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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38104/2022

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ia seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 -01 -1962, avverso la sentenza dei 22-10-2021 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agii art. 44 lett.

C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 64-71 e 65-72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 83-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C) e 181 del d. igs. n. 42 del 2004 (capo D), perché estinti per intervenuta prescrizione (i fatti risultavano accertati in Sorrento il 18 ottobre 2016).

La decisione di primo grado veniva invece confermata nel resto, ovvero nella parte in cui erano state adottate le statuizioni dell'ordine di demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Pappalardo, tramite li suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando -un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 181 del d. igs. n. 42 del 2004, osservando che la sentenza impugnata, nel dichiarare la prescrizione dei reati contestati, avrebbe dovuto revocare anche l'ordine di remissione in pristino che era stato disposto dal giudice di primo grado, ciò in conformità con quanto già deciso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è in particolare alla sentenza n. 9695 del 2019 resa da questa Sezione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, oltre a condannare Pappalardo per il reato paesaggistico e i reati edilizi a lui ascritti, riferiti alla realizzazione abusiva di una tettoia, di un volume a uso deposito/cucina e del terzo livello di un fabbricato, lavori eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva altresì disposto l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati dei quali l'imputato è stato dichiarato colpevole, ha confermato la decisione di primo grado nel resto, senza revocare cioè le sanzioni accessorie. .1n tal modo, la sentenza impugnata non ha però operato correttamente, dovendosi richiamare !a costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764); secondo cui, in tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice soltanto Con la sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del -)b reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.

Anaiogo principio è stato peraltro elaborato anche rispetto ai reati edilizi, avendo !a giurisprudenza di legittimità chiarito (Sez. 3, n. '8409 del 30/11/2006, dep. 2007, Rv. 235952) che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 360 del 2001 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato d.P.R.

2. Alia stregua di tali . considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di remissione in pristino, statuizioni che devono essere pertanto eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di remissione in pristino, sta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 -01 -1962, avverso la sentenza dei 22-10-2021 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agii art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 64-71 e 65-72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 83-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C) e 181 del d. igs. n. 42 del 2004 (capo D), perché estinti per intervenuta prescrizione (i fatti risultavano accertati in Sorrento il 18 ottobre 2016). La decisione di primo grado veniva invece confermata nel resto, ovvero nella parte in cui erano state adottate le statuizioni dell'ordine di demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Pappalardo, tramite li suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando -un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 181 del d. igs. n. 42 del 2004, osservando che la sentenza impugnata, nel dichiarare la prescrizione dei reati contestati, avrebbe dovuto revocare anche l'ordine di remissione in pristino che era stato disposto dal giudice di primo grado, ciò in conformità con quanto già deciso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è in particolare alla sentenza n. 9695 del 2019 resa da questa Sezione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, oltre a condannare Pappalardo per il reato paesaggistico e i reati edilizi a lui ascritti, riferiti alla realizzazione abusiva di una tettoia, di un volume a uso deposito/cucina e del terzo livello di un fabbricato, lavori eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva altresì disposto l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati dei quali l'imputato è stato dichiarato colpevole, ha confermato la decisione di primo grado nel resto, senza revocare cioè le sanzioni accessorie. .1n tal modo, la sentenza impugnata non ha però operato correttamente, dovendosi richiamare !a costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764); secondo cui, in tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice soltanto Con la sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del -)b reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa. Anaiogo principio è stato peraltro elaborato anche rispetto ai reati edilizi, avendo !a giurisprudenza di legittimità chiarito (Sez. 3, n. '8409 del 30/11/2006, dep. 2007, Rv. 235952) che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 360 del 2001 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato d.P.R. 2. Alia stregua di tali . considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di remissione in pristino, statuizioni che devono essere pertanto eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di remissione in pristino, sta
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