CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 187 co. 7 Dlgs. 285/92 perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda l'ultima parte di pag. 2 e pag. 3 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente