.
43
In secondo luogo, invano le ricorrenti richiamano, in sostanza, una presunta distinzione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella
decisione impugnata, tra la valutazione giuridica di una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, da un
lato, e la valutazione materiale del loro comportamento, ai punti 264‑277 della decisione impugnata, come infrazione unica
e continuata, dall’altro lato. Esse concludono, altrettanto erroneamente, che, dal momento che un’infrazione «nel senso giuridico
del termine» poteva sussistere, per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, solamente a partire dal 1° gennaio
1994, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore nel constatare l’esistenza di un’infrazione che non ha fatto che intensificarsi.
44
In primo luogo, si deve sottolineare che le ricorrenti non hanno affatto messo in discussione il carattere unico e continuato
dell’infrazione sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
45
In seguito, va ricordato che una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche
da una serie di atti oppure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del
fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di
per sé, singolarmente presi, una violazione della detta disposizione (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 81; sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 155).
46
Così, l’infrazione unica e continuata raggruppa frequentemente una serie di atti che si susseguono cronologicamente e che,
di per sé, quando vengono compiuti, possono parimenti costituire un’infrazione alle regole di concorrenza. La particolarità
di tali atti consiste nel fatto che essi sono riconducibili ad una strategia complessiva. È ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato,
in sostanza, ai punti 264-277 della decisione impugnata a proposito dell’intesa che interessa il mercato del filo industriale
nel Benelux e nei paesi nordici.
47
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le considerazioni esposte ai punti precedentemente citati della decisione
impugnata non consistono unicamente in una semplice constatazione di elementi di fatto, ma enunciano ragioni obiettive che
impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’infrazione sul mercato del filo industriale nei paesi nordici ha formato, unitamente
a quella sul mercato del filo industriale nel Benelux, un’infrazione unica e continuata.
48
Il fatto che la base giuridica su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per constatare l’infrazione sui mercati del filo industriale
in Finlandia, in Norvegia e in Svezia sia venuta ad esistenza dopo l’inizio dell’infrazione è priva di rilevanza al riguardo,
dal momento che, come si evince dalla motivazione della decisione impugnata, il comportamento delle ricorrenti su tale mercato
è stato preso in considerazione soltanto a partire dal 1° gennaio 1994.
49
In secondo luogo, la censura, mossa dalla [OSCURATO:PERSONA], relativa al fatto che essa non era presente sul mercato dei paesi nordici,
deve essere respinta. Come è stato ricordato supra al punto 44, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di non rimettere in discussione la
qualificazione di infrazione unica e continuata dell’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
50
Ebbene, risulta dalla giurisprudenza che un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione unica e complessa attraverso comportamenti
ad essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81 CE
e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti
attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa,
quando sia accertato che l’impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può
ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne il rischio (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
45, punto 203; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑15/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1613, punto
73).
51
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta di aver partecipato regolarmente alle riunioni riguardanti il filo industriale sul mercato
dei paesi nordici, né ha messo in discussione l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa era stata attiva su tale mercato
del filo industriale nei paesi nordici prima dell’inizio dell’infrazione unica, non ha negato di aver partecipato agli elementi
costitutivi di un’infrazione relativi al mercato del filo industriale nel Benelux, né, tanto meno, ha contestato che i suddetti
elementi fossero riconducibili ad una strategia complessiva e, pertanto, erano solo alcuni dei componenti dell’infrazione
unica e continuata sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
52
Ne consegue che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata presente sul mercato del filo industriale nei paesi nordici durante
il periodo nel quale è stata commessa l’infrazione unica e continuata non può esimerla dalla propria responsabilità per i
comportamenti posti in essere su tale mercato geografico dalle altre imprese nell’ambito della detta infrazione.
53
D’altronde, nei limiti in cui la censura della [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi nel senso che soltanto le imprese attive in qualità
di concorrenti, dal lato o dell’offerta o della domanda, sul mercato geografico dei paesi nordici possono coordinare i loro
comportamenti in quanto imprese (co)autrici di un’infrazione, si deve sottolineare che un’impresa può violare il divieto previsto
dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere
la concorrenza su un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente
che essa stessa sia attiva su tale mercato rilevante (v., per analogia, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04,
AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1509, punto 122).
54
Alla luce delle constatazioni formulate supra al punto 51, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente negare di essere parimenti responsabile,
in quanto coautrice, della commissione di un’infrazione alle regole della concorrenza per l’intesa relativa al filo industriale
sul mercato dei paesi nordici.
55
Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 deve essere respinto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al carattere ingiustificato delle ingiunzioni di porre fine all’infrazione e di
non reiterare la stessa
Argomenti delle parti
56
[OSCURATO:PERSONA] indica che, all’art. 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alle imprese interessate di porre immediatamente
fine, se non l’avessero già fatto, alle infrazioni accertate e di astenersi, per il futuro, da qualsiasi atto che rientri
nelle infrazioni accertate o da qualsiasi comportamento che abbia un oggetto simile.
57
Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non soltanto essa non è più presente sui mercati interessati dalla decisione impugnata dal
novembre 2000, ma anche che essa ha rinunciato a tutte le attività commerciali limitandosi ormai alla gestione di beni immobili.
Essa ritiene che le ingiunzioni suddette violino il principio di proporzionalità e considera che l’art. 3 della decisione
impugnata sia illegittimo. A suo avviso, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse la possibilità di constatare, senza dover procedere
a verifiche supplementari, la fine delle infrazioni e l’assenza di un rischio di recidiva, la stessa non avrebbe nessun interesse
legittimo a pronunciare un’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, al riguardo, una sentenza della Corte 2 marzo 1983, 7/82, GVL/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punti 24 e segg.).
58
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di questo motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
59
Si deve osservare che, con il presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’art. 3 del dispositivo della decisione
impugnata nella parte in cui la riguarda.
60
Deve rilevarsi che l’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata contiene, di fatto, due ingiunzioni.
61
In un primo momento, tale disposizione esige che le imprese interessate pongano immediatamente fine, se non vi hanno ancora
provveduto, alle infrazioni indicate all’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata. A tal proposito, poiché la [OSCURATO:PERSONA]
non esercitava più attività nel settore del filo industriale al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’argomento
dedotto contro tale disposizione è manifestamente infondato. Infatti, benché essa rientri tra le imprese elencate all’art. 1
della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già posto fine all’infrazione, in seguito alla cessazione delle proprie attività
e, dunque, non era più interessata, di fatto, dall’ingiunzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20
aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 1247). Tale circostanza rende inoltre inoperante l’argomento,
addotto a tal riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4451, punto 196).
62
In un secondo momento, l’art. 3 della decisione impugnata esige che le imprese elencate all’art. 1 si astengano d’ora in poi
dal reiterare atti o comportamenti descritti all’art. 1 e dall’adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente.
63
Si deve rammentare che l’applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 può comportare il divieto di persistere
in talune attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata accertata, ma anche quello di tenere in futuro un
comportamento analogo. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato
e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., per analogia, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95,
T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95,
T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 4704 e 4705, e giurisprudenza
ivi citata). Inoltre, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare ingiunzioni deve essere esercitato in funzione della natura
dell’infrazione accertata (sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punto 45; sentenze del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T‑228/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2969, punto 298, e 12 dicembre 2000, causa T‑128/98, Aéroports de Paris/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3929,
punto 82).
64
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, all’art. 1 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altre imprese,
aveva violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE, partecipando, per giunta per un periodo molto lungo, ad accordi e
pratiche concertate nel settore del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nell’ambito dei quali essa e le altre
imprese avevano convenuto di fissare i futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni
e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché di evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio
del fornitore abituale e a spartirsi i clienti. [OSCURATO:PERSONA] non contesta le osservazioni formulate in proposito nella decisione
impugnata.
65
Ciò considerato, ingiungendo alle imprese interessate di astenersi per il futuro, nell’ambito del mercato del filo industriale
nel Benelux e nei paesi nordici, da ogni misura avente un simile oggetto o effetto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha travalicato i poteri
conferitile dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto
61 supra, punto 199).
66
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non svolgesse più attività nel settore del filo industriale alla data dell’adozione della decisione
impugnata non può mettere in discussione tale conclusione. Infatti, un’ingiunzione come quella di cui trattasi è, per sua
natura, preventiva e non dipende dalla situazione delle imprese interessate al momento dell’adozione della decisione impugnata.
67
A fortiori, la [OSCURATO:PERSONA] poteva correttamente inserire tale ingiunzione nel dispositivo della decisione impugnata dato che
la [OSCURATO:PERSONA] non si era impegnata a non reiterare il suo comportamento anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 678).
68
Per di più, la sentenza GVL/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 57, richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente nel caso di specie.
Infatti, oltre al fatto che le circostanze di tale procedimento sono diverse rispetto a quelle del caso di specie, ai punti
60‑67 supra è stato dimostrato, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non era interessata dall’ingiunzione di porre immediatamente fine
alle infrazioni di cui all’art. 1 della decisione impugnata e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse perfettamente
legittimo a ingiungere di astenersi, per il futuro, da qualsiasi atto rientrante nelle infrazioni accertate o da qualsiasi
comportamento avente un oggetto simile.
69
Per tutte queste ragioni, il presente motivo dev’essere respinto.
2.
Sui motivi diretti a contestare l’ammenda e il suo importo
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al superamento della soglia del 10% del fatturato
Argomenti delle parti
70
Dopo aver indicato che essa aveva cessato le proprie attività commerciali relative al filo industriale nel novembre 2000,
la [OSCURATO:PERSONA] contesta innanzitutto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato il suo calcolo dell’importo massimo del 10% del fatturato
su quello realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ques’ultima impresa avrebbe proseguito soltanto una parte delle sue attività
e non sarebbe sottoposta al suo controllo. Soltanto il volume di affari della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque determinante. Dal momento
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha registrato più alcun fatturato dal 2001, non potrebbe più esserle inflitta nessuna ammenda ai sensi dell’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, il regolamento n. 1/2003 si riferirebbe al fatturato totale dell’ultimo esercizio
sociale precedente all’adozione della decisione. Il fatto di collegare l’ammenda a quest’ultimo fatturato permetterebbe di
prendere in considerazione l’importanza e l’influenza dell’impresa sul mercato. Pertanto, sarebbe la situazione attuale delle
imprese in relazione al loro fatturato ad essere determinante. Un’impresa che non realizza più alcun fatturato non avrebbe
influenza sul mercato e, di conseguenza, non potrebbero più esserle inflitte ammende.
71
Essa osserva, in seguito, che la sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑33/02, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4973), fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretata nel senso che è possibile prendere in considerazione
un fatturato diverso da quello dell’esercizio sociale completo precedente all’adozione della decisione qualora l’impresa interessata
abbia cessato le proprie attività commerciali o abbia occultato il proprio fatturato per evitare l’imposizione di una pesante
ammenda. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le proprie attività sono
state vendute l’anno precedente agli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], in seguito al degradarsi della propria situazione concorrenziale.
72
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la sua attività commerciale nell’ambito di
un acquisto di attivi (asset deal) e che, pertanto, gli utili legati all’attività acquisita sarebbero dovuti passare alla
[OSCURATO:PERSONA] e aumentare il suo fatturato da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003. Inoltre, essa fa valere che la vendita delle proprie attività alla [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta una semplice riorganizzazione
interna all’impresa.
73
Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano trasmesso soltanto un documento in risposta alla comunicazione degli addebiti si
spiegherebbe con la circostanza che le attività del filo industriale sono state riprese dalla [OSCURATO:PERSONA] e che il presidente
del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] successivamente
a tale operazione. Tuttavia, ciò non inciderebbe in alcun modo sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e che
quest’ultima non è divenuta azionista della prima.
74
[OSCURATO:PERSONA] osserva che tale motivo è inconferente in quanto, benché l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fosse esatto, essa avrebbe
determinato l’importo massimo dell’ammenda prendendo in considerazione il fatturato dell’esercizio sociale precedente, come
già avrebbe fatto in altri procedimenti. Ebbene, essa constata che il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 1999 era
di EUR 4,5 milioni e che l’ammenda di importo pari a EUR 0,174 milioni non supera affatto la soglia del 10% di tale fatturato.
75
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere innanzitutto che, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato, nel novembre 2000, le
attività della [OSCURATO:PERSONA] interessate dall’intesa sul mercato del filo industriale, essa ha tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
è stata coinvolta nell’infrazione sanzionata per dieci anni e ha ritenuto che, dopo la vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle
proprie attività commerciali, il fatto di continuare a esistere giuridicamente sotto forma di una «scatola vuota» rappresenterebbe
una manovra attuata con lo scopo specifico di sfuggire alle sanzioni inflitte per violazione delle regole di concorrenza.
Essa osserva, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la giurisprudenza secondo cui è la persona fisica o giuridica che dirigeva
l’impresa interessata al momento dell’infrazione a rispondere della stessa. Essa aggiunge che, dal momento che il presidente
del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] era presente in seno al direttorio della [OSCURATO:PERSONA] e che quindi esso disponeva
di conoscenze precise sulla partecipazione delle due imprese all’intesa, le ragioni della decisione di tenere in vita la [OSCURATO:PERSONA]
possono essere facilmente comprese.
76
[OSCURATO:PERSONA] ritiene in seguito che l’interpretazione dell’art. 23, n. 2, secondo periodo, del regolamento n. 1/2003 effettuata
dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia compatibile con il principio dell’effetto utile, in quanto essa permette alle imprese di aggirare le
proprie responsabilità ricorrendo a riorganizzazioni puramente interne. Un tale approccio sarebbe stato adottato dal Tribunale
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71.
77
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli stretti legami esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si evincerebbero dalla redazione
di una risposta comune alla comunicazione degli addebiti e dall’affidamento della difesa dinanzi al Tribunale agli stessi
avvocati.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
78
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere
alle imprese ammende che non superino il 10% del fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente all’adozione
della decisione. Tale tetto massimo del 10% mira ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa
e, in particolare, che vengano inflitte ammende che prevedibilmente le imprese non saranno in grado di pagare. Posto che solo
il fatturato complessivo può effettivamente dare un’indicazione approssimativa in proposito, è opportuno intendere questa
percentuale come riferita al fatturato complessivo (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique
diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 119).
79
Si deve anche sottolineare che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 mirano
a conferire alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di infliggere ammende al fine di consentirle di adempiere il compito di sorveglianza
conferitole dal diritto comunitario (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 78, punto
105, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 105). Tale compito comprende quello di indagare e reprimere le singole infrazioni nonché il dovere
di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare
in questo senso il comportamento delle imprese. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve provvedere affinché le ammende abbiano
carattere dissuasivo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 105 e
106).
80
Occorre peraltro rilevare che per «esercizio sociale precedente», di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, si intende, in linea di principio, l’ultimo esercizio completo di ciascuna
impresa interessata alla data di adozione della decisione (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punto 32).
81
Nel caso di specie, poiché la decisione impugnata datava 14 settembre 2005, l’esercizio sociale precedente era quello compreso
tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005. Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie attività nel settore del
filo industriale nel novembre 2000. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al momento dell’adozione della decisione impugnata,
di non disporre, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], di un fatturato rappresentante un’attività economica esercitata dalla stessa
in occasione dell’esercizio sociale precedente. Inoltre, basandosi, al punto 383 della decisione impugnata, sull’asserita
esistenza di un legame da società madre a controllata tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla cessione delle attività
relative al filo industriale da parte della seconda a favore della prima, essa ha ritenuto di applicare il tetto massimo del
10% sulla scorta del volume di affari della [OSCURATO:PERSONA].
82
Si devono distinguere due aspetti dei motivi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA]: da un lato, la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di considerare
il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, l’omessa considerazione del suo fatturato relativo all’esercizio sociale
conclusosi il 30 giugno 2005, sebbene quest’ultimo fosse pari a zero.
83
Per quanto attiene al primo aspetto dei motivi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto
erroneamente riferimento al fatturato della [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare il tetto massimo del 10% del fatturato da non
superare al momento del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
84
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a riprendere, nel novembre 2000, le attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore del filo industriale.
In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che tale cessione di attività è avvenuta in due modi, ovvero, da un lato, mediante un contratto
di trasferimento di attivi, quali magazzini e macchinari, concluso in Svizzera e, dall’altro lato, attraverso la vendita di
azioni in Germania.
85
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, in udienza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto assorbito la [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, la
prima non era divenuta proprietaria della seconda. La cessione delle attività relative al filo industriale non ha quindi inciso
sull’indipendenza giuridica ed economica della [OSCURATO:PERSONA].
86
Gli argomenti basati sul fatto che il presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] è divenuto membro del direttorio
della [OSCURATO:PERSONA], che tali due imprese consultino lo stesso avvocato e presentino una risposta comune alla comunicazione degli
addebiti non possono, nel caso di specie, giustificare da soli la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di un
legame da società madre a controllata tra le due imprese.
87
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato in che misura le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], alla propria richiesta
di informazioni relativa alla sua cessione di attività e ai suoi legami con la [OSCURATO:PERSONA], l’avrebbero indotta in errore.
88
Ne deriva che, riferendosi al volume di affari della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione le cui
conseguenze saranno dedotte successivamente ai punti 104 e segg.
89
Per quanto attiene al secondo aspetto dei motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’omessa considerazione del suo fatturato
pari a zero risultante dalla sua asserita attività economica nell’anno precedente l’adozione della decisione impugnata, esso
comporta l’esame di come la [OSCURATO:PERSONA] debba definire la nozione di «esercizio sociale precedente» nei casi in cui cambiamenti
sostanziali, relativi alla situazione economica dell’impresa interessata, siano intervenuti tra la fine del periodo durante
il quale l’infrazione è stata commessa e la data di adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge l’ammenda.
90
Quanto a detta nozione di «esercizio sociale precedente», occorre rilevare come da una giurisprudenza consolidata emerga che,
ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa,
ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (v. sentenze della Corte
7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4983, punto 41; 1º marzo 2007, causa C‑391/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1793,
punto 20, nonché 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 80, punto 21).
91
Al riguardo, come è stato ricordato supra al punto 79, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003 hanno lo scopo di conferire alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di infliggere ammende al fine di consentirle di adempiere
il compito di sorveglianza attribuitole dal diritto comunitario. Questo compito comprende, in particolare, le funzioni di
reprimere comportamenti illeciti come pure di prevenire il loro ripetersi (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69,
ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 173).
92
Occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003,
la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto della gravità e della durata dell’infrazione in questione.
93
Relativamente a tali elementi, il limite inerente al fatturato previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 mira ad evitare che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] siano sproporzionate
rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 78, punto 119).
94
Da quanto precede risulta che, ai fini della definizione della nozione di «esercizio sociale precedente», la [OSCURATO:PERSONA] deve
valutare, per ciascun caso di specie e alla luce del contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto
dal regolamento n. 17 e dal regolamento n. 1/2003, l’impatto che vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto in
particolare di un fatturato che rifletta la reale situazione economica della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione
(v. sentenza 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 80, punto 25).
95
Tuttavia, tanto dagli obiettivi del sistema nel quale si inseriscono l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2,
secondo comma, del regolamento n. 1/2003, quanto dalla giurisprudenza citata supra al punto 80, risulta che l’applicazione
del tetto massimo del 10% presuppone, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale
che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività
economica normale durante un periodo di dodici mesi (v. sentenza 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 71, punto 38).
96
Così, se l’esercizio sociale si è concluso prima dell’adozione della decisione, ma i conti annuali dell’impresa in questione
non sono ancora stati predisposti ovvero non sono ancora stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è legittimata, e
perfino obbligata, a fare ricorso al fatturato realizzato nel corso di un esercizio sociale antecedente al fine di applicare
l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Allo stesso modo, se,
a causa di una riorganizzazione o di una modifica delle pratiche contabili, un’impresa ha elaborato, per l’esercizio sociale
precedente, conti riferiti ad un periodo inferiore a dodici mesi, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad utilizzare il fatturato
realizzato nel corso di un esercizio completo antecedente al fine di applicare le dette disposizioni (v. sentenza 29 novembre
2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 71, punto 39). Lo stesso dicasi se un’impresa non ha esercitato
alcuna attività economica nel corso dell’esercizio sociale precedente e la [OSCURATO:PERSONA] non dispone dunque di un fatturato
che rappresenti un’attività economica esercitata dalla stessa nel corso del detto esercizio. Infatti, il fatturato per tale
periodo non fornisce alcuna indicazione in merito all’importanza dell’impresa suddetta in contrasto con quanto richiesto dalla
giurisprudenza e, pertanto, non può servire quale base per la determinazione del tetto massimo previsto dall’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 71, punto 42).
97
Occorre altresì ricordare che si evince dalla sentenza 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 71 (punto 49), applicabile per analogia al caso di specie, che, anche in un normale esercizio di attività economiche,
il fatturato di un’impresa potrebbe ridursi in maniera rilevante, e perfino sostanziale, rispetto agli anni precedenti, per
ragioni di varia natura, quali un difficile contesto economico, una crisi nel settore di cui trattasi, un sinistro o uno sciopero.
Tuttavia, qualora un’impresa abbia di fatto realizzato un fatturato nel corso di un esercizio completo durante il quale sono
state esercitate attività economiche, ancorché ridotte, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di tale fatturato al fine di determinare
il tetto massimo previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto,
quanto meno nelle situazioni in cui non vi siano elementi per ritenere che un’impresa abbia cessato le proprie attività commerciali
od occultato il proprio fatturato per evitare l’imposizione di una pesante ammenda, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia
obbligata a fissare il limite massimo dell’ammenda con riferimento al fatturato più recente rispecchiante un anno completo
di attività economica (sentenza 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 71, punto
49).
98
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe affatto dimostrato che la stessa avrebbe occultato il proprio fatturato e quindi
avrebbe erroneamente applicato la deroga al principio della considerazione del fatturato dell’ultimo esercizio sociale. Tuttavia,
come precisato in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non addebita affatto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver agito abusivamente al fine di evitare l’imposizione
di un’ingente ammenda, ma si limita a constatare che, di fatto, essa ha cessato la propria attività ed esiste, quindi, come
una «scatola vuota».
99
Nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che dal 2001 essa si limitava a gestire immobili e ha sottolineato di non aver più
realizzato fatturato successivamente. Di conseguenza, si deve osservare che non ha neanche realizzato fatturato nel corso
dell’esercizio sociale completo precedente alla decisione impugnata, vale a dire quello del periodo che va dal 1° luglio 2004
al 30 giugno 2005. Interrogata in udienza sulla natura esatta delle proprie attività, la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito quanto già affermato
in merito all’esercizio dell’attività di gestione di immobili di cui essa era rimasta proprietaria. Essa ha precisato che
il suo parco immobiliare era composto da immobili un tempo occupati dalla propria attività relativa al filo industriale e
oramai vuoti dopo la cessione della detta attività alla [OSCURATO:PERSONA] nonché da alloggi affittati a ex dipendenti. Essa ha fatto
valere che gli stessi potranno essere utilizzati a fini locativi e che saranno fatti investimenti in tal senso. Essa ha altresì
riferito in merito a un piano di sviluppo elaborato insieme alle autorità locali. Infine, essa ha ammesso che, dopo la cessazione
delle sue attività sul mercato del filo industriale, essa non contava più alcun dipendente.
100
Se è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad esistere giuridicamente dopo la cessione delle proprie attività alla [OSCURATO:PERSONA],
si deve constatare che seri indizi, quali un fatturato pari a zero per molti anni, l’assenza di dipendenti o ancora l’assenza
di prove concrete di uno sfruttamento dei propri immobili ovvero di progetti di investimenti finalizzati allo sfruttamento
degli stessi, consentono di presumere che, in particolare tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia continuato
ad esercitare un’attività economica normale ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata.
101
Le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue difese scritte e in occasione dell’udienza sono rimaste vaghe e non hanno dunque
permesso al Tribunale di constatare l’esistenza di un’«attività economica normale». Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il
contenuto dell’estratto di un documento contenente una sintesi economica della propria situazione, letto dalla [OSCURATO:PERSONA]
in udienza, dal quale risultano un fatturato e profitti pari a zero e l’assenza di dipendenti, e non nega che tale era la
situazione in particolare nel periodo successivo alla cessione delle proprie attività connesse al filo industriale alla [OSCURATO:PERSONA]
fino al 30 giugno 2005.
102
A tal riguardo, e contrariamente a quanto affermato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che un consiglio di amministrazione
e un gestore si occupino del piano di sviluppo della società, la cui reale esistenza, inoltre, non è dimostrata, non può essere
ritenuto una prova determinante dell’esistenza di un’attività economica normale di tale società quale intesa dal Tribunale
nella sentenza 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71.
103
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a prendere in considerazione il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] precedente a
quello dell’esercizio conclusosi il 30 giugno 2005.
104
Per quanto attiene alle conseguenze dell’errore di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’essersi riferita
al fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], si deve stabilire se esso sia tale da giustificare, a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA], la
riduzione dell’importo dell’ammenda, se non addirittura il suo annullamento da parte del giudice comunitario.
105
Sul punto va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, sia competente sotto un duplice profilo. Per
un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell’art. 230 CE (sentenza della Corte 16 novembre
2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10101, punti 53 e 54).
106
Per altro verso, il Tribunale ha competenza per valutare, nell’ambito della sua competenza anche di merito riconosciutagli
dall’art. 229 CE, dall’art. 17 del regolamento n. 17 e dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, l’adeguatezza dell’importo
delle ammende. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi
di informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo di motivazione ex
art. 253 CE (sentenza SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 105, punto 55).
107
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, nell’esercizio del suo sindacato anche di merito, che non si debba fare riferimento
al fatturato della [OSCURATO:PERSONA], bensì a quello della [OSCURATO:PERSONA].
108
Per le ragioni sopra esposte e alla luce della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra ai punti
71 e 80), l’ultimo fatturato della [OSCURATO:PERSONA] risultante dalle sue attività economiche reali, al quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto riferirsi, è quello che emerge dall’esercizio sociale compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000. Si evince
dal punto 76 della decisione impugnata che tale fatturato si elevava a EUR 4,5 milioni. L’importo dell’ammenda inflitta dalla
[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è pari a EUR 205 000 e non supera affatto il 10% di tale fatturato.
109
Inoltre, si deve osservare che, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la soluzione subordinata, consistente nel riferirsi
al proprio fatturato dell’esercizio sociale conclusosi il 30 giugno 2000, sarebbe inammissibile in quanto essa condurrebbe
a prendere in considerazione il proprio fatturato due volte. Infatti, dal momento che le attività della [OSCURATO:PERSONA] relative al
filo industriale sono state riprese dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatturato generato da tali attività sarebbe stato già preso in considerazione
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tale argomento era
nuovo e che, pertanto, andava respinto.
110
Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto in quanto privo di fondamento.
111
Infatti, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel sostenere che la soluzione subordinata porterebbe a imputare alla [OSCURATO:PERSONA] il
fatturato già imputato alla [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, il Tribunale ritiene che l’unica questione che si pone, nel caso di specie,
sia quella di conoscere il fatturato rilevante da prendere in considerazione per il calcolo del tetto massimo del 10% dell’ammenda
inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Come indicato in precedenza, l’unico fatturato ammissibile a tal fine è quello di EUR 4,5 milioni relativo
all’esercizio sociale della [OSCURATO:PERSONA] relativo al periodo 1° luglio 1999 ‑ 30 giugno 2000.
112
Supponendo che si debba ammettere che, in tale fase del calcolo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], tale soluzione
porti a imputare due volte il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], bisognerebbe considerare che l’illegittimità è stata commessa a danno
della [OSCURATO:PERSONA]. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe quindi, in realtà, a invitare il Tribunale a una verifica della legittimità
dell’importo dell’ammenda fissata per la [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi di un diritto ad agire a tal riguardo.
Infatti, se un destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito
dei soli elementi della decisione che riguardano tale destinatario. Invece, quelli riguardanti altri destinatari, che non
sono stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenza
della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5363, punto 53).
113
Alla luce di tali considerazioni, il motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 deve essere respinto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente a un’erronea valutazione della gravità dell’infrazione con riferimento
ai suoi effetti
Argomenti delle parti
114
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»)
e a una prassi decisionale costante, la valutazione della gravità dell’infrazione dipende espressamente dall’impatto concreto
dell’infrazione sul mercato. Il principio di proporzionalità obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione tale
impatto in occasione della valutazione della gravità dell’infrazione. Le ricorrenti precisano che, con tale censura, esse
non intendono contestare l’infrazione in quanto tale, ma mirano a mettere in discussione la sua classificazione nella categoria
delle infrazioni molto gravi.
115
In secondo luogo, le ricorrenti considerano la questione dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato e concludono ritenendo
tale impatto inesistente. Esse ritengono pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse richiamarsi ad esso per qualificare come
molto grave l’infrazione. Se esse ammettono che gli aumenti dei prezzi figuranti sui listini decisi nel corso delle riunioni
sono stati attuati per lo più dalle diverse imprese, tuttavia, esse ritengono che tali aumenti di prezzo non abbiano determinato
un aumento dei prezzi netti reali. Le osservazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 4.1.4 della decisione impugnata non
consentirebbero di concludere nel senso di un tale impatto. Per le imprese, il fatto di riunirsi per un periodo di undici
anni non basterebbe, da solo, a concludere che gli aumenti dei prezzi hanno avuto un’influenza sui prezzi netti. Le ricorrenti
ritengono, infatti, di aver fornito la prova che le riunioni avevano principalmente lo scopo di effettuare uno scambio legale
di informazioni. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ammetterebbe di non disporre di prove per dimostrare l’esistenza di un impatto
concreto.
116
A causa delle particolarità della determinazione dei prezzi nel settore del filo industriale – ai clienti non viene quasi
mai fatturato il prezzo che risulta dai listini –, le ricorrenti ritengono che l’attuazione dell’accordo non consenta assolutamente,
nel caso di specie, di concludere nel senso di ritenere esistente un impatto concreto sul mercato. Al contrario, i prezzi
medi reali del mercato non avrebbero subìto un’evoluzione e sarebbero persino diminuiti.
117
In terzo luogo, le ricorrenti, riferendosi alla circostanza che l’infrazione non ha avuto un impatto concreto sui prezzi medi
reali, fanno valere che l’infrazione, individualmente considerata, non avrebbe dovuto essere qualificata come molto grave
e osservano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere loro il beneficio di tale circostanza.
118
Quanto alla notevole differenza di dimensioni tra le imprese interessate e al fatturato modesto realizzato sul mercato interessato,
le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare, quale circostanza a favore, ai sensi del punto 1 A
degli orientamenti, il fatto che l’infrazione non ha realmente inciso sui loro prezzi netti.
119
Esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi limitata a confrontare l’importanza relativa delle imprese sul mercato basandosi
sul loro fatturato e di aver considerato solo la capacità economica astratta delle varie imprese a influenzare la concorrenza
e non anche l’impatto concreto del comportamento delle varie imprese sui prezzi netti.
120
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] una partecipazione alle infrazioni sul mercato
del filo industriale nei paesi nordici, mentre la stessa non avrebbe mai esercitato attività sul mercato del filo industriale
in tali paesi.
121
[OSCURATO:PERSONA] chiede che tale motivo venga respinto.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
122
In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto attiene alla valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale,
gli orientamenti affermano, al punto 1 A, primo e secondo paragrafo, quanto segue:
«Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando
sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni
gravi e infrazioni molto gravi».
123
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato i seguenti tre elementi:
– l’infrazione di cui trattasi è consistita essenzialmente nello scambio di informazioni sensibili sui listini dei prezzi e/o
sui prezzi imposti ai singoli clienti, nel concordare gli aumenti di prezzo e/o gli obiettivi di prezzo e nell’evitare di
farsi concorrenza sui prezzi a vantaggio del fornitore abituale, costituendo tali pratiche, per loro stessa natura, il tipo
di infrazione più grave alle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE (decisione impugnata,
punto345);
– gli accordi collusivi sono stati attuati e hanno avuto un impatto sul mercato SEE per il prodotto considerato, ma tale impatto
non può essere misurato con precisione (decisione impugnata, punto 351);
– il cartello era esteso a più parti dell’accordo SEE, vale a dire il Benelux e i paesi nordici (decisione impugnata, punto
352).
124
La conclusione della [OSCURATO:PERSONA] è così redatta (decisione impugnata, punto 353):
«Tenuto conto di tutti questi fattori, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le imprese oggetto della [decisione impugnata] abbiano commesso
un’infrazione molto grave all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE».
125
Le ricorrenti contestano il carattere molto grave dell’infrazione, da un lato, adducendo che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel
senso che esiste un impatto concreto sul mercato senza tuttavia poterlo dimostrare e, dall’altro, sostenendo che non c’è stato
alcun impatto sui prezzi netti o, almeno, alcun impatto concreto sui prezzi medi reali.
126
In primo luogo, si deve ricordare che, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] si deve
riferire al gioco della concorrenza che avrebbe normalmente avuto luogo in assenza dell’infrazione (sentenza del Tribunale
8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2567, punto 165; v., in tal
senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punto 235, nonché
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 67, punto 645).
127
Nella specie, si deve rilevare che l’attuazione dell’intesa non è affatto messa in discussione dalle ricorrenti. Al contrario,
si ricava dal punto 40 dell’atto introduttivo della [OSCURATO:PERSONA] e dal punto 46 dell’atto introduttivo della [OSCURATO:PERSONA] che esse
hanno «espressamente riconosciuto tanto nella risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nell’ambito della ricostruzione
dei fatti contenuta [nei detti atti introduttivi]» che «gli aumenti dei prezzi, che figuravano sui listini decisi nel corso
delle riunioni, sono stati attuati, quasi sempre, dalle varie imprese».
128
Per quel che riguarda un’intesa sui prezzi, è legittimo che la [OSCURATO:PERSONA] desuma che l’infrazione abbia prodotto effetti
dal fatto che i membri dell’intesa hanno adottato provvedimenti per applicare i prezzi concordati, per esempio aumentando
i prezzi da catalogo che vengono utilizzati come base per il calcolo dei prezzi reali, rinunciando alle riduzioni, aumentando
i prezzi speciali ed esercitando una pressione, attraverso le denuncie, sull’impresa che violi l’accordo consistente nel non
farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale. Infatti, per concludere nel senso dell’esistenza di un impatto
sul mercato, è sufficiente che i prezzi concordati siano serviti come base per la fissazione dei prezzi di transazione individuali,
limitando in tal modo il margine di negoziazione dei clienti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 126, punto 166; v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
61, punti 743-745).
129
Per contro, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], una volta stabilita l’attuazione di un’intesa, dimostri sistematicamente
che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione
superiore a quello che sarebbe prevalso in assenza dell’intesa (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto
348; v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punti 743-745). Sarebbe
peraltro sproporzionato esigere una siffatta dimostrazione che assorbirebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe
necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere
verificata dal giudice e la cui infallibilità non è affatto dimostrata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 126, punto 167).
130
Infatti, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto ciò che era
in loro potere per dare un effetto concreto alle proprie intenzioni. Ciò che si è verificato in seguito, a livello dei prezzi
di mercato effettivamente realizzati, poteva essere influenzato da altri fattori, fuori dal controllo dei membri dell’intesa.
I membri dell’intesa non possono addurre a proprio vantaggio, presentandoli come elementi atti a giustificare una riduzione
dell’ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 126, punto 168).
131
Inoltre, al punto 4.1.4 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha elencato una serie di indizi concreti e credibili diretti
a dimostrare che l’intesa aveva avuto un impatto concreto sul mercato. A tal riguardo, si deve convenire con le osservazioni
della [OSCURATO:PERSONA], al punto 164 della decisione impugnata, secondo cui gli aumenti dei prezzi da catalogo, confermati inoltre
dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], avrebbero generato aumenti dei prezzi netti per alcuni piccoli clienti, generalmente dotati di un
potere di negoziazione più debole. In seguito, si deve approvare la constatazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 165 della
decisione impugnata, secondo cui gli aumenti dei prezzi da catalogo avrebbero potuto influenzare altresì il livello dei prezzi
reali applicati ai grossi clienti nella misura in cui tali prezzi da catalogo erano serviti da punto di partenza per le negoziazioni
con tali clienti. Infine, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che alcune imprese avrebbero aumentato effettivamente
i prezzi speciali e avrebbero rinunciato alle riduzioni tendono a confermare che l’infrazione ha avuto un impatto concreto
sul mercato interessato.
132
Da tali considerazioni e dalla constatazione che l'intesa è durata più di undici anni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto
legittimamente concludere nel senso dell’esistenza di un impatto concreto sul mercato.
133
In secondo luogo, per quanto attiene agli argomenti relativi, da un lato, all’assenza di impatto concreto dell’intesa sui
prezzi medi reali delle ricorrenti e, dall’altro, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai esercitato le proprie attività sul
mercato del filo industriale nei paesi nordici, essi riguardano il comportamento proprio di tali due imprese e non possono,
pertanto, essere accolti. Infatti, il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver adottato è privo di rilevanza
ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato. Soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo insieme
devono essere presi in considerazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, punto 152, e sentenza
del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 342).
134
Quindi, la presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del comportamento configurante infrazione della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza interviene per valutare la singola situazione di tali imprese, ma non può avere alcuna incidenza
sulla classificazione dell’infrazione nella categoria delle infrazioni «molto gravi».
135
Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai esercitato attività sul mercato del filo industriale nei paesi nordici non è
pertinente. Come è stato ricordato supra al punto 51, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto messo in discussione il carattere unico e continuato
dell’infrazione sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
136
Quanto all’indizio relativo all’impatto dell’intesa sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 166 della decisione impugnata, relativo
alla lunga durata dell’infrazione, occorre rilevare che, poiché le pratiche contestate sono durate almeno undici anni, è poco
probabile che, all’epoca, i produttori abbiano ritenuto che esse fossero totalmente prive di efficacia e di utilità (v., in
tal senso, sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto 748, e 29 novembre
2005, causa T‑64/02, Heubach/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5137, punto 130).
137
Si deve infine rilevare che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione non hanno lo stesso rilievo nell’ambito
dell’esame globale. La natura dell’infrazione ha un ruolo di primaria importanza, in particolare, nel caratterizzare le infrazioni
come «molto gravi». Al riguardo, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi fornita dagli orientamenti emerge che gli
accordi o le pratiche concordate dirette in particolare, come nel caso in esame, alla fissazione dei prezzi possono comportare,
sulla sola base della loro natura, la qualifica di «molto gravi», senza che occorra valutare tali comportamenti in funzione
di un’incidenza o di un’estensione geografica particolare. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, se nella descrizione
delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune,
in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato
o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02
a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punto 178; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 150; Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto 345, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 126, punto 171).
138
Nel caso in esame si evince dai fatti descritti nella parte I della decisione impugnata, nonché dai punti 345 e 346 della
stessa, che l’infrazione è stata, per sua stessa natura, un’infrazione molto grave. Ne deriva che, sul solo fondamento della
natura dell’infrazione, la qualifica di «molto grave» della stessa risulta appropriata.
139
Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo relativo all’erronea qualificazione dell’infrazione con riferimento ai
suoi effetti deve essere respinto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’erronea valutazione della durata dell’infrazione
Argomenti delle parti
140
Tale motivo è fondato su varie censure.
141
In primo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato in modo automatico un aumento all’importo di partenza
pari al 10% per anno di infrazione, laddove tale percentuale costituisce solo il limite massimo previsto dagli orientamenti
per le infrazioni di lunga durata e non la regola. Infatti, gli orientamenti non prevedrebbero che la [OSCURATO:PERSONA] debba maggiorare
automaticamente l’importo di partenza attraverso un importo addizionale pari alla percentuale determinata per ogni anno di
infrazione, ma conferirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe
avvalsa di tale potere né con riferimento al principio stesso della maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda in
funzione della durata, né relativamente al valore di tale maggiorazione.
142
In secondo luogo, l’aumento del 5% applicato alle ammende inflitte alle ricorrenti rispettivamente per i nove mesi di infrazione
commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e per i dieci mesi di infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 sarebbe in contraddizione
con il chiaro tenore letterale del punto 1 B degli orientamenti, dal momento che questi ultimi prevedono una maggiorazione
soltanto per gli anni interi. Del resto, la concezione della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo non troverebbe conferma nella giurisprudenza.
143
In terzo luogo, gli aumenti forfetari del 115% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 105% per la [OSCURATO:PERSONA] sugli importi di partenza delle ammende
inflitte a queste due imprese sarebbero illegittimi, dal momento che essi sarebbero stati calcolati in modo uniforme per tutti
i paesi interessati dall’infrazione senza considerare la durata reale delle infrazioni. Infatti, è vero che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe ritenuto che il Benelux e i paesi nordici, pur rappresentando due mercati distinti, dovevano essere considerati allo
stesso modo, poiché essi sarebbero stati oggetto di discussione negli stessi giorni e poiché vi avrebbero partecipato le stesse
imprese. [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che essa non è mai stata presente sul mercato del filo industriale nei paesi nordici e
che, pertanto, essa non ha partecipato alle infrazioni relative a tali paesi. Inoltre, le ricorrenti ricordano che l’accordo
SEE è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1994 e che, dal momento che gli accordi interessavano anche la Finlandia, la Norvegia
e la Svezia, prima di detta data essi non violavano né l’art. 81 CE né l’art. 53 dell’accordo SEE. Esse concludono che la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenerne conto nell’ambito della valutazione della durata dell’infrazione.
144
Le ricorrenti affermano quindi che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di distinguere l’elemento materiale costitutivo delle violazioni
del diritto della concorrenza, rispettivamente da gennaio 1990 a settembre 2001 con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e da gennaio
1990 a novembre 2000 con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], nel senso di un atto illecito unico o continuato, da un lato, e la valutazione
giuridica di tale fatto quale violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, dall’altro lato.
145
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, pertanto, effettuare concretamente un calcolo differenziato dell’importo
di partenza dell’ammenda prendendo in considerazione la parte di fatturato realizzato sul mercato del filo industriale nel
Benelux e in Danimarca, da un lato, e di quella realizzata sul mercato del filo industriale in Finlandia, in Norvegia e in
Svezia, dall’altro. In questo modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto due frazioni dell’importo di partenza, cui applicare successivamente
una percentuale diversa in funzione della durata dell’infrazione nei due gruppi di paesi, e cioè il 115% sulla frazione dell’importo
di partenza relativo alla parte dell’infrazione che interessa il Benelux e la Danimarca e il 75% su quella dell’importo di
partenza relativo alla parte dell’infrazione che interessa la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.
146
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
147
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la durata dell’infrazione
rappresenta uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere
alle imprese resesi responsabili di aver violato le regole di concorrenza.
148
Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono fra le infrazioni di breve
durata (in genere inferiore ad un anno), per le quali l’importo di partenza considerato per la gravità non dovrebbe essere
aumentato, le infrazioni di media durata (in genere da uno a cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato
del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in genere oltre i cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato per
ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo comma).
149
Emerge dai punti 359 e 360 della decisione impugnata, il cui contenuto non è contestato dalle ricorrenti, che le stesse hanno
partecipato all’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, rispettivamente da gennaio 1990 a
settembre 2001 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire per un periodo di infrazione di 11 anni e 9 mesi, e da gennaio
1990 a novembre 2000 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire per un periodo di infrazione di 10 anni e 10 mesi. Entrambi
tali periodi corrispondono a un’infrazione di lunga durata. Di conseguenza, l’importo di partenza della loro ammenda è stato
maggiorato rispettivamente del 115% e del 105% a causa della durata dell’infrazione.
150
Per quel che riguarda, in primo luogo, l’addebito che le ricorrenti muovono alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato automaticamente
il tasso massimo del 10% annuo, si deve ricordare che il punto 1 B, primo comma, terzo trattino, degli orientamenti non stabilisce
una maggiorazione automatica del 10% annuo per le infrazioni di durata media, ma lascia al riguardo un potere discrezionale
alla [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del Tribunale Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto 396, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03,
BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333, punto 362).
151
Nel caso di specie, emerge dal precedente punto 149 che la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato le regole che si era imposta negli orientamenti
in occasione dell’aumento dell’importo delle ammende determinato dalla gravità dell’infrazione, in funzione della sua durata.
Considerando le effettive circostanze di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un manifesto errore di valutazione maggiorando
l’ammenda del 10% per ogni anno di infrazione.
152
In secondo luogo, la censura relativa all’aumento ingiustificato del 5% dell’importo di partenza dell’ammenda per ogni periodo
superiore ai sei mesi deve essere respinto. Infatti, gli orientamenti non impediscono affatto di tener conto della durata
effettiva dell’infrazione nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda. Siffatto approccio è assolutamente logico e ragionevole
e in ogni caso rientra nell’ambito del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
150, punto 361).
153
In terzo luogo, a torto le ricorrenti adducono che il calcolo della durata dell’infrazione sia avvenuto in maniera uniforme
per tutti i paesi coinvolti nell’infrazione, non tenendo conto dell’assenza della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del filo industriale
nei paesi nordici e trascurando di prendere in considerazione la durata reale delle infrazioni sul mercato del Benelux e su
quello dei paesi nordici.
154
Si deve ricordare, innanzitutto, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avrebbero partecipato a un’infrazione complessa
unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE e all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, e che tale infrazione si sarebbe estesa a
più paesi del territorio del SEE. Si deve parimenti sottolineare che, in udienza, le ricorrenti hanno confermato di non contestare
l’esistenza, nel caso di specie, di un’infrazione unica.
155
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla propria assenza sul mercato del filo industriale
nei paesi nordici, tale impresa non ha dimostrato in che modo tale assenza inciderebbe sul calcolo della durata dell’infrazione,
come effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il calcolo dell’importo addizionale dell’ammenda, corrispondente alla durata dell’infrazione,
è stato effettuato a partire dell’importo di partenza dell’ammenda, che, a sua volta, è stato fissato in funzione del fatturato
della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di cui trattasi nel 1999. Ebbene, l’assenza di attività di tale impresa sul mercato del filo industriale
nei paesi nordici è già stata presa in considerazione tramite tale fatturato, in quanto, per definizione, esso non contempla
il reddito da attività inesistente sul mercato dei paesi nordici.
156
Inoltre, come ricordato supra al punto 50, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi
di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti a cui ha partecipato non è rilevante ai fini dell’esistenza
di un’infrazione. Ove si accerti che un’impresa era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che
poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi, essa è altresì considerata responsabile, per tutta
la durata della sua partecipazione all’infrazione, dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione
(sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 328). Nel caso di specie, lungi dal trascurare i comportamenti
illeciti delle altre partecipanti sul mercato del filo industriale nei paesi nordici, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente partecipato
alle riunioni relative a tale mercato. Correttamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione unica e
continuata, compresa la parte configurante infrazione commessa sul mercato dei paesi nordici, e ha implicitamente considerato
che la durata dell’infrazione non dovesse essere divisa in funzione dell’intensità della sua partecipazione sui mercati interessati.
157
Infatti, se nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda è stato correttamente preso in considerazione il ruolo
svolto nell’intesa dall’impresa in questione, il fatto che l’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi
dell’intesa non può essere nuovamente preso in considerazione nella determinazione della durata dell’infrazione (sentenza
del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑50/03, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 108).
158
In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il calcolo della durata dell’infrazione sarebbe
dovuto avvenire tenendo conto delle variazioni di intensità dell’infrazione e, pertanto, essere differenziato in funzione
dei gruppi di paesi, quello del Benelux e della Danimarca, da un lato, e quello della Finlandia, della Norvegia e della Svezia,
dall’altro.
159
Infatti, emerge dalla giurisprudenza che l’aumento avviene applicando una determinata percentuale all’importo di partenza
stabilito in base alla gravità complessiva dell’infrazione, il che già riflette le diverse intensità dell’infrazione. Difatti,
non sarebbe logico tener conto di una variazione nell’intensità dell’infrazione durante il periodo considerato al momento
di aumentare il suddetto importo a causa della durata dell’infrazione (sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 150,
punto 364).
160
A tal proposito si deve ricordare che, quand’anche taluni tipi di intesa fossero intrinsecamente concepiti per durare nel
tempo, occorre sempre distinguere, conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 3, del regolamento
n. 1/2003, tra la durata del loro funzionamento effettivo e la loro gravità quale risulta dalla loro stessa natura (sentenza
del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 275).
Pertanto, la maggiorazione per la durata dell’infrazione non tiene conto, una seconda volta, della gravità dell’infrazione
(sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto 397).
161
Nella specie, l’infrazione si è dapprima manifestata sul mercato del filo industriale in Danimarca e nel Benelux. A partire
dalla data di entrata in vigore dell’accordo SEE, l’intensità dell’infrazione, essendosi estesa al mercato del filo industriale
nei paesi nordici, è aumentata. Dal momento che è stato dimostrato che tali manifestazioni configuranti infrazioni su tali
diversi mercati geografici si inserivano in un’infrazione unica e continuata, si doveva prendere in considerazione la durata
complessiva di tale infrazione in occasione del calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti, l’importo di partenza, determinato
in funzione della gravità dell’infrazione, rispecchiava già le differenti intensità dell’infrazione. Tale ragionamento non
può essere messo in discussione dal fatto che l’aumento dell’intensità dell’infrazione è scaturito dalla circostanza di diritto
che, ora, la normativa che considerava illecite le pratiche anticoncorrenziali veniva ad applicarsi in territori inizialmente
non interessati dalla stessa.
162
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prendere in considerazione la diversa intensità dell’infrazione al momento di
aumentare l’importo di partenza dell’ammenda in funzione della durata della detta infrazione.
163
Ciò considerato, si deve concludere nel senso che l’argomento delle ricorrenti relativo all’erronea valutazione della durata
dell’infrazione deve essere respinto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
164
In via preliminare, le ricorrenti ricordano che il punto 3 degli orientamenti elenca una serie di circostanze attenuanti che
determinano una riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi limitato il proprio potere discrezionale nell’ambito
della determinazione dell’importo delle ammende.
165
Le ricorrenti sottolineano parimenti che il punto 3 degli orientamenti permette di prendere in considerazione altre circostanze
attenuanti non espressamente citate nell’elenco e che le stesse sarebbero state definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua prassi
decisionale.
166
A sostegno di tale motivo, le ricorrenti deducono tre circostanze attenuanti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in
considerazione.
167
In primo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare l’assenza di impatto concreto dell’infrazione
sui prezzi reali come idoneo a giustificare una diminuzione dell’ammenda. Esse si riferiscono a tal riguardo al punto 3, secondo
trattino, degli orientamenti, che prevede che la non applicazione di fatto di un accordo relativo all’infrazione deve comportare
una diminuzione dell’importo dell’ammenda.
168
In secondo luogo, esse ritengono che, conformemente al punto 3, primo trattino, degli orientamenti, sarebbe stato sufficiente
prendere in considerazione il loro ruolo esclusivamente passivo o emulativo.
169
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che essa non esercitava alcuna attività sui mercati dei paesi nordici e, pertanto, non poteva
partecipare alle infrazioni riguardanti tali paesi. Inoltre, per quanto attiene alla sua posizione irrilevante sul mercato
del filo industriale nel Benelux, essa non avrebbe potuto influenzare le riunioni relative ai listini dei prezzi riguardanti
questi tre paesi né, tanto meno, i contatti bilaterali. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dal canto suo, che anch’essa occupava un posto
poco rilevante sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e che neppure essa poteva esercitare un’influenza
sulle riunioni relative ai listini dei prezzi o sui contatti bilaterali, essendo una siffatta influenza peraltro principalmente
esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA].
170
Per quanto riguarda i contatti bilaterali, le ricorrenti fanno valere che esse vi hanno partecipato soltanto raramente, contrariamente
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla’Amann, che hanno intrattenuto contatti bilaterali molto più frequenti.
171
A dimostrazione del carattere irrilevante del loro ruolo nell’intesa incriminata, le ricorrenti mettono in evidenza l’esiguità
delle loro quote di mercato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la propria quota di mercato del filo industriale nel Benelux tra il 1990
e il 2000 era inferiore all’1%. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa beneficia di una quota di mercato nel Benelux e nei paesi nordici
di circa il 5,6%. Tali quote sarebbero derisorie se confrontate con quelle della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Amann sul mercato dei paesi
nordici (rispettivamente il 44% e il 46%), e con quelle delle stesse imprese sul mercato del Benelux (rispettivamente il 40%
e il 27%).
172
Secondo le ricorrenti, il carattere passivo del loro comportamento non può essere messo in discussione dall’asserita funzione
di presidente delle riunioni svolta dai loro rispettivi ex collaboratori, i sigg. B. ed F. Infatti, la presidenza sarebbe
stata attribuita in funzione dell’età e i collaboratori interessati non avrebbero affatto influenzato lo svolgimento e il
contenuto delle riunioni. Tale influenza, piuttosto, sarebbe stata esercitata, anche sotto il profilo organizzativo, dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Esse invocano, a tal riguardo, un messaggio di posta elettronica del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il sig. L., del 10
novembre 2000, dal quale si evincerebbe che lo stesso avrebbe prenotato una sala in un hotel a Francoforte sul Meno (Germania)
al fine di organizzare una riunione, il 16 gennaio 2001, della quale egli avrebbe fissato il programma.
173
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la crisi economica che imperversava da anni nel settore
industriale del filo in Europa. Le ricorrenti si richiamano, a tal riguardo, alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1999
«Tubi di acciaio senza saldatura» relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81] CE (Caso IV/E-1/35.860-B – Tubi di acciaio
senza saldatura, punto 168) e alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 1998 «Extra di lega» relativa ad un procedimento
a norma dell’art. 65 [CA] (Caso COMP/35.814 – Extra di lega, punto 83), nelle quali si è tenuto conto della crisi economica
che ha colpito tali settori, nonché alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 aprile 2003 «Carni bovine francesi» relativa ad un
procedimento a norma dell’art. [81] CE (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi, punto 185), nella quale si è tenuto
conto della crisi legata all’encefalopatia spongiforme bovina (ESB).
174
In subordine esse sostengono, richiamandosi alla giurisprudenza, che il principio del carattere individuale delle pene e delle
sanzioni avrebbe dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione il comportamento proprio di ogni impresa ai fini
di esaminare la gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione e, pertanto, a diminuire considerevolmente le ammende
che sono state loro inflitte.
175
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti addotti dalle ricorrenti.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
176
Gli orientamenti prevedono, al punto 3, la riduzione dell’importo di base dell’ammenda per «circostanze attenuanti», quali
il ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione, la non applicazione di fatto degli accordi
collusori, l’aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] e altre circostanze non espressamente
menzionate.
177
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordare loro il beneficio della circostanza attenuante
vertente sulla non applicazione di fatto dell’accordo in ragione dell’assenza di impatto concreto dell’infrazione sui prezzi.
178
Tuttavia, si deve ricordare che le circostanze attenuanti menzionate sono tutte connesse al comportamento di ciascuna impresa.
Ne consegue che, ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti, compresa quella relativa alla mancata applicazione
degli accordi, occorre prendere in considerazione non già gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo complesso, di cui
si deve tenere conto per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato ai fini della valutazione della sua gravità
(punto 1 A, primo capoverso, degli orientamenti), bensì il comportamento individuale di ciascuna impresa, onde esaminare la
gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 137, punto
384).
179
Ne deriva che l’argomento delle ricorrenti relativo all’assenza di impatto effettivo dell’infrazione sui prezzi deve essere
respinto.
180
A tal fine, si deve verificare se le ricorrenti adducano altri argomenti idonei a dimostrare che, durante il periodo in cui
hanno aderito agli accordi illeciti, esse si sono effettivamente sottratte alla loro applicazione adottando un comportamento
concorrenziale sul mercato o, almeno, che esse hanno chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi volti a dare attuazione
a tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 113).
181
È giocoforza constatare che esse non producono alcun elemento che consenta di concludere in tal senso. Al contrario, esse
riconoscono che gli aumenti dei prezzi, come figuranti sui listini decisi nel corso delle riunioni, sono stati applicati,
quasi sempre, dalle varie imprese e da loro stesse.
182
Pertanto, le ricorrenti non possono validamente avvalersi dell’asserita mancata applicazione di fatto degli accordi.
183
In secondo luogo, quanto all’argomento relativo all’asserito ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione
dell’infrazione, si deve ritenere che esso sia sprovvisto di fondamento.
184
Infatti, un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza
di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenze del Tribunale 9 luglio
2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 167, e 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA],
punto 765).
185
A tal riguardo risulta dalla giurisprudenza che, tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito
di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della partecipazione di tale
impresa alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione,
indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora il rilascio di espresse dichiarazioni
in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 184, punto 168; 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01,
T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I», punto 331, e
29 novembre 2005, causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5057, punto 126).
186
Nel caso di specie si deve ricordare, innanzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato adeguatamente che le ricorrenti avevano
partecipato a numerose riunioni dell’intesa e ad accordi bilaterali e, in modo reiterato, a più pratiche collusorie indicate
nella decisione impugnata. A tal riguardo sarebbe irrilevante l’asserzione secondo cui la frequenza dei contatti bilaterali
intrattenuti da tali imprese con altri partecipanti all’intesa sarebbe stata inferiore rispetto a quella dei contatti bilaterali
dell’Amann e della [OSCURATO:PERSONA] con le loro concorrenti.
187
Inoltre, né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] deducono circostanze specifiche e nemmeno elementi di prova, come le dichiarazioni di
altri membri dell’intesa, che possano dimostrare che il loro atteggiamento fosse significativamente diverso da quello delle
altre partecipanti all’intesa in ragione del carattere puramente passivo o emulativo dello stesso.
188
A tal riguardo, la scarsa quota di mercato o la mancanza di una quota di mercato di cui esse si avvalgono non possono essere
indizi rivelatori di un qualche ruolo passivo o semplicemente emulativo. Infatti, il riconoscimento di tale circostanza quale
circostanza attenuante si cumulerebbe con la valutazione delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della
determinazione di un trattamento delle imprese differenziato per categoria ai fini del calcolo delle ammende, la cui dimensione
sulla base del fatturato riflette già l’importanza di ciascuna impresa in vista della loro ripartizione nelle differenti categorie.
189
È vero che il Tribunale ha ammesso nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 184 (punto 180), che
la modesta dimensione di un’impresa costituisce un elemento importante da prendere in considerazione per valutare l’incidenza
reale del suo ingresso tardivo nel mercato interessato dall’infrazione e il suo atteggiamento nei confronti degli altri produttori.
Tuttavia, il contesto di tale procedimento era ben specifico dal momento che l’impresa interessata era stata palesemente «penalizzata»
nell’ambito dell’intesa sulle quote di vendita rispetto agli altri produttori e ciò poteva essere interpretato come una conseguenza
diretta della maggiore sporadicità delle sue partecipazioni alle riunioni e del ritardo del suo ingresso nel mercato. Tali
circostanze particolari sarebbero assenti nel caso di specie.
190
Infine, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ruolo di presidente, assunto nel corso di diverse riunioni dai rispettivi
rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], tenda a confermare la mancanza di comportamento passivo di tali imprese.
191
Infatti, queste ultime non contestano affatto che i suddetti rappresentanti abbiano assunto formalmente la presidenza di diverse
riunioni. Tuttavia, esse tendono a minimizzare tale ruolo deducendo che, in realtà, esso era esercitato di fatto dal rappresentante
della [OSCURATO:PERSONA], il sig. L., e ciò anche durante la presidenza dei loro rispettivi rappresentanti.
192
Tuttavia, se è vero che dal messaggio di posta elettronica del 10 novembre 2000, sul quale esse si fondano, emerge che il
rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha assunto un ruolo attivo nell’organizzazione della riunione del 16 gennaio 2001, resta il fatto
che è stato proprio il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il sig. F., ad inviare l’invito agli altri partecipanti. Va precisato
che la circostanza che tale invio sia stato effettuato il 2 dicembre 2000, vale a dire appena dopo il periodo di infrazione
attribuito alla [OSCURATO:PERSONA], è inconferente al riguardo. Siffatto invio rappresenta l’ultima tappa di un’attività preparatoria
iniziata con la ricezione del messaggio di posta elettronica del 10 novembre 2000. Comunque, la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia accettato che il suo rappresentante assuma il ruolo di presidente dimostra un atteggiamento che non è affatto semplicemente
passivo o emulativo.
193
Quanto al rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il sig. B., quest’ultimo non ha soltanto assunto la presidenza delle riunioni dell’intesa,
ma le ha anche organizzate, come si evince dalle dichiarazioni dello stesso, allegate alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione
degli addebiti.
194
Ebbene, è pacifico che convocare riunioni, proporre un ordine del giorno, distribuire i documenti preparatori in vista delle
riunioni è incompatibile con un ruolo passivo di gregario che adotti un basso profilo. Tali iniziative rivelano un atteggiamento
favorevole e attivo delle ricorrenti concernente l’elaborazione, la continuazione e il controllo dell’intesa (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 257).
195
In terzo luogo, le ricorrenti non possono invocare validamente le difficoltà economiche da loro incontrate nel corso del periodo
oggetto dell’intesa. In effetti, proprio a causa delle difficoltà incontrate da tutti gli operatori sul mercato del filo industriale
a partire dalla meta degli anni ’90, taluni di loro, incluse la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], hanno deciso di tenere una condotta
anticoncorrenziale. Ebbene, i cartelli come quelli del caso di specie sorgono, in generale, nel momento in cui un settore
attraversa un periodo di difficoltà (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 185, punto 345, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 194, punto 256).
196
A tal riguardo, dando per vera l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di diverse decisioni
della [OSCURATO:PERSONA] che considerano la situazione finanziaria negativa del settore di cui trattasi, il fatto che, in casi precedenti,
la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto della situazione economica del settore quale circostanza attenuante non comporta che essa
sia necessariamente tenuta a continuare a osservare tale prassi (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1021, punto 372). [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere a un’analisi individualizzata delle circostanze proprie
a ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori che riguardano altri operatori economici, altri mercati di prodotti
e di servizi o altri mercati geografici in momenti diversi (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑346/02
e T‑347/02, Cableuropa e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4251, punto 191).
197
In quarto luogo, le ricorrenti sollevano, nelle loro memorie di replica, una censura relativa alla violazione del principio
del carattere individuale delle sanzioni.
198
Da un lato, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa, a meno che essi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
199
Dall’altro, secondo una costante giurisprudenza, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto,
direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con tale motivo precedente,
va considerato ricevibile (sentenze del Tribunale 19 settembre 2000, causa T‑252/97, Dürbeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3031,
punto 39; Cableuropa e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 196, punto 111, e 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA],
punto 21).
200
Nel caso di specie si deve constatare, in primo luogo, che nessun argomento relativo al principio del carattere individuale
delle sanzioni è stato invocato negli atti introduttivi e, in secondo luogo, che tale motivo non costituisce un’estensione
di un altro motivo dedotto negli atti introduttivi, né è strettamente connesso con i motivi ivi enunciati.
201
Inoltre, poiché l’argomento non si riferisce a elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, esso deve essere
dichiarato irricevibile.
202
Ne consegue che il motivo relativo alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti non può essere accolto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo a un’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
203
Alle ricorrenti sarebbe stata accordata una riduzione del 15% dell’ammenda in ragione della loro cooperazione prima della
comunicazione degli addebiti e della mancata contestazione dei fatti nella risposta alla stessa. Siffatta riduzione è, a loro
avviso, insufficiente, dal momento che la loro cooperazione intervenuta dopo la comunicazione degli addebiti sarebbe andata
oltre la semplice mancata contestazione dei fatti.
204
In primo luogo, le ricorrenti avrebbero trasmesso informazioni che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avere un quadro di
insieme dello svolgimento, del contenuto e del contesto delle riunioni e dei contatti bilaterali.
205
Per quanto attiene, in primo luogo, allo svolgimento delle riunioni, esse sottolineano innanzitutto di aver corretto le dichiarazioni
della [OSCURATO:PERSONA], la quale, a torto, avrebbe affermato che la riunione del 19 settembre 2000 è stata la sola nel corso della quale
sarebbero stati discussi e decisi gli aumenti dei prezzi presenti sui listini. Infatti, le discussioni relative ai prezzi
presenti sui listini e al loro aumento si sarebbero svolte durante tutte le riunioni. Le ricorrenti fanno valere in seguito
che i chiarimenti che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver fornito nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti vertevano soltanto
sui prezzi speciali e non potrebbero quindi mettere in discussione l’utilità delle loro rettifiche. Esse ritengono infine
che tali rettifiche, da un lato, e i chiarimenti della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, siano intervenuti in una fase del procedimento amministrativo
sostanzialmente identica, malgrado il fatto che i secondi siano pervenuti alla [OSCURATO:PERSONA] con qualche giorno di anticipo
rispetto alle prime e che, pertanto, l’ordine cronologico non può essere rilevante ai fini della valutazione della cooperazione.
206
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di essere le state le uniche ad aver spiegato in maniera chiara che lo scopo delle
riunioni era quello di ridurre la differenza tra i prezzi netti e quelli da catalogo, come confermato dal punto 167 della
decisione impugnata. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si richiamerebbe, erroneamente, al punto 141 della comunicazione degli
addebiti per sostenere che essa aveva già accertato tale scopo e gli effetti degli accordi sui prezzi presenti sui listini.
Infatti, da tale punto emergerebbe soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di provare che le partecipanti alle riunioni avevano,
in un caso, tentato di realizzare l’aumento indiretto dei prezzi netti programmati, senza peraltro che essa disponesse di
indicazioni sul contesto generale delle discussioni sui prezzi figuranti sui listini.
207
Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la loro cooperazione è stata erroneamente qualificata meno utile rispetto a quella
della BST, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione dell’ammenda del 20%, e adducono, a tal riguardo, una violazione del
principio della parità di trattamento.
208
In terzo luogo, le ricorrenti ritengono insufficiente la riduzione del 15% dell’ammenda, concessa loro dalla [OSCURATO:PERSONA],
in ragione del fatto che risulta dalla prassi decisionale precedente di quest’ultima e dalla giurisprudenza che la mancata
contestazione dei fatti materiali comporta una riduzione dell’ammenda pari almeno al 10%, e persino al 20% in alcuni casi.
Ne deriva, a loro giudizio, che una cooperazione successiva alla comunicazione degli addebiti, che va oltre una semplice mancata
contestazione dei fatti, avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a concedere una riduzione molto più significativa.
209
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono di aver collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dei due trattini del punto D 2 della
comunicazione sulla cooperazione e che, per tale ragione, ognuna di loro avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda
pari ad almeno due volte il 10%.
210
A tal riguardo, non risulterebbe nella decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente valutato la loro cooperazione
una volta ricevuta la comunicazione degli addebiti. Inoltre, anche a voler supporre che la loro cooperazione in seguito alla
ricezione della comunicazione degli addebiti sia stata effettivamente limitata alla mancata contestazione dei fatti, si sarebbe
dovuto concedere loro una riduzione di almeno il 20%, e ciò anche se la loro cooperazione fosse stata utile soltanto a confermare
le prove della [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla mancata contestazione già citata. Le ricorrenti rilevano, al riguardo, che, a differenza
della comunicazione applicabile nel caso di specie, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002 relativa all’immunità
dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3) prevede la condizione
che le prove apportino un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già possedute dalla [OSCURATO:PERSONA].
211
In quinto luogo, non sarebbe stata affatto presa in considerazione la prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
le ricorrenti sostengono che la loro cooperazione è analoga a quella dell’impresa KME nel procedimento «Tubi industriali»,
per la quale quest’ultima ha usufruito di una riduzione dell’ammenda pari al 30% [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre
2003 relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali,
punto 423)]. L’unica differenza consisterebbe nel fatto che le ricorrenti avrebbero apportato le correzioni alle dichiarazioni
rese dalle altre partecipanti nella risposta alla comunicazione degli addebiti e non precedentemente ad essa. Ebbene, a loro
giudizio, il punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione non induce a valutare in maniera diversa i contributi delle
imprese volti a chiarire le circostanze di fatto a seconda che essi precedano o seguano la comunicazione degli addebiti, cosicché
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto parimenti accordare una riduzione totale della loro ammenda pari ad almeno il 30%.
212
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
213
Nella comunicazione sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa
nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende ovvero beneficiare di una riduzione
delle ammende, che altrimenti sarebbero loro inflitte (punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).
214
Ai sensi del punto D 1 della comunicazione sulla cooperazione, «un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le
condizioni di cui ai [punti] B o C beneficia di una riduzione dal 10 al 50% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata
inflitta in assenza di cooperazione».
215
Il punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione precisa quanto segue:
«Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri
elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
216
Nella specie, si ricava dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter accordare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla
[OSCURATO:PERSONA] il beneficio di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda, in applicazione del punto D 2, primo e secondo trattino,
della comunicazione sulla cooperazione (decisione impugnata, punto 397).
217
Per giustificare la sua valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato innanzitutto che le informazioni, i documenti e le altre
prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della comunicazione degli addebiti avevano contribuito effettivamente a
provare l’esistenza dell’infrazione (decisione impugnata, punto 395). Essa ha rilevato, inoltre, che le ricorrenti avevano
ammesso, nella loro prima risposta alla richiesta di informazioni, che i listini dei prezzi erano stati scambiati e discussi
durante le riunioni. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che esse non avevano contestato in modo sostanziale i fatti sui
quali aveva basato le proprie osservazioni (decisione impugnata, punto 396).
– Quanto all’utilità della cooperazione
218
Innanzitutto, va rilevato che le ricorrenti non contestano che, conformemente a quanto constatato al punto 385 della decisione
impugnata, esse non soddisfacevano le condizioni di applicazione dei punti B e C della comunicazione sulla cooperazione, di
modo che il loro comportamento doveva essere valutato con riferimento al punto D della detta comunicazione intitolata «Significativa
riduzione dell’importo dell’ammenda».
219
Inoltre, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo
delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese
interessate in occasione dell’indagine condotta dai propri servizi. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare
complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenza
della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 81).
220
[OSCURATO:PERSONA] dispone, a tal riguardo, di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione
fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 219, punto 88).
221
Infine, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la riduzione delle ammende, nel caso della cooperazione di imprese
che partecipino ad infrazioni al diritto comunitario della concorrenza, trova il suo fondamento nella considerazione secondo
cui tale cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA] mirante a dichiarare l’esistenza di un’infrazione e, se del caso,
a porvi fine (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 399; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punto 363). Tenuto conto della ragion d’essere della riduzione, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto
dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso.
222
In tal senso, risulta dalla giurisprudenza che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare
in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il
grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può
essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione
che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura
significativa l’assolvimento dei compiti di quest’ultima e quindi non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo
dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
137, punto 455).
223
Nella specie, occorre precisare innanzitutto che il fatto che il punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione non indichi
l’ipotesi di una trasmissione di informazioni e di elementi probatori nuovi successiva alla comunicazione degli addebiti non
esclude affatto che una siffatta circostanza possa dar luogo a una riduzione dell’ammenda sul fondamento della stessa disposizione.
Infatti, l’elenco delle circostanze contemplate dal punto D 2 è soltanto indicativo, come confermato dall’uso dell’avverbio
«in particolare» (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 274).
224
Tale analisi è confermata dalla sentenza della Corte 14 luglio 2005, cause riunite C‑65/02 P e C‑73/02 P, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6773, punto 59), in quanto la Corte ha ivi ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere in considerazione il riconoscimento,
da parte delle imprese, della qualificazione giuridica dei fatti contestati intervenuta in una fase avanzata del procedimento,
dal momento che ciò equivarrebbe in fin dei conti a riconoscere l’infrazione. Ebbene, tale ipotesi è evocata ai punti B e
C della comunicazione sulla cooperazione, ma non è esplicitamente indicata al punto D. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che
non esisterebbe alcuna obiezione a che un’impresa sia ricompensata per un siffatto riconoscimento, anche qualora questa sia
intervenuta in una fase del procedimento più avanzata rispetto a quella indicata dai punti B e C della comunicazione sulla
cooperazione. Optando per una soluzione del genere, la Corte conferma il principio più generale secondo cui il trattamento
favorevole è una ricompensa accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver reso più semplice l’accertamento dell’infrazione, e ciò indipendentemente
dalla fase nella quale sia intervenuto l’aiuto fornito dall’impresa, dal fatto che tale aiuto sia consistito nella trasmissione
di informazioni nuove e di elementi probatori nuovi, ovvero nel riconoscimento di elementi di fatto o della qualificazione
giuridica degli stessi.
225
Ne deriva che, nel caso di specie, la questione se le informazioni nuove e gli elementi probatori nuovi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la comunicazione degli addebiti debbano essere presi in considerazione e, pertanto, se ciò debba dare
luogo a un’eventuale riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione dipende principalmente dalla qualità o dall’utilità della
cooperazione fornita che la [OSCURATO:PERSONA] valuta nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, come ricordato supra ai punti
219 e 220.
226
Pertanto, la detta questione non può trovare una risposta adeguata nella semplice constatazione che le informazioni e gli
elementi probatori sono stati trasmessi successivamente alla comunicazione degli addebiti, ma implica, per contro, che occorre
determinare concretamente, con riferimento tanto alla qualità e all’utilità di tali informazioni ed elementi probatori quanto
al momento in cui gli stessi sono stati trasmessi, se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione
del livello di cooperazione prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
227
Si deve notare innanzitutto che le ricorrenti non mettono in discussione la constatazione che le informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
siano state determinanti per accertare l’esistenza dell’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
Il punto 387 della decisione impugnata elenca a tale titolo le prove, fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], utilizzate a sostegno di numerosi
punti della comunicazione degli addebiti.
228
Tuttavia, in primo luogo, le ricorrenti adducono di avere rettificato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla frequenza
delle riunioni sui listini dei prezzi e sull’aumento degli stessi, nonché quella delle riunioni sui prezzi speciali.
229
Per quanto attiene, in primo luogo, alla frequenza delle riunioni sui listini e sull’aumento di quest’ultimi, le ricorrenti
traggono erroneamente argomento da una dichiarazione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nell’istanza intesa ad ottenere
l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, secondo cui la riunione del 19 settembre 2000 sarebbe la sola nel corso
della quale sarebbero stati discussi e concordati aumenti dei prezzi reali («actual prices»).
230
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 100 della comunicazione degli addebiti, che i fornitori, tra cui la [OSCURATO:PERSONA],
la BST, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avevano ammesso che nel corso delle riunioni erano stati discussi e scambiati listini dei
prezzi. Inoltre, si evince dalle osservazioni formulate al punto 102 della comunicazione degli addebiti che, contrariamente
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che le imprese avevano concordato, durante tali riunioni, listini dei
prezzi futuri nonché date in cui applicare gli aumenti. Le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relative ai prezzi
reali, dunque, non sono nemmeno servite a chiarire ulteriormente alla [OSCURATO:PERSONA] i dati di cui era già a conoscenza. L’argomento
delle ricorrenti, pertanto, non è pertinente.
231
In secondo luogo, per quanto riguarda la frequenza delle discussioni sui prezzi speciali, si deve rilevare che, al punto 107
della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che i fornitori, compresa la [OSCURATO:PERSONA], avevano negato ovvero
omesso di indicare di aver scambiato informazioni e di aver concluso accordi relativi ai prezzi speciali e ai prezzi netti.
Inoltre, per quanto attiene allo scambio di informazioni sulle riduzioni e sugli sconti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto
105 della comunicazione degli addebiti, che i fornitori, eccezion fatta per la [OSCURATO:PERSONA] per il periodo precedente alla metà degli
anni ’90, avevano negato ovvero omesso di indicare la loro esistenza. Si deve parimenti constatare che è soltanto successivamente
alla comunicazione degli addebiti che le imprese interessate quali la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BST hanno fatto
notare che prezzi speciali erano stati oggetto di discussioni e di accordi in occasione delle riunioni.
232
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a giusto titolo, che essa era in grado di dimostrare tali elementi dell’infrazione grazie
ai documenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato alla propria risposta alla richiesta di informazioni. Si tratta, innanzitutto, del
verbale della riunione dell’8 settembre 1998, redatto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che accennava all’esistenza
di accordi che prevedevano riduzioni e diminuzioni degli sconti nonché a quella di accordi sugli aumenti dei prezzi speciali.
[OSCURATO:PERSONA] vi si riferisce a più riprese nella comunicazione degli addebiti (punti 106, 108 e 121). Si tratta, inoltre,
di un messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2000, allegato alle dichiarazioni del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], F. S.,
le quali confermano che diminuzioni di riduzioni e aumenti dei prezzi speciali sarebbero stati concordati in occasione della
riunione del 19 settembre 2000. [OSCURATO:PERSONA] ne fa menzione al punto 126 della comunicazione degli addebiti. Infine, si
tratta di messaggi di posta elettronica prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua istanza di trattamento favorevole, tra cui
quello datato ottobre 2000 indicante lo scambio di informazioni con l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei prezzi speciali.
Tale documento è citato al punto 133 della comunicazione degli addebiti, alla nota n. 268.
233
Parimenti a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che le informazioni fornite dalla BST l’avevano altresì aiutata ad
accertare discussioni e accordi su prezzi speciali. Infatti, tale constatazione risulta, segnatamente, dai punti 104 e 106
nonché dalle note 173, 174 e 176 della comunicazione degli addebiti.
234
Ne deriva che le asserite rettifiche apportate dalle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti altro non erano che conferme
di quanto la [OSCURATO:PERSONA] già conosceva grazie alle suddette informazioni fornite precedentemente alla detta comunicazione.
235
Pertanto, il fatto che le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai prezzi speciali, successive alla detta comunicazione, siano
pervenute alla [OSCURATO:PERSONA] prima di quelle fornite dalle ricorrenti è irrilevante ai fini della valutazione della cooperazione
apportata da queste ultime.
236
In secondo luogo, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui esse sarebbero state le uniche imprese ad aver spiegato,
nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, che lo scopo delle riunioni era quello di ridurre la differenza tra
i prezzi da catalogo e i prezzi netti reali e di aumentare indirettamente i prezzi netti per diversi prodotti, esso deve essere
respinto.
237
Infatti, se è vero che, al punto 167 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di una citazione della [OSCURATO:PERSONA]
formulata nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di spiegare l’obiettivo delle riunioni, ciò non toglie
che essa aveva già constatato tale obiettivo nonché gli effetti degli accordi, come si ricava dai punti 141 e 142 della comunicazione
degli addebiti. Le informazioni ivi menzionate sono state trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua istanza di trattamento
favorevole e hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di dare, mediante l’esempio concreto dell’aumento dei prezzi da catalogo che
esse contengono, indicazioni sul contesto generale delle discussioni sui prezzi figuranti sui listini.
– Quanto alla valutazione asseritamente erronea della cooperazione rispetto a quella della BST
238
Per quanto riguarda la domanda delle ricorrenti di beneficiare di una riduzione almeno pari a quella della BST, si deve ricordare
che, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese interessate,
la [OSCURATO:PERSONA] non può disconoscere il principio della parità di trattamento, che risulta essere violato allorquando situazioni
analoghe sono trattate in maniera differente ovvero situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento
non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 185, punto 394 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, va riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio margine discrezionale nell’esaminare la qualità e l’utilità della cooperazione
fornita dai diversi membri di un’intesa, essendo unicamente ammessa la censura di un manifesto superamento di tale margine
discrezionale.
239
Ebbene, risulta dal confronto delle cooperazioni apportate da tali imprese che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna violazione
del principio della parità di trattamento.
240
Infatti, per quanto attiene, in primo luogo, alla cooperazione apportata precedentemente alla comunicazione degli addebiti
del 15 marzo 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la BST l’avesse considerevolmente aiutata nel dimostrare il contenuto di
numerosi accordi [tra cui la maggior parte del contenuto degli accordi conclusi agli inizi degli anni ’90, il contenuto dell’accordo
concluso a Vienna (Austria) l’8 ottobre 1996 e di quello concluso a Zurigo (Svizzera) il 9 settembre 1997], che essa sarebbe
stata l’unica impresa a fornirle i listini dei prezzi ricevuti dalle proprie concorrenti durante le riunioni e che essa avrebbe
fornito informazioni che andavano oltre quelle che la richiesta di informazioni chiedeva di produrre. A tal proposito, la
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle numerose note della comunicazione degli addebiti a sostegno delle proprie constatazioni, dirette
a dimostrare che la BST ha fornito un cospicuo numero di prove (tra cui l’allegato 14 della risposta della BST alla richiesta
di informazioni, contenente i listini dei prezzi scambiati durante le riunioni) e che, pertanto, essa sarebbe stata una fonte
importante di informazioni ai fini delle risultanze provvisorie.
241
Quanto alla cooperazione delle ricorrenti antecedente alla comunicazione degli addebiti, va sottolineato che certamente la
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che le stesse hanno anche messo a disposizione documenti che fornivano un quadro delle riunioni agli
inizi degli anni ’90. Ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali informazioni siano risultate meno utili rispetto
a quelle trasmesse dalla BST. Le ricorrenti non hanno messo in discussione tali valutazioni, ma si sarebbero limitate a sostenere
che le informazioni in loro possesso non consentivano loro di sapere se la BST avesse fornito maggiori informazioni ed elementi
probatori rispetto ad esse. Ebbene, come si è già rilevato, emerge chiaramente dai punti 391-397 della decisione impugnata,
nonché da numerosi riferimenti ai documenti forniti dalla BST contenuti nelle note a sostegno delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]
nella comunicazione degli addebiti, che la cooperazione della BST è stata più importante.
242
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la cooperazione successiva alla comunicazione degli addebiti, emerge dalla decisione
impugnata che tanto la BST quanto le ricorrenti non hanno contestato i fatti materiali addebitati e che tali tre imprese hanno
cooperato allo stesso modo in questa fase del procedimento amministrativo. Infatti, alla luce delle considerazioni esposte
supra ai punti 228‑237, erroneamente le ricorrenti affermano di aver fornito, successivamente alla comunicazione degli addebiti,
informazioni sconosciute alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esse non possono sostenere di aver comunicato informazioni la cui utilità
era tale da giustificare la concessione di una riduzione almeno identica a quella concessa alla BST.
243
Anche a voler supporre che si debba ammettere che le ricorrenti abbiano fornito precisazioni utili al pari di quelle della
BST su alcuni punti della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione
nel privilegiare il fatto che le informazioni e gli elementi probatori forniti dalla BST lo siano stati prima della detta
comunicazione.
– Quanto all’applicazione asseritamente erronea della comunicazione sulla cooperazione e all’asserita mancata considerazione
della giurisprudenza del Tribunale
244
Le ricorrenti sostengono, erroneamente, che, avendo ammesso che la loro cooperazione soddisfaceva le condizioni delle due
categorie di comportamento indicate al punto D della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere
a ciascuna di loro una riduzione dell’ammenda pari ad almeno due volte il 10%, vale a dire un minimo del 20%.
245
Infatti, si deve constatare che la forbice prevista dal punto D della comunicazione sulla cooperazione varia dal 10% al 50%
senza fissare criteri particolari per la modulazione della riduzione all’interno di tale forbice. La comunicazione sulla cooperazione
non crea dunque un’aspettativa legittima di beneficiare di una percentuale particolare di riduzione. Inoltre, contrariamente
a ciò che sostengono, in sostanza, le ricorrenti, il punto D della comunicazione sulla cooperazione non deve essere affatto
interpretato nel senso che esso obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a concedere una riduzione specifica minima del 10% per ogni ipotesi
di cooperazione accertata rientrante in tale titolo, ma al contrario deve essere inteso nel senso che esso prevede soltanto
una riduzione pari ad almeno il 10%.
246
Quindi, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non esuli, in modo manifesto, dall’ampio potere discrezionale di cui dispone allorquando
essa procede alla valutazione di quanto il suo lavoro sia stato agevolato dalla cooperazione dell’impresa, essa è perfettamente
libera di menzionare, nella sua decisione, le percentuali specifiche che essa ha deciso per ogni singolo caso di cooperazione
accertato rientrante nel punto D della comunicazione sulla cooperazione e di sommarli successivamente, così come è libera
di menzionare soltanto un valore percentuale complessivo che essa ritiene di poter accordare per le stesse ipotesi. Infatti,
come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la valutazione dell’utilità della cooperazione non è affatto basata su una
formula aritmetica che implichi d’ufficio una riduzione di almeno il 20% se trovano applicazione i due trattini del punto
D della comunicazione sulla cooperazione.
247
A tal proposito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, citata supra al punto 185, richiamata dalle ricorrenti, non può mettere in discussione
tale valutazione. Infatti, emerge chiaramente dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un
procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite)
(GU 2002, L 100, pag. 1), di cui trattasi in tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] si era riferita solo ed espressamente al primo
trattino del punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda l’impresa in questione. Ebbene, il Tribunale
ha constatato che l’impresa in questione aveva cooperato anche a titolo del secondo trattino. [OSCURATO:PERSONA] si è sforzata
di spiegare che essa aveva proceduto soltanto a una riduzione, raggruppante i due tipi di cooperazione. Tuttavia, diversamente
dal caso presente, la valutazione della mancata contestazione dei fatti da parte della società interessata non figurerebbe
in nessuno dei punti relativi alla cooperazione di tale impresa. Il Tribunale ha pertanto ritenuto di poter solo prendere
atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva consentito all’impresa interessata di beneficiare della disposizione del punto D 2,
secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
– Quanto all’asserita mancata considerazione della prassi decisionale precedente
248
L’argomento relativo all’asserita prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA], dedotto dalle ricorrenti, deve essere respinto. Infatti,
il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, nell’ambito della sua precedente prassi decisionale, un certo tasso di riduzione
per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione
della valutazione di un comportamento analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 50, punto 193).
249
In ogni caso, la cooperazione delle ricorrenti non è affatto equiparabile a quella dell’impresa KME, constatata nella decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 2003 relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso
COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali), che esse fanno valere. Da tale decisione emerge un’importante cooperazione della KME
precedente alla ricezione della comunicazione degli addebiti, che ha contribuito a provare materialmente l’esistenza dell’intesa
per tutta la sua durata. La KME ha infatti prodotto documenti relativi all’infrazione e una descrizione dettagliata del sistema
di funzionamento dell’intesa spiegando dettagliatamente il contesto nel quale si inserivano i diversi documenti scoperti dalla
[OSCURATO:PERSONA] durante le sue ispezioni. La cooperazione delle ricorrenti non ha rivestito una siffatta importanza prima della
comunicazione degli addebiti.
250
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo relativo ad un’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione
deve essere respinto.
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda
Argomenti delle parti
251
Le ricorrenti deducono diverse censure a sostegno del loro motivo relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda.
252
In primo luogo, esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle considerevoli difficoltà economiche che esse
affrontano da anni in seguito alle modifiche strutturali subite dall’industria del filo. La crisi del settore avrebbe comportato,
infatti, un crollo dei loro profitti e avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA] a cessare le sue attività sul mercato nel novembre 2000.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche ignorato i problemi bancari della [OSCURATO:PERSONA] e l’ulteriore onere a titolo di interessi derivatone.
253
In secondo luogo, le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] (EUR 4,021 milioni) e alla [OSCURATO:PERSONA] (EUR 0,174 milioni) sarebbero sproporzionate
rispetto ai loro fatturati realizzati sul mercato interessato dall’infrazione. In tal senso, esse fanno valere che, nel corso
degli undici anni e mezzo di infrazione, il risultato di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] al netto d’imposta sarebbe stato pari a
EUR 318 000 e il fatturato realizzato nel 2000 dalla [OSCURATO:PERSONA] di soli EUR 200 000.
254
Del pari, la [OSCURATO:PERSONA], seguita in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica, sostiene che gli importi di base considerati
per il calcolo delle ammende (EUR 2,2 milioni per la [OSCURATO:PERSONA] e EUR 100 000 per la [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, sarebbero sproporzionati
rispetto ai fatturati complessivi di tutte le imprese realizzati con i prodotti interessati dall’infrazione (EUR 50 milioni)
e, dall’altro, sembrerebbero esagerati quando si procede al confronto tra quest’ultimo fatturato, che riflette le dimensioni
del mercato dei prodotti interessati dall’infrazione, e le dimensioni del mercato mondiale del filo industriale (EUR 4-5 miliardi).
255
Secondo le ricorrenti, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a tener conto delle dimensioni del
mercato interessato in occasione dell’esame della gravità dell’infrazione e del carattere proporzionato dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA]
farebbe quindi valere erroneamente che tale criterio costituirebbe soltanto un elemento, tra gli altri, cosicché essa sarebbe
sollevata dall’obbligo di prenderlo in considerazione.
256
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il metodo utilizzato per giungere all’importo dell’ammenda inflittale pregiudichi
apertamente le piccole e medie imprese. Infatti, le dimensioni di queste ultime non sarebbero prese in considerazione e le
ammende ottenute attraverso tale metodo di calcolo risulterebbero quindi sproporzionate. Di conseguenza, nel caso di specie,
l’ammenda che le è stata inflitta sarebbe sproporzionata rispetto a quelle inflitte alle altre imprese come la BST o la [OSCURATO:PERSONA].
257
In quarto luogo, nel presente procedimento, l’applicazione degli orientamenti non sarebbe appropriata, in particolare, dal
punto di vista della parità di trattamento, in relazione ai procedimenti futuri relativi alle piccole e medie imprese per
le quali gli orientamenti prevedrebbero un trattamento più equo ai fini del calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
258
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
259
In primo luogo, le ricorrenti sostengono erroneamente che l’ammenda loro inflitta sarebbe sproporzionata, stante la loro situazione
finanziaria e il rischio che l’ammenda comporti la loro scomparsa.
260
Infatti, come risulta da una giurisprudenza consolidata e come è stato ricordato al punto 404 della decisione impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione
finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare
un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (sentenze della Corte 8
novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369,
punti 54 e 55; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 221, punto 327, nonché 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P,
SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punto 105).
261
Peraltro, supponendo che un provvedimento assunto da un’autorità comunitaria cagioni la liquidazione di un’impresa, una siffatta
liquidazione dell’impresa nella sua forma giuridica attuale, pur potendo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari,
degli azionisti o dei detentori di quote, non significa tuttavia che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui
l’impresa è costituita perderebbero anch’essi il loro valore (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 185, punto 372).
262
Alla luce di tale giurisprudenza, occorre ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a tenere conto della situazione economica
della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata né tanto meno a menzionare le spiegazioni fornite dalla stessa impresa relativamente
a tale situazione. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto opportuno evocare la situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], e
non quella della [OSCURATO:PERSONA], è perfettamente comprensibile se si considera la situazione economica particolarmente difficile
della [OSCURATO:PERSONA], che ha portato quest’ultima a rivendere le sue attività concernenti il filo industriale alla [OSCURATO:PERSONA].
263
In secondo luogo, le ricorrenti contestano, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto delle dimensioni del mercato
interessato e di avere quindi fissato un’ammenda sproporzionata rispetto alle dette dimensioni. Esse adducono parimenti il
carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al fatturato realizzato da ognuna di esse sul mercato interessato dall’infrazione
nonché il carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda rispetto ai loro rispettivi fatturati.
264
Va rilevato, innanzitutto, che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano
oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità
delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali
elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica
in tale contesto che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione
ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente
e obiettivamente giustificata (sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 194, punti 226-228).
265
Per quanto attiene alla censura formulata alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere tenuto conto delle dimensioni del mercato interessato,
si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003,
la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere alle imprese ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio
sociale precedente per ciascuna impresa che abbia partecipato all’infrazione. Per determinare l’importo dell’ammenda entro
tale limite, tali disposizioni prescrivono che si tenga conto della gravità e della durata dell’infrazione. Inoltre, conformemente
agli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza in funzione della gravità dell’infrazione tenendo conto della
natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e dell’estensione del mercato
geografico.
266
Quindi, né il regolamento n. 17, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti prevedono che l’importo delle ammende debba
essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi
elementi da considerare. Tale contesto normativo, di per sé, non impone quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni
limitate del mercato dei prodotti (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137, punto 148).
267
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero
di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della
stessa (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 78, punto 120). Fra tali elementi che testimoniano
la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato del prodotto
interessato.
268
Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la gravità
dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione
interessata.
269
Nel caso di specie, l’infrazione si è esplicata essenzialmente nello scambio di informazioni sensibili sui listini dei prezzi
e/o sui prezzi imposti a singoli clienti, nell’intesa sugli aumenti dei prezzi e/o obiettivi di prezzo, nell’evitare di farsi
concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e nello spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125 e
345). Siffatte pratiche costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti
e sono quindi «molto gravi» per natura. In tale contesto, la modesta dimensione del mercato in questione, ammesso che risulti
accertata, è solo di importanza minore rispetto all’insieme degli altri elementi che attestano la gravità dell’infrazione.
270
In ogni caso, si deve tener conto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione dovesse essere considerata molto grave ai
sensi degli orientamenti, secondo i quali, per siffatti casi, essa può «prevedere» un importo di partenza che supera EUR 20
milioni. Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese interessate in diverse categorie
in base alla loro importanza relativa sul mercato interessato. Emerge dal punto 358 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA]
ha adottato soltanto un importo di partenza di EUR 14 milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria, di EUR 5,2
milioni per quella rientrante nella seconda categoria, di EUR 2,2 milioni per quelle comprese nella terza categoria (tra cui
la [OSCURATO:PERSONA]) e di EUR 0,1 milioni per quella compresa nella quarta categoria (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]). Ne deriva che
gli importi di base, utilizzati come punto di partenza per il calcolo delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA],
corrispondevano a un importo nettamente inferiore rispetto a quello che, sulla base degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
potuto «prevedere» per infrazioni molto gravi. Tale determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda tende a confermare
che si è effettivamente tenuto conto delle dimensioni del mercato di prodotti in questione.
271
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] non sono
affatto sproporzionate tenuto conto delle dimensioni del mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
272
Inoltre, l’argomento relativo al carattere sproporzionato dell’importo di partenza delle ammende tenuto conto del fatturato
della [OSCURATO:PERSONA] e di quello della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato di cui trattasi deve essere parimenti respinto.
273
Infatti, si deve osservare che, per la determinazione dell’importo di partenza delle ammende, fissato in funzione della gravità
dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha reputato necessario procedere ad un trattamento differenziato delle imprese coinvolte nei
cartelli al fine di tener conto dell’effettiva capacità economica dei colpevoli di pregiudicare sensibilmente la concorrenza
e al fine di fissare l’ammenda ad un livello che ne garantisca una sufficiente efficacia deterrente. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto
che era necessario tener conto del peso specifico delle singole società e quindi dell’effettivo impatto sulla concorrenza
del loro comportamento illecito. Ai fini della valutazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basarsi sul fatturato
realizzato da ogni impresa sul mercato interessato e per il prodotto interessato dall’intesa.
274
Di conseguenza, e come osservato supra al punto 270, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese interessate in quattro categorie.
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del suo fatturato di EUR 2,36 milioni, è stata inserita nella terza categoria e la [OSCURATO:PERSONA], tenuto
conto del suo fatturato di EUR 0,2 milioni, è stata inserita nella quarta categoria. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato un importo
di partenza, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di EUR 2,2 milioni per la [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 0,1 milioni
per la [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punti 356-358).
275
Secondo una costante giurisprudenza, la parte del fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione può fornire
una corretta indicazione dell’entità di un’infrazione sul mercato interessato (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 184, punto 91, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 79,
punto 196). Infatti, tale fatturato è tale da fornire una corretta indicazione della responsabilità di ciascun membro sui
detti mercati, dal momento che esso costituisce un elemento oggettivo che fornisce una corretta misura della nocività di tale
pratica per il gioco normale della concorrenza e rappresenta, dunque, un buon indicatore della capacità di ogni impresa interessata
ad arrecare un danno.
276
Alla luce di quanto sopra considerato, si deve concludere che gli importi di base considerati in occasione del calcolo delle
ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] non risultano affatto sproporzionati rispetto ai fatturati di tali imprese sul
mercato interessato.
277
Ne deriva che deve essere parimenti respinto l’argomento relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto ai rispettivi
fatturati delle ricorrenti, realizzati sul mercato interessato dall’infrazione. Queste ultime, infatti, non possono validamente
concludere che sussista una sproporzione nell’importo finale dell’ammenda inflitta, dal momento che l’importo di partenza
delle loro ammende è giustificato alla luce dei criteri adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione dell’importanza di ciascuna
delle imprese sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 304, e 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4567,
punto 185). In ogni caso, va sottolineato che il diritto comunitario non contiene un principio di applicazione generale secondo
cui la sanzione dev’essere proporzionata al fatturato realizzato dall’impresa attraverso la vendita del prodotto oggetto dell’infrazione
(v., in tal senso, sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429, punto 339).
278
In terzo luogo, deve parimenti essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il metodo di calcolo sfavorirebbe le
piccole e medie imprese e avrebbe portato, nel caso di specie, all’applicazione nei suoi confronti di un’ammenda sproporzionata
rispetto a quelle inflitte alle altre imprese.
279
[OSCURATO:PERSONA], non essendo tenuta ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire da importi basati sul fatturato delle imprese
interessate, non è nemmeno tenuta ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una
stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto
di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato realizzato sul mercato
del prodotto rilevante (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1681,
punto 202).
280
A tal riguardo occorre precisare che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 non
impongono neppure che, qualora ammende vengano inflitte a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda
inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie non sia superiore, in termini di percentuale del fatturato, a quello
delle ammende inflitte alle imprese più grandi. Infatti, risulta dalle dette disposizioni che, tanto per le imprese di dimensioni
piccole o medie quanto per le imprese di dimensioni superiori, occorre prendere in considerazione, per determinare l’importo
dell’ammenda, la gravità e la durata dell’infrazione. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] infligga alle imprese implicate in una medesima
infrazione ammende giustificate, per ciascuna di esse, in rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi
alla detta istituzione il fatto che, per talune di queste imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al
fatturato, a quello di altre imprese (sentenze 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 279, punto
203, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 277, punto 174).
281
Così, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a ridurre le ammende qualora le imprese coinvolte siano piccole e medie imprese. La dimensione
dell’impresa, infatti, viene presa in considerazione già dal tetto massimo fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 nonché dalle disposizioni degli orientamenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 277, punto 174). A parte tali considerazioni relative alle dimensioni, non vi è alcuna ragione di trattare
le piccole e medie imprese diversamente dalle altre imprese. Il fatto che le imprese coinvolte siano piccole e medie imprese
non le esonera dal loro dovere di rispettare le regole di concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑52/02,
SNCZ/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5005, punto 84).
282
Quanto alla censura rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere preso in considerazione il fatturato complessivo delle diverse imprese
al momento della fissazione dell’importo dell’ammenda, essa è irrilevante. Infatti, si deve ricordare che gli orientamenti
prevedono la necessità di prendere in considerazione la capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare
un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello
tale da garantire un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma). Gli stessi orientamenti aggiungono che,
nei casi che riguardano molte imprese, come i cartelli, può essere opportuno ponderare l’importo di partenza generale in modo
da tener conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione
di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese che commettono
il medesimo tipo di infrazioni, e in modo da adattare conseguentemente tale importo secondo le caratteristiche specifiche
di ciascuna impresa (punto 1 A, sesto comma) (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 184, punto 81).
283
Gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato
realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati siano presi in considerazione
per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto comunitario e qualora
le circostanze lo richiedano. Il fatturato può essere quindi preso in considerazione al momento della valutazione dei diversi
elementi elencati supra al punto 274 (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 184, punto
82, e [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 185, punto 195).
284
Tuttavia, nel caso di specie, come osservato supra al punto 275, la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di fare riferimento al fatturato
sul mercato interessato, per stabilire la capacità di ciascuna impresa di arrecare un danno, era coerente e obiettivamente
giustificata. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] perseguiva parimenti uno scopo di dissuasione in quanto poneva in risalto il fatto
che avrebbe penalizzato maggiormente le imprese che avevano partecipato ad un cartello su un mercato su cui esse avevano un
peso rilevante.
285
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca, a torto, gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 a sostegno del suo motivo relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda.
Infatti, va rilevato che la mera circostanza che l’applicazione del nuovo metodo di calcolo delle ammende previste nei detti
orientamenti, che non sono applicabili ai fatti di cui al caso di specie, sarebbe tale da pervenire ad un’ammenda di importo
inferiore a quello inflitto dalla decisione impugnata non può dimostrare il carattere sproporzionato della detta ammenda.
286
Infatti, tale constatazione costituisce soltanto l’espressione del margine di valutazione discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA]
dispone al fine di stabilire, nel rispetto dei requisiti posti dal regolamento n. 17 e dal regolamento n. 1/2003, il metodo
che intende applicare al fine di fissare l’importo delle ammende e quindi di condurre la politica della concorrenza di cui
è incaricata. Tra gli elementi di valutazione che il Tribunale deve prendere in considerazione per valutare il carattere sproporzionato
dell’importo delle ammende inflitte in una determinata epoca possono pertanto figurare, in particolare, le circostanze di
fatto e di diritto nonché gli obiettivi di concorrenza definiti dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle condizioni poste dal
Trattato CE, prevalenti all’epoca del comportamento illecito.
287
Ne consegue che il motivo relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda deve essere respinto in toto.
288
Dalle considerazioni che precedono risulta che i ricorsi proposti nelle cause T‑456/05 e T‑457/05 devono essere respinti.
Sulle spese
289
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] & Co. AG sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucǎ
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2010.
[OSCURATO:PERSONA]
1. Oggetto della controversia
2. Procedimento amministrativo
3. Decisione impugnata
Definizione dei mercati interessati
Mercato di prodotti
Mercati geografici
Dimensioni e struttura dei mercati in questione
Descrizione delle infrazioni
Dispositivo della decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sui motivi diretti a contestare l’accertamento dell’esistenza di un comportamento configurante infrazione e le ingiunzioni
di porvi fine e di non reiterarlo
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al carattere ingiustificato delle ingiunzioni di porre fine all’infrazione e di
non reiterare la stessa
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
2. Sui motivi diretti a contestare l’ammenda e il suo importo
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al superamento della soglia del 10% del fatturato
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente a un’erronea valutazione della gravità dell’infrazione con riferimento
ai suoi effetti
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’erronea valutazione della durata dell’infrazione
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo a un’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Quanto all’utilità della cooperazione
– Quanto alla valutazione asseritamente erronea della cooperazione rispetto a quella della BST
– Quanto all’applicazione asseritamente erronea della comunicazione sulla cooperazione e all’asserita mancata considerazione
della giurisprudenza del Tribunale
– Quanto all’asserita mancata considerazione della prassi decisionale precedente
Sul motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda
Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il tedesco.