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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:507
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente della Corte del 19 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio [causa C-110/12 P(R)] «[OSCURATO:PERSONA] – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 21-23)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Domanda di sospensione basata sulla disposizione che precede di tener conto degli effetti della sentenza di annullamento di un regolamento a decorrere dal rigetto dell’impugnazione – Domanda non fondata in assenza del suddetto danno (Articolo 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 60, secondo comma) (v. punti 27-28)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 33-34)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno provocato da misure di congelamento di fondi e di risorse economiche – Elementi idonei a dimostrare tale danno (Articolo 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 42-51)

5. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 55-56)

6. Procedimento sommario – Procedura – Opportunità di un’audizione delle parti – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale articolo 105, § 2) (v. punti 57-59) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 dicembre 2011, causa T-579/11 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, recante rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 17), e del regolamento (UE) n.°1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n.°442/2011 (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte del 19 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio [causa C-110/12 P(R)] «[OSCURATO:PERSONA] – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 21-23) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Domanda di sospensione basata sulla disposizione che precede di tener conto degli effetti della sentenza di annullamento di un regolamento a decorrere dal rigetto dell’impugnazione – Domanda non fondata in assenza del suddetto danno (Articolo 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 60, secondo comma) (v. punti 27-28) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 33-34) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno provocato da misure di congelamento di fondi e di risorse economiche – Elementi idonei a dimostrare tale danno (Articolo 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 42-51) 5. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 55-56) 6. Procedimento sommario – Procedura – Opportunità di un’audizione delle parti – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale articolo 105, § 2) (v. punti 57-59) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 dicembre 2011, causa T-579/11 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, recante rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 17), e del regolamento (UE) n.°1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n.°442/2011 (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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