CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39473/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Napoli ha condannato in sede di rinvio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro duecentoquaranta di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato osservato che il reato doveva considerarsi tentato, facendo invero difetto l'elemento oggettivo del reato, ossia l'impossessamento uti dominus della cosa sottratta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente ha inteso dolersi dell'errata qualificazione giuridica del fatto, assumendo che non poteva considerarsi consumato il reato in difetto di sottrazione della cosa e del suo impossessamento da parte dell'agente. 3.1.1. Ciò posto, la Quarta sezione di questa Corte di legittimità (sentenza n. 32488 del 27 marzo 2019) aveva invece annullato la prima sentenza della Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo fondato il motivo di impugnazione in forza del quale era stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, in relazione agli artt. 99, comma 4 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.. In specie, tenuto infatti conto che l'art. 63, comma 4, cit. prescrive che - se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale - si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla, la pena doveva considerarsi illegittima perché all'aumento dovuto all'aggravante ex art.625 cod. pen. si era aggiunto l'ulteriore aumento per la contestata recidiva. In ragione di ciò, il Giudice avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., una volta ravvisato il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale: nel caso di specie, quelle previste dall'art. 625, cod. pen. e quella di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.. 3.1.2. In conformità all'intervenuta decisione di annullamento, la Corte del rinvio ha così rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini già indicati, dando atto che l'odierno ricorrente era stato ritenuto responsabile di furto pluriaggravato di un'autovettura. 3.1.3. In definitiva, pertanto, non vi era più questione circa la responsabilità del fatto siccome ormai accertato, laddove invece il ricorrente - senza affrontare in alcun modo i profili trattati dalla Corte territoriale in sede di rinvio, e non confrontandosi col percorso processuale ed i limiti del devolutum - ha inteso contestare ancora la qualificazione della condotta, da ritenersi un reato tentato e non consumato, mentre in proposito non vi era alcunché da ulteriormente statuire. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2021 I