CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del GIP di Como, [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile quale dirigente della [OSCURATO:PERSONA] dei Trasporti di Como, del delitto di corruzione propria di cui al capo 1), in relazione alla corresponsione di somme da parte dei titolari delle autoscuole [OSCURATO:SOCIETA] e Catelli per il superamento dell'esame necessario agli autotrasportatori per ottenere il titolo abilitativo CFP, nonché dei delitti di falso in atto pubblico, falso ideologico e falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa di cui ai capi 4), 5) e 6) per cui, ritenuta la continuazione tra gli stessi, riqualificato quello di cui al capo 5) nella fattispecie di cui agli artt. 476-479 cod. pen., ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione con le pene accessorie conseguenti alla pena principale; aveva inoltre ordinato la confisca del profitto del reato ovvero dei beni di cui avesse la disponibilità per un valore pari ad Euro 111.375,00 ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato in eccedenza rispetto a tale importo; 2. la Corte di Appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza del GIP riducendo la pena base e quella complessivamente irrogata dal primo giudice; 3. contro la sentenza della Corte di Appello era stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del Pisoni che aveva articolato motivi sulla responsabilità, sulla pena e sulla confisca; 4. la VI Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4678 del 20.1.2021 aveva giudicato inammissibili i primi cinque motivi ed invece fondato il sesto annullando la decisione della Corte di Appello sul punto della confisca e rinviando per nuovo giudizio; 5. con sentenza del 25.5.2021 la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha ridotto la confisca del profitto del reato rideterminandola per un valore corrispondente ad Euro 76.230,00 ed ordinando per l'eccedenza la restituzione di quanto in sequestro; 6. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Pisoni lamentando: 6.1 erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 322quater cod. pen. e 521 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rideterminato l'importo oggetto della confisca limitandosi a restringerne la portata "ratione temporis" all'anno 2014 osservando tuttavia che la sentenza di annullamento aveva fatto presente che la confisca doveva essere riferita non soltanto all'arco temporale delimitato dalla contestazione ma anche ai singoli episodi corruttivi contestati; aggiunge che, in tal modo, la Corte non ha rispettato la "relazione di pertinenzialità" che lega il reato al profitto non essendo possibile, per calcolare l'importo da confiscare, il ricorso ad un meccanismo statistico; ne deriva, secondo la difesa si sarebbe dovuto tener conto delle sedute di esame effettivamente svolte e non già calcolarle in relazione alle mensilità interessate e non si sarebbe dovuto tener conto delle somme erogate per causali diverse da quelle oggetto dell'accordo corruttivo; segnala, inoltre, la erroneità del conteggio concernente le dazioni che sarebbero state effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al numero di candidati e ridetermina perciò l'importo effettivamente confiscabile; 6.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui si assume l'utilizzo di un criterio di calcolo prudenziale poi non applicato al conteggio: evidenzia l'erroneità dei calcoli, rispetto alla premessa, per quanto riguarda i candidati della [OSCURATO:PERSONA] come anche per l'autoscuola Luigi e, comunque, il riferimento ad un importo massimo tra i 150 ed i 200 Euro; ridetermina quindi l'importo effettivamente confiscabile; 7. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: evidenzia, in primo luogo, la vaghezza dei criteri utilizzati dalla difesa che, nel ricorso, ha indicato la somma a suo avviso confiscabile di importo inferiore a quella indicata nel giudizio rescissorio; osserva che i giudici di merito avevano accertato, in maniera ormai irrevocabile, l'oggetto del patto corruttivo come ricostruito nel corso del processo anche al di là della originaria imputazione ma su cui si è formato il giudicato; sottolinea che la Corte, in un'ottica prudenziale, ha comunque escluso le somme non direttamente legate al patto corruttivo per il compimento di atti contrari all'ufficio; 8. il difensore del Pisoni ha trasmesso una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; ribadisce, infatti, la violazione del vincolo di pertinenzialità conseguente alla applicazione di un calcolo meramente statistico e non relativo alle sedute effettivamente svolte, di dazioni per fatti non attinenti ai capi di imputazione ed esulanti dall'accordo corruttivo, la evidente erroneità del calcolo relativo a quelle della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza per cui gli importi confiscabili sarebbero in realtà quelli di Euro 15.950 quanto ai fatti relativi all'autoscuola Luigi e di Euro 7.250 per quelli concernenti l'autoscuola Catelli; sottolinea, inoltre, come il criterio prudenziale evocato nella sentenza impugnata non trovi riscontro nei calcoli eseguiti dalla Corte di Appello sia per quanto concerne l'autoscuola Catelli che per l'autoscuola Luigi che, infine, per quanto concerne il prezzo delle sedute; ed è alla luce di questi rilievi che la difesa opera un nuovo ricalcolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile, dal GIP di Como, con sentenza confermata - in punto di responsabilità - dalla Corte di Appello di Milano, del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. poiché, quale funzionario dirigente e responsabile della Sezione Territoriale, nelle sue funzioni di esaminatore nelle sessioni di esame per il conseguimento della abilitazione speciale al trasporto di merci pericolose disciplinato dal DM 6.10.2006, avrebbe ricevuto denaro per compiere atti contrari al proprio ufficio e, in particolare, avrebbe accettato denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] sas e dalla [OSCURATO:PERSONA] e falsificato le schede d'esame inserendo egli stesso le risposte esatte nelle caselle lasciate in bianco dal candidato; si era trattato, in particolare, e secondo l'accusa, di falsificazioni realizzate sistematicamente negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 in relazione ad 84 candidati di cui 56 dell'autoscuola [OSCURATO:SOCIETA] e 28 dell'autoscuola Catelli per 104 elaborati scritti cui il ricorrente avrebbe proceduto in cambio della somma di Euro 50 ricevuta per ogni candidato iscritto nelle sessioni di esame sia per i candidati che superavano autonomamente la prova sia per i candidati per i quali egli era invece costretto ad intervenire mediante falsificazioni delle prove scritte e dei verbali; il medesimo Pisoni era stato riconosciuto quindi responsabile del delitto di falso in atto pubblico per la falsificazione delle schede questionario per un totale di 104 relative ad un totale di 84 candidati e per la formazione di 29 verbali relativi alle sessioni indicate in cui si attestava falsamente il superamento delle prove d'esame dei candidati delle autoscuole Luigi e Catelli: del delitto di cui all'art. 480 cod. pen. in quanto avrebbe depositato gli elaborati scritti degli esami in tal modo simulando il possesso, da parte di 84 candidati, dei requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto di merci pericolose ed indotto in tal modo in errore i pubblici ufficiali che avevano formato 84 certificati di formazione professionale sul falso presupposto del superamento della prova d'esame prevista dalla legge. 2. Per inquadrare correttamente i termini della questione sottoposta a nuovo esame della Corte, è necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 4678 del 2021 della VI Sezione di questa Corte che aveva deciso sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva riformato, sulla pena, quella del GIP di Como con cui l'odierno ricorrente era stato riconosciuto responsabile dei fatti di corruzione propria, di falso in atto pubblico, falso ideologico e falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa di cui ai capi 4), 5) e 6) per cui, ritenuta la continuazione tra gli stessi, riqualificato quello di cui al capo 5) nella fattispecie di cui agli artt. 476-479 cod. pen., ed applicata la finale diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione con le pene accessorie conseguenti alla pena principale; aveva inoltre ordinato la confisca del profitto del reato ovvero dei beni di cui avesse la disponibilità per un valore pari ad Euro 111.375,00 ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato in eccedenza rispetto a tale importo. La difesa del Pisoni aveva articolato diverse doglianze in sede di legittimità: con i primi due motivi del ricorso aveva infatti dedotto vizio di motivazione sulla attendibilità delle chiamate in correità; con il terzo motivo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al tema dell'attendibilità frazionata; con il quarto ed il quinto motivo omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena. Con il sesto motivo, in particolare, la difesa aveva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 322ter cod. pen. e 521 4 cod. proc. pen. sostenendo che la Corte di Appello aveva confermato la valutazione del primo Giudice in ordine all'importo da confiscare richiamando il decreto del GIP con cui era stato disposto il sequestro preventivo senza tuttavia considerare che i conteggi erano stati effettuati su fatti retrodatati al 2010 e non sui quelli temporalmente delimitati dalla imputazione e che, in ogni caso, il conteggio avrebbe dovuto essere commisurato a 29 sedute d'esame, in relazione alle quali erano ravvisabili 84 schede falsificate sicché, avendo riguardo ad Euro 200,00 e ad Euro 50,00 per ciascun candidato, il calcolo portava ad Euro 8.000,00, con la conseguenza per cui si sarebbe prodotta una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte aveva giudicato inammissibili i primi tre motivi che ha stimato di poter trattare congiuntamente ed aveva ritenuto generici perché articolati in termini tali da non confrontarsi con la quella che era la motivazione della sentenza impugnata. Analogamente inammissibili aveva inoltre considerato i rilievi difensivi articolati con il quarto e il quinto motivo e riguardanti il trattamento sanzionatorio ivi compresa la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa concernente la pena accessoria che non aveva mai formato oggetto di doglianza nemmeno con i motivi nuovi e comunque irrilevante ai fini della decisione. Il sesto motivo era stato invece giudicato fondato atteso "... che i giudici di merito hanno fatto acriticamente riferimento, ai fini della quantificazione della somma da assoggettare a confisca, all'importo determinato con il decreto di sequestro preventivo a suo tempo emesso dal G.I.P." e che "... per quanto può evincersi da tale decreto, erano stati in quella sede considerati anche profitti di cui non è stato poi specificamente dato conto nel corso del giudizio di merito e soprattutto profitti, ad esempio quelli dal 2013 nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e quelli dal 2010 nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], imputabili ad un arco di tempo anteriore a quello preso in considerazione nell'imputazione, nella quale si menziona il periodo dal febbraio 2014 all'aprile 2017"; con la conseguenza per cui "... sul punto riguardante la confisca la sentenza impugnata non si confronta con l'ambito della contestazione e non fornisce in ordine alla quantificazione del profitto un'idonea motivazione, tale da dar conto delle ragioni sulle quali si fonda". Era stato dunque disposto l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. La stessa VI Sezione aveva tuttavia ed in primo luogo osservato che "... contrariamente a quanto difensivamente esposto, non può limitarsi il profitto illecito ai soli episodi nei quali è venuta in rilievo l'effettiva falsificazione delle schede, in quanto le intese illecite implicavano comunque compensi commisurati al numero dei partecipanti e alle sessioni di esami, secondo quanto desunto dalle dichiarazioni dei protagonisti". In definitiva, perciò, dei rilievi articolati con il ricorso in punto di confisca, la Corte aveva giudicato condivisibile quello relativo all'ambito temporale di riferimento - la cui decorrenza non poteva essere diversa e più risalente rispetto a quella indicata nella contestazione - dei fatti cui riferire la misura patrimoniale; aveva tuttavia escluso di poter seguire la tesi difensiva quanto alle modalità di conteggio delle somme da confiscare e che, come accennato, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere calcolate con esclusivo riferimento alle 29 sedute d'esame richiamate nella imputazione avendo invece ritenuto, come pure si è visto, che il profitto confiscabile doveva essere calcolato con riferimento non già al numero di schede effettivamente falsificate ma al numero di partecipanti alle sessioni d'esame. Alla luce di questa essenziale precisazione si deve allora prendere atto che la Corte di Appello di Milano giudicando in sede di rinvio, diversamente da quanto opinato dalla difesa, si è conformata alle direttive imposte dalla sentenza rescindente. I giudici milanesi hanno infatti spiegato che si "... deve procedere alla rideterminazione dell'importo da assoggettare a confisca, dando conto unicamente delle dazioni riconducibili al periodo oggetto di contestazione, da febbraio 2014 e aprile 2017, che siano causalmente correlate ai fatti per i quali l'imputato veniva condannato con sentenza passata in giudicato ..." (cfr., pag. 13 della sentenza impugnata). Riportando il calcolo proposto dalla difesa ha sostenuto che esso non poteva ritenersi ammissibile perché finiva con il negare "... il fatto accertato con sentenza passata in giudicato inerente l'accordo corruttivo e nel contenuto del medesimo" (cfr., ivi, pag. 13 della sentenza) e che ha ricostruito alla luce della ricostruzione operata nelle sentenze di primo e di secondo grado e che contemplava, in realtà, il pagamento della somma di Euro 50 per ogni candidato presentato alle sessioni d'esame ed Euro 150/200 per ogni accesso del Pisoni presso le autoscuole. Si tratta della ricostruzione cui erano pervenuti i giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicate pienamente attendibili nei due gradi di giudizio con valutazione confermata e positivamente vagliata dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata (cfr., ivi, pag. 14).Di qui, secondo la Corte di Appello, la correttezza della conclusione secondo cui "... la utilità conseguita da Pisoni è stata ben superiore a quella corrispondente alla somma di Euro 50 per ogni scheda falsificata, essendo il prezzo del reato commisurato al numero complessivo di candidati presentati da ciascuna scuola" (cfr., ivi, ancora, pag. 14) oltre alla somma 150/200 Euro a seduta indipendentemente dall'esito ed oltre i 50 Euro a candidato (cfr., ivi, pag. 15). Non ha mancato di dar conto delle altre utilità, accertate dalle due sentenze di merito in maniera non più revocabile e dettagliatamente indicate nella annotazione di PG del 17.7.2017 (cfr., ivi, pagg. 15-16), ma di cui, nel calcolo operato, non ha conto in quanto giudicate il frutto di accordi estemporanei (cfr., ivi, pag. 15). Altrettanto correttamente, la Corte di Appello (cfr., ivi, pag. 16) in sede rescissoria ha sottolineato come l'imputato non possa lamentare alcun violazione dei diritti di difesa ovvero connesso al lamentato difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato avendo avuto modo di difendersi ampiamente nel corso dei giudizi di merito con riguardo a tutte le emergenze. È appena il caso, peraltro, di ricordare che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivi cosicché, laddove verificatasi in primo grado, è deducibile sino alla deliberazione della sentenza di appello (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, Sentenza n. 10094 del 22/02/2005, Ricco ed altro, Rv. 231833: Sez. 4, Sentenza n. 14180 del 29/11/2005, Pelle ed altri, Rv. 233952; Sez. 6, Sentenza n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217). Tanto premesso, dunque, la Corte di Appello, in ossequio al mandato ricevuto dalla sentenza rescissoria, ha escluso dal calcolo gli importi risalenti a periodi anteriori al 2014 e, perciò, ad esempio, i 1.000 Euro per la sponsorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] e i 100 Euro a candidato per le patenti nautiche e, come detto, delle somme oggetto di richieste estemporanee. Ha quindi riformulato il calcolo tenendo conto, per la [OSCURATO:PERSONA], di una media di 2 sessioni al mese con una media di cinque candidati a sessione e. per la autoscuola Luigi, di una media di venti candidati a sessione per 1 sessione mensile, il tutto nel periodo intercorrente - come da contestazione - dal febbraio del 2014 all'aprile del 2017. In realtà, la Corte di Appello ha ulteriormente rivisitato il calcolo alla luce delle emergenze rappresentate dalla annotazione di servizio di PG del 17.7.2017 con il risultato che "... tramite una riduzione proporzionale degli importi indicati prudenzialmente dalla Guardia di Finanza e dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'arco temporale contestato, devono pertanto ritenersi il limite minimo confiscabile, poiché fondato su un quadro probatorio univoco e stringente nell'ambito di una valutazione ampiamente favorevole nei confronti dell'imputato" (cfr., ivi, ancora, pagg. 18-19). Ha perciò considerato, per la [OSCURATO:PERSONA], un numero pari a 190 candidati nel periodo compreso tra il febbraio del 2014 e l'aprile del 2017; per l'[OSCURATO:PERSONA], un numero pari a 380 candidati nel medesimo periodo, in entrambi i casi "riproporzionando" il numero complessivo che era stato inizialmente individuato considerando un periodo più ampio; nel caso della [OSCURATO:PERSONA], peraltro, a fronte di un importo pari ad Euro 19.000 (corrispondente ad Euro 50 per 380 candidati), la Corte ha tenuto conto della minor somma desumibile dal calcolo operato nel decreto di sequestro del GIP riformulando il calcolo alla luce di questa ulteriore decurtazione e pervenendo, ciò non di meno, alla somma complessiva di Euro 76.230 cui è pervenuta alla luce dei criteri dettati nella sentenza rescindente ma, anche, di meccanismi prudenziali e moderatori di cui il ricorso, limitandosi di fatto a reiterare le medesime doglianze già vagliate dalla sentenza di annullamento, non ha tenuto debitamente conto. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non r