CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 33790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24966/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Aquila (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P. IVA: I. 01936520921), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]ed ivi residente, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1 66 , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:PCCFNC47Ll2RS0 1F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti – -avverso la ordinanza n. 6992 / 20 2 1 emessa dalla C orte di Cassazione il Revocazione ex art.391 bis c.p.c. 12/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 ottobre 2022. Ritenuto infatto 1. D’[OSCURATO:PERSONA] propone impugnazione per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., avverso l’ordinanza n. 6992/21 emessa dalla Corte di Cassazione in data 12.3.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto nei confronti della sentenza della CTR Sardegna n. 10/01/14 avente ad oggetto un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Iva per l’anno 2005 con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamenti bancari, aveva determinato un maggior reddito d’impresa, ripreso a tassazione le imposte non versate ed irrogato le conseguenti sanzioni. 2. Il ricorso si fonda su due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto circa la natura dell’accertamento disposto nei suoi confronti, che avrebbe comportato la violazione di un diritto fondamentale sancito e tutelato dalla CEDU, per aver la Cassazione, da un lato, reputato inammissibile il primo motivo d’appello, nonostante fosse basato sulla sentenza n. 2594/2014 della Suprema Corte pubblicata successivamente al deposito della decisione della CTR (affermando, in modo innovativo, l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 alle indagini bancarie), e, dall’altro lato, ritenuto che ci fosse stato un accertamento cd. a tavolino, laddove si era trattato di una vera e propria attività investigativa e di acquisizione di documenti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’errore di fatto in ordine alla natura e all’inquadramento fiscale dell’attività da lei svolta (agente di commercio) che aveva comportato la mancata valorizzazione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità operata dalla Consulta con la sentenza n. 228/2014 (in ordine alla inapplicabilità della presunzione relativa ai prelevamenti). 3. I due motivi si rivelano per la stessa ragione inammissibili. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. In particolare, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che presuppone che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018). Orbene, con riferimento ad entrambi i motivi non si è all’evidenza al cospetto di un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo,risultante, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, ma di fatti che hanno costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si è pronunciato, e comportanti giudizi e/o valutazioni non sindacabili in sede di revocazione. Invero, per quanto concerne il primo motivo di appello (avente ad oggetto l’asserita inosservanza del termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000), la Cassazione, da un lato, lo ha considerato inammissibile, ritenendo che attingesse direttamente la condotta dell’Amministrazione (anziché la sentenza della CTR) e che, non essendo la relativa questione trattata nella sentenza impugnata, la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere come omessa pronuncia e, dall’altro, lo ha ritenuto manifestamente infondato, essendo stato il contraddittorio svolto presso i locali dell’Amministrazione, non sussistendo un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per le imposte dirette e non essendo, quanto all’Iva, state enunciate le ragioni che la contribuente avrebbe altrimenti fatto valere. Non vi è chi non veda che non viene neppure dedotto un fatto la cui esistenza (o inesistenza) sarebbe stata incontestabilmente esclusa (o affermata), così come la questione è stataoggetto di un punto controverso su cui la Cassazione si è espressamente pronunciata, esprimendo, tra l’altro, un vero e proprio giudizio. Del resto, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione; cfr. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020). Senza tralasciare che la Cassazione, con la pronuncia qui impugnata, ha fatto corretta applicazione del principio ormai consolidato (v., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 18413 del 30/06/2021) secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza. 3.1. Anche la qualificazione dell’accertamento come “a tavolino” o come vera e propria attività investigativa e di acquisizione di documenti implica un giudizio demandato all’autorità giudiziaria e rappresenta una questione che è stata oggetto di un punto controverso e sulla quale la Cassazione si è espressamente pronunciata. 3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’inquadramento dell’attività di rappresentante di commercio tra le attività imprenditoriali “minori” (per le quali vige la presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi), come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza impugnata nella presente sede, o tra le attività professionali (per le quali la detta presunzione non opererebbe avuto riguardo ai prelievi), come sostenuto dalla contribuente, atteso che ha costituito un punto controverso della decisione in ordine al quale i giudici di legittimità si sono espressamente pronunciati e, a tutto concedere, si sarebbe in presenza di un errore di giudizio il quale, come tale, non integra un errore revocatorio. D’altra parte, anche di recente (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30211 del 22/11/2018) è stato ribadito che, in tema di indagini bancarie, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i redditi degli agenti e dei rappresentanti di commercio devono essere considerati redditi d'impresa, perché riguardano l'esercizio di attività commerciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 2195 c.c., sicché, nei confronti di tali contribuenti detta presunzione opera sia con riferimento ai versamenti che ai prelevamenti risultanti dalle verifiche effettuate sulle movimentazioni del conto corrente. 3.3. Da ultimo, in relazione all’asserita inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 32 dPR n. 600/1973 ai contribuenti in contabilità semplificata, la Cassazione ha inequivocamente rilevato che la relativa questione non risultava in alcun modo trattata nella sentenza impugnata ed era stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Del resto, la odierna ricorrente non ha neppure esposto in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6 . 0 00,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulterio