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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38222/2021

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ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2040 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52H65 C351A) PORTALE Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E13 A8413) PORTALE Piero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D29 A8410) LEONARDI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R65 C351S) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H11 C351M) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L21 B429F) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D50 A056B) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A41 H221N) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 1665/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019; Ric. n. 2040/2020 — Sez. 6-3 — Ad. 5 ottobre 2021 Ordinanza — Pagina 1 di 6 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un giudizio con oggetto più ampio e per quanto ancora interessa in questa sede, ha chie- sto la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti a causa della sussistenza di una iscrizione ipo- tecaria, da detto notaio non segnalata in sede di stipula, gra- vante su un immobile che aveva acquistato a suo ministero.

Il notaio convenuto ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per es- sere garantito in caso di soccombenza.

La domanda della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha condannato gli eredi del notaio (frattanto de- ceduto) a «tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni pregiudi- zio derivante dall'ipoteca accesa presso la Conservatoria dei RRII di Catania», rigettando invece la domanda di garanzia del notaio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]..

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha statuito che la condanna degli eredi del Portale abbia effetto «pro quota ereditaria» e non in via solidale, rigettando le altre censure.

Ricorrono gli eredi del notaio Portale (Carmela, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., sub specie della violazione di leq_ge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa di cui agli artt. 1223, 1483 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. non sussistendo alcun danno risarcibile e ascrivibile al notaio rogante l'atto di compravendita, atteso che il paga- mento del prezzo era avvenuto prima dell'atto pubblico e la si- tuazione derivante dal rogito è senz'altro migliore per l'acquirente.

Mancata prova del danno da parte del soggetto onerato».

Il motivo è manifestamente fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione.

Secondo l'indirizzo di questa Corte, cui si intende dare conti- nuità (non essendo del resto prospettate negli atti difensivi ragioni idonee ad indurre a rivederlo), «sebbene incorra in re- sponsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarci- bile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pa- gato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato; ricorrendo tale ipotesi, l'unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16905 del 20/07/2010, Rv. 614106 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014, Rv. 632307 - 01, in cui si precisa ul- teriormente che, in definitiva, «il danno risarcibile derivante Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione»).

La decisione impugnata non è conforme a tale indirizzo, in quanto (sebbene la sentenza di primo grado contenesse una condanna risarcitoria solo generica, non determinata nel quantum), nel disattendere il motivo di appello con il quale i condannati avevano dedotto che l'inadempimento del notaio alla propria obbligazione professionale non aveva di fatto cau- sato alcun danno all'attrice, avendo questa già pagato intera- mente il prezzo dell'immobile prima del rogito, dopo avere os- servato che la [OSCURATO:PERSONA], se correttamente informata della sussistenza dell'iscrizione ipotecaria, avrebbe potuto non sti- pulare l'atto pubblico, chiedendo la restituzione di quanto ver- sato, afferma poi che «in ogni caso, avrebbe evitato di pagare l'ulteriore somma pagata alla Banca al fine di evitare la vendi- ta all'asta dell'immobile» e che «ricorrendo tale ipotesi, il danno ascrivibile al notaio, pertanto, è costituito, come corret- tamente ritenuto dal primo giudice, dalla somma versata dalla [OSCURATO:PERSONA] per estinguere l'esecuzione immobiliare».

Al contrario, secondo i principi di diritto sopra richiamati, i giudici di merito avrebbero dovuto in realtà verificare, sulla base della regola della causalità adeguata, se il corretto adempimento della prestazione professionale da parte del no- taio (con la tempestiva segnalazione dei gravami esistenti sui beni in vendita), l'eventuale rifiuto di stipulare l'atto pubblico di compravendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l'immediata pro- posizione dell'azione per ottenere la restituzione del prezzo già pagato al venditore, avrebbero effettivamente posto quest'ultima in una situazione più favorevole rispetto a quella di fatto verificatasi, e cioè alla stipulazione del rogito, con l'acquisizione della proprietà dell'immobile e la conseguente Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 successiva necessità (o quanto meno opportunità) di estin- guere il debito relativo all'iscrizione pregiudizievole, onde evi- tare la sua vendita all'asta, tenendo anche conto dei relativi costi e delle concrete possibilità (sia pure da valutare in via ipotetica, ma in ogni caso sulla base di elementi di fatto, sen- za automatismi) di ottenere effettivamente la restituzione del prezzo dal venditore, nell'immediatezza del rogito e/o succes- sivamente.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata affinché l'indicata indagine di fatto sulla sussistenza effettiva di un danno in concreto eventualmente subito dalla [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della accertata condotta inadempiente del no- taio, sia nuovamente effettuata in sede di rinvio, in applica- zione dei principi di diritto in precedenza richiamati.

2. Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata all'accoglimento del primo, «Violazione del principio tra il chie- sto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento), avendo la Corte pronunziato oltre la domanda di condanna generica, in- dividuando una specifica ragione di danno, di fatto quantifi- candolo, pur in assenza di prova del pagamento alla Banca».

Il motivo di ricorso in esame risulta proposto in via subordina- ta rispetto al primo; esso resta quindi assorbito, in conse- guenza dell'accoglimento del primo motivo.

Pare comunque opportuno precisare, in proposito, che - do- vendosi ritenere ancora in discussione la questione della sus- sistenza e dell'accertamento del danno subito in concreto dall'attrice - la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà co- munque verificare gli esatti termini della originaria domanda risarcitoria (se cioè essa fosse effettivamente limitata al solo accertamento dell'an debeatur, con esclusione della determi- nazione del quantum), nonché i limiti in cui fosse comunque ammissibile in proposito una pronuncia di condanna generica, Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 tenendo anche conto delle difese della parte convenuta e dei motivi di gravame avanzati in proposito.

3. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Ap- pello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione, per quanto di ragio- ne, la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2040 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52H65 C351A) PORTALE Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E13 A8413) PORTALE Piero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D29 A8410) LEONARDI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R65 C351S) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H11 C351M) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L21 B429F) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D50 A056B) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A41 H221N) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 1665/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019; Ric. n. 2040/2020 — Sez. 6-3 — Ad. 5 ottobre 2021 Ordinanza — Pagina 1 di 6 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un giudizio con oggetto più ampio e per quanto ancora interessa in questa sede, ha chie- sto la condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti a causa della sussistenza di una iscrizione ipo- tecaria, da detto notaio non segnalata in sede di stipula, gra- vante su un immobile che aveva acquistato a suo ministero. Il notaio convenuto ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per es- sere garantito in caso di soccombenza. La domanda della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha condannato gli eredi del notaio (frattanto de- ceduto) a «tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni pregiudi- zio derivante dall'ipoteca accesa presso la Conservatoria dei RRII di Catania», rigettando invece la domanda di garanzia del notaio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha statuito che la condanna degli eredi del Portale abbia effetto «pro quota ereditaria» e non in via solidale, rigettando le altre censure. Ricorrono gli eredi del notaio Portale (Carmela, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., sub specie della violazione di leq_ge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa di cui agli artt. 1223, 1483 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. non sussistendo alcun danno risarcibile e ascrivibile al notaio rogante l'atto di compravendita, atteso che il paga- mento del prezzo era avvenuto prima dell'atto pubblico e la si- tuazione derivante dal rogito è senz'altro migliore per l'acquirente. Mancata prova del danno da parte del soggetto onerato». Il motivo è manifestamente fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione. Secondo l'indirizzo di questa Corte, cui si intende dare conti- nuità (non essendo del resto prospettate negli atti difensivi ragioni idonee ad indurre a rivederlo), «sebbene incorra in re- sponsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarci- bile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pa- gato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato; ricorrendo tale ipotesi, l'unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16905 del 20/07/2010, Rv. 614106 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014, Rv. 632307 - 01, in cui si precisa ul- teriormente che, in definitiva, «il danno risarcibile derivante Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione»). La decisione impugnata non è conforme a tale indirizzo, in quanto (sebbene la sentenza di primo grado contenesse una condanna risarcitoria solo generica, non determinata nel quantum), nel disattendere il motivo di appello con il quale i condannati avevano dedotto che l'inadempimento del notaio alla propria obbligazione professionale non aveva di fatto cau- sato alcun danno all'attrice, avendo questa già pagato intera- mente il prezzo dell'immobile prima del rogito, dopo avere os- servato che la [OSCURATO:PERSONA], se correttamente informata della sussistenza dell'iscrizione ipotecaria, avrebbe potuto non sti- pulare l'atto pubblico, chiedendo la restituzione di quanto ver- sato, afferma poi che «in ogni caso, avrebbe evitato di pagare l'ulteriore somma pagata alla Banca al fine di evitare la vendi- ta all'asta dell'immobile» e che «ricorrendo tale ipotesi, il danno ascrivibile al notaio, pertanto, è costituito, come corret- tamente ritenuto dal primo giudice, dalla somma versata dalla [OSCURATO:PERSONA] per estinguere l'esecuzione immobiliare». Al contrario, secondo i principi di diritto sopra richiamati, i giudici di merito avrebbero dovuto in realtà verificare, sulla base della regola della causalità adeguata, se il corretto adempimento della prestazione professionale da parte del no- taio (con la tempestiva segnalazione dei gravami esistenti sui beni in vendita), l'eventuale rifiuto di stipulare l'atto pubblico di compravendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l'immediata pro- posizione dell'azione per ottenere la restituzione del prezzo già pagato al venditore, avrebbero effettivamente posto quest'ultima in una situazione più favorevole rispetto a quella di fatto verificatasi, e cioè alla stipulazione del rogito, con l'acquisizione della proprietà dell'immobile e la conseguente Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 successiva necessità (o quanto meno opportunità) di estin- guere il debito relativo all'iscrizione pregiudizievole, onde evi- tare la sua vendita all'asta, tenendo anche conto dei relativi costi e delle concrete possibilità (sia pure da valutare in via ipotetica, ma in ogni caso sulla base di elementi di fatto, sen- za automatismi) di ottenere effettivamente la restituzione del prezzo dal venditore, nell'immediatezza del rogito e/o succes- sivamente. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata affinché l'indicata indagine di fatto sulla sussistenza effettiva di un danno in concreto eventualmente subito dalla [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della accertata condotta inadempiente del no- taio, sia nuovamente effettuata in sede di rinvio, in applica- zione dei principi di diritto in precedenza richiamati. 2. Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata all'accoglimento del primo, «Violazione del principio tra il chie- sto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento), avendo la Corte pronunziato oltre la domanda di condanna generica, in- dividuando una specifica ragione di danno, di fatto quantifi- candolo, pur in assenza di prova del pagamento alla Banca». Il motivo di ricorso in esame risulta proposto in via subordina- ta rispetto al primo; esso resta quindi assorbito, in conse- guenza dell'accoglimento del primo motivo. Pare comunque opportuno precisare, in proposito, che - do- vendosi ritenere ancora in discussione la questione della sus- sistenza e dell'accertamento del danno subito in concreto dall'attrice - la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà co- munque verificare gli esatti termini della originaria domanda risarcitoria (se cioè essa fosse effettivamente limitata al solo accertamento dell'an debeatur, con esclusione della determi- nazione del quantum), nonché i limiti in cui fosse comunque ammissibile in proposito una pronuncia di condanna generica, Ric. n. 2040/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 tenendo anche conto delle difese della parte convenuta e dei motivi di gravame avanzati in proposito. 3. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Ap- pello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione, per quanto di ragio- ne, la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 o
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