Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:507
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte del 19 luglio 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
[causa C-110/12 P(R)]
«[OSCURATO:PERSONA] – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale
del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104,
§ 2) (v. punti 21-23)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile –
Domanda di sospensione basata sulla disposizione che precede di tener conto degli effetti della sentenza di annullamento di
un regolamento a decorrere dal rigetto dell’impugnazione – Domanda non fondata in assenza del suddetto danno (Articolo 278
TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 60, secondo comma) (v. punti 27-28)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione
dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di
giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 33-34)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile –
Onere della prova – Danno provocato da misure di congelamento di fondi e di risorse economiche – Elementi idonei a dimostrare
tale danno (Articolo 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 42-51)
5.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che
giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura
del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 55-56)
6.
Procedimento sommario – Procedura – Opportunità di un’audizione delle parti – Potere discrezionale del giudice del procedimento
sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale articolo 105, § 2) (v. punti 57-59)
[OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 dicembre 2011, causa T-579/11 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, recante
rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio,
del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228,
pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011,
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC
del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria (GU L 247, pag. 17), e del regolamento (UE) n.°1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che
modifica il regolamento n.°442/2011 (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.