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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 agosto 2023

Cassazione n. 48087/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr.

Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 21520 del 09/02/2021 la Quarta Sezione di questa Corte annullava la sentenza resa dalla Corte di appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.p.r. 309/90 ed alla questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in re3lazione al delitto di evasione, e rinviava alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sui detti punti.

2. Con sentenza del 17/06/2022 la Corte di appello di Perugia rideterminava la pena per il delitto di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990, a seguito dell'intervenuto mutamento della cornice edittale della norma, nel modo che segue:- p.b. anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Capo A); - aumento per la continuazione (Capo B): anni sei mesi due di reclusione ed euro 27.000 di multa; - aumento per la continuazione (Capo C): anni sei mesi sei di reclusione ed auro 27.000 di multa; riduzione per il rito abbreviato: anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Rigettava la richiesta di applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen..

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di cui all'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen..

Evidenzia come la Corte di appello de L'Aquila avesse quantificato la pena da irrogare nel modo che segue: «Pena base per il più grave reato di cui al capo A): anni sette di reclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di evasione ad anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa».

Quindi, l'aumento di pena apportato a titolo di continuazione per il reato di evasione dalla Corte di appello de L'Aquila era stato pari ad euro 4000,00 di multa.

La Corte di appello di Perugia, operando un aumento anche della pena detentiva, sarebbe pertanto incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus, che secondo la giurisprudenza della Cassazione non concerne solo la pena finale ma anche i passaggi intermedi, ivi inclusi gli aumenti in continuazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e segnatamente dell'articolo 131-bis cod. pen., in riferimento alla asserita omogeneità dei precedenti per stupefacenti in capo all'imputato con il delitto di evasione, nonché alla «gravità» della violazione confermata dalla Corte di appello di Perugia con lo stesso errore logico da cui era affetta la sentenza annullata dalla Cassazione: l'uscita non autorizzata costituisce infatti l'«in sé» del reato, e non ne connota certo la gravità.

3. Con nota depositata in data 30 agosto 2023, il difensore dell'imputato rassegna le proprie conclusioni, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo, che ha efficacia assorbente rispetto al primo, posto che «momento» processuale dell'irrogazione della pena è successivo rispetto a quello della valutazione della sussistenza di cause non punibilità, è fondato nei limiti che seguono.1.1.

Esso si articola in realtà in diversi sotto-motivi.

Con il primo si contesta la asserita «gravità» della violazione.

Proprio in materia di evasione, la Corte (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01) ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311) e può essere riconosciuta direttamente dalla Corte di cassazione ex art. 620, lett.

I), se i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti e senza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali e risulta evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).

Ora, benché nel caso appena citato fossero presenti elementi fattuali (condizioni di salute del sottoposto, assenza di soggetti in grado di aiutarlo nelle ordinarie esigenze di vita), che consentivano un giudizio positivo, assenti invece nel caso all'esame del Collegio, non può non evidenziarsi che sentenza impugnata ha desunto la gravità del reato esclusivamente dalla condotta tipica del reato stesso.

Coglie nel segno, quindi, il ricorrente, laddove evidenzia che la Corte di appello perugina incorre nel medesimo errore logico della Corte aquilana.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello affinché accerti se, in ragione delle specifiche circostanze di fatto, l'offesa possa considerarsi effettivamente «grave».

1.2. Si contesta, inoltre, che i precedenti in materia di immigrazione possano essere considerati della stessa indole rispetto al delitto di evasione.

Il motivo è, in parte qua, fondato.

Questa Corte (Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Stocco, Rv. 260500 - 01) ritiene che i reati della «stessa indole», sono identificati dall'art. 101 cod. pen. attraverso due criteri distintivi.

Il primo, di carattere «formale», ravvisa l'omogeneità tra i reati sulla base della violazione della medesima disposizione di legge.

Il secondo criterio, di tipo «sostanziale», si basa, invece, sulla comunanza dei caratteri fondamentali, desunti a loro volta alternativamente dalla natura dei fatti che li costituiscono (criterio oggettivo) o dai motivi che ne hanno determinato la commissione (criterio soggettivo).

Più reati possono quindi considerarsi omogenei quando vengano riscontrati dal giudice caratteri fondamentali comuni per: a) la natura dei fatti che li costituiscono, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031); b) la natura dei motivi che li hanno determinati.Ciò significa che, a prescindere dall'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, fatti del tutto eterogenei possono essere accomunati sulla base dell'eziologia e delle modalità esecutive dei reati oppure sulla base della motivazione psicologica che ha spinto il reo a delinquere (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 - 01).

Tuttavia, poiché il criterio «sostanziale» dilata sensibilmente l'area dei reati «della stessa indole», determinando, nelle diverse ipotesi che a tale concetto si richiamano, un trattamento più sfavorevole per il soggetto che ne è attinto (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107), ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere congruamente valutata e motivata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni.

La sentenza impugnata ritiene che tale identità di ratio, nel caso concreto, sussista, in quanto (in disparte i precedenti in materia di stupefacenti a carico dell'imputato), entrambi i reati «sottendono la scarsa o nulla considerazione da parte dell'autore di una serie di prescrizioni vincolanti circa la presenza (e dunque la libertà di movimento) all'interno del territorio dello Stato.

Appartenendo in definitiva le norme sull'immigrazione al medesimo genus del reato di evasione risultando, in entrambi i casi, il vincolo apposto alla libertà di movimento del soggetto direttamente correlato alla necessità di tutelare le prioritarie esigenze di corretto svolgimento della vita della collettività».

Tale motivazione appare inosservante dei dicta dianzi richiamati in quanto ritiene, apoditticamente, che tra le due violazioni sussista un nucleo di illiceità comune, tale da ricondurre i due reati nello stesso genus, laddove invece gli stessi si presentano come totalmente eterogenei, non potendo il delitto di evasione (la cui ratio va rinvenuta nella necessità di rispetto delle decisioni giudiziarie, Sez. 6, n. 44595 del 01/10/2015, Rv. 265451 - 01) e quelli in materia di immigrazione (la cui ratio va ravvisata nella tutela dell'ordine pubblico e nel controllo dei flussi migratori - Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, Rv. 281758 - 01) essere accomunato (solo) dalla mera necessità di ordinato svolgimento della vita collettiva, fine cui tendono, in definitiva, tutte le sanzioni penali.

Anche sotto tale profilo la sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello per nuovo esame.

1.3. E' invece infondato il motivo laddove lamenta la mancata considerazione della distanza temporale tra le precedenti condanne e il processo in esame.

Questa Corte, sul punto, ha precisato (Sez. 6, Sentenza n. 1213 del 12/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.) come il dato connesso all'epoca in cui le precedenti pronunce sono state adottate sia in verità indifferente.

La datazione, invero, può essere determinante ai fini dell'apprezzamento del distinto profilo connesso all'applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685), ma nessun concreto riflesso può avere in ordine ai requisiti che, a mente dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., costituiscono impedimenti all'operatività dell'istituto deflattivo.1.4.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti evidenziati alla Corte di appello di Firenze, restando impregiudicato il profilo sanzionatorio giacché, solo dopo l'eventuale definizione in senso negativo del profilo relativo alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice del merito potrà determinarsi ad irrogare la pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 21520 del 09/02/2021 la Quarta Sezione di questa Corte annullava la sentenza resa dalla Corte di appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.p.r. 309/90 ed alla questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in re3lazione al delitto di evasione, e rinviava alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sui detti punti. 2. Con sentenza del 17/06/2022 la Corte di appello di Perugia rideterminava la pena per il delitto di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990, a seguito dell'intervenuto mutamento della cornice edittale della norma, nel modo che segue:- p.b. anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Capo A); - aumento per la continuazione (Capo B): anni sei mesi due di reclusione ed euro 27.000 di multa; - aumento per la continuazione (Capo C): anni sei mesi sei di reclusione ed auro 27.000 di multa; riduzione per il rito abbreviato: anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Rigettava la richiesta di applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di cui all'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen.. Evidenzia come la Corte di appello de L'Aquila avesse quantificato la pena da irrogare nel modo che segue: «Pena base per il più grave reato di cui al capo A): anni sette di reclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di evasione ad anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa». Quindi, l'aumento di pena apportato a titolo di continuazione per il reato di evasione dalla Corte di appello de L'Aquila era stato pari ad euro 4000,00 di multa. La Corte di appello di Perugia, operando un aumento anche della pena detentiva, sarebbe pertanto incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus, che secondo la giurisprudenza della Cassazione non concerne solo la pena finale ma anche i passaggi intermedi, ivi inclusi gli aumenti in continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e segnatamente dell'articolo 131-bis cod. pen., in riferimento alla asserita omogeneità dei precedenti per stupefacenti in capo all'imputato con il delitto di evasione, nonché alla «gravità» della violazione confermata dalla Corte di appello di Perugia con lo stesso errore logico da cui era affetta la sentenza annullata dalla Cassazione: l'uscita non autorizzata costituisce infatti l'«in sé» del reato, e non ne connota certo la gravità. 3. Con nota depositata in data 30 agosto 2023, il difensore dell'imputato rassegna le proprie conclusioni, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, che ha efficacia assorbente rispetto al primo, posto che «momento» processuale dell'irrogazione della pena è successivo rispetto a quello della valutazione della sussistenza di cause non punibilità, è fondato nei limiti che seguono.1.1. Esso si articola in realtà in diversi sotto-motivi. Con il primo si contesta la asserita «gravità» della violazione. Proprio in materia di evasione, la Corte (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01) ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311) e può essere riconosciuta direttamente dalla Corte di cassazione ex art. 620, lett. I), se i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti e senza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali e risulta evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). Ora, benché nel caso appena citato fossero presenti elementi fattuali (condizioni di salute del sottoposto, assenza di soggetti in grado di aiutarlo nelle ordinarie esigenze di vita), che consentivano un giudizio positivo, assenti invece nel caso all'esame del Collegio, non può non evidenziarsi che sentenza impugnata ha desunto la gravità del reato esclusivamente dalla condotta tipica del reato stesso. Coglie nel segno, quindi, il ricorrente, laddove evidenzia che la Corte di appello perugina incorre nel medesimo errore logico della Corte aquilana. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello affinché accerti se, in ragione delle specifiche circostanze di fatto, l'offesa possa considerarsi effettivamente «grave». 1.2. Si contesta, inoltre, che i precedenti in materia di immigrazione possano essere considerati della stessa indole rispetto al delitto di evasione. Il motivo è, in parte qua, fondato. Questa Corte (Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Stocco, Rv. 260500 - 01) ritiene che i reati della «stessa indole», sono identificati dall'art. 101 cod. pen. attraverso due criteri distintivi. Il primo, di carattere «formale», ravvisa l'omogeneità tra i reati sulla base della violazione della medesima disposizione di legge. Il secondo criterio, di tipo «sostanziale», si basa, invece, sulla comunanza dei caratteri fondamentali, desunti a loro volta alternativamente dalla natura dei fatti che li costituiscono (criterio oggettivo) o dai motivi che ne hanno determinato la commissione (criterio soggettivo). Più reati possono quindi considerarsi omogenei quando vengano riscontrati dal giudice caratteri fondamentali comuni per: a) la natura dei fatti che li costituiscono, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031); b) la natura dei motivi che li hanno determinati.Ciò significa che, a prescindere dall'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, fatti del tutto eterogenei possono essere accomunati sulla base dell'eziologia e delle modalità esecutive dei reati oppure sulla base della motivazione psicologica che ha spinto il reo a delinquere (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 - 01). Tuttavia, poiché il criterio «sostanziale» dilata sensibilmente l'area dei reati «della stessa indole», determinando, nelle diverse ipotesi che a tale concetto si richiamano, un trattamento più sfavorevole per il soggetto che ne è attinto (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107), ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere congruamente valutata e motivata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. La sentenza impugnata ritiene che tale identità di ratio, nel caso concreto, sussista, in quanto (in disparte i precedenti in materia di stupefacenti a carico dell'imputato), entrambi i reati «sottendono la scarsa o nulla considerazione da parte dell'autore di una serie di prescrizioni vincolanti circa la presenza (e dunque la libertà di movimento) all'interno del territorio dello Stato. Appartenendo in definitiva le norme sull'immigrazione al medesimo genus del reato di evasione risultando, in entrambi i casi, il vincolo apposto alla libertà di movimento del soggetto direttamente correlato alla necessità di tutelare le prioritarie esigenze di corretto svolgimento della vita della collettività». Tale motivazione appare inosservante dei dicta dianzi richiamati in quanto ritiene, apoditticamente, che tra le due violazioni sussista un nucleo di illiceità comune, tale da ricondurre i due reati nello stesso genus, laddove invece gli stessi si presentano come totalmente eterogenei, non potendo il delitto di evasione (la cui ratio va rinvenuta nella necessità di rispetto delle decisioni giudiziarie, Sez. 6, n. 44595 del 01/10/2015, Rv. 265451 - 01) e quelli in materia di immigrazione (la cui ratio va ravvisata nella tutela dell'ordine pubblico e nel controllo dei flussi migratori - Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, Rv. 281758 - 01) essere accomunato (solo) dalla mera necessità di ordinato svolgimento della vita collettiva, fine cui tendono, in definitiva, tutte le sanzioni penali. Anche sotto tale profilo la sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello per nuovo esame. 1.3. E' invece infondato il motivo laddove lamenta la mancata considerazione della distanza temporale tra le precedenti condanne e il processo in esame. Questa Corte, sul punto, ha precisato (Sez. 6, Sentenza n. 1213 del 12/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.) come il dato connesso all'epoca in cui le precedenti pronunce sono state adottate sia in verità indifferente. La datazione, invero, può essere determinante ai fini dell'apprezzamento del distinto profilo connesso all'applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685), ma nessun concreto riflesso può avere in ordine ai requisiti che, a mente dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., costituiscono impedimenti all'operatività dell'istituto deflattivo.1.4. La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti evidenziati alla Corte di appello di Firenze, restando impregiudicato il profilo sanzionatorio giacché, solo dopo l'eventuale definizione in senso negativo del profilo relativo alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice del merito potrà determinarsi ad irrogare la pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, c
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