CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla autonomia delle condotte di lesioni dolose rispetto al reato di resistenza a p.u.; pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u., quanto alla offensività della condotta; pagg. 6-7 sul complessivo trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/ il 5-febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore ;„ [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia I 1 anese Angel ostanzo oggi, 1