CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 23232/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 412/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 6198/2018, depositata il 19/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate , con atto introduttivo notificato il 18/12/2019, ricorre con un unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza in epigrafe che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta aveva accolto parzialmente, e limitatamente al riconoscimento del credito iva, il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010 erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha dato atto del diniego all’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136. 2. Con memoria, depositata il 30/09/2021 e notificata all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato il 16/09/2021,la contribuente ha versato in atti la sentenza n. 3528/2020, con la quale la stessa C.t.r. del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio avverso la medesima sentenza impugnata in questa sede,eccependo l’i nam missibilità del ricorso per cassazione per tardività. Considerato che: le questioni poste dalle parti rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito e lasuccessiva trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruoloper trattazione alla pubblica udienza e dispone l'acquisizione del fascicolo del merito, a cura della cance