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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 gennaio 2025

Cassazione n. 02662/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3603/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione Staccata di Catania, n. 4396 / 1 3 / 20 16 , depositata i n data 15 dicembre2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.

RJA01T200277, per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, emesso ai sensi dell’art. 41bis D.P.R. n. 600/1973, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze d’esercizio, bensì aveva Ricorso per cassazione -Notifica a mezzo posta - Mancato deposito cartolina A.R. - Conseguenze - Inammissibilità considerato la merce acquistata come venduta con un ricarico del 33%. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 20%.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Ufficio.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione sia presso la residenza della contribuente sia presso il difensore dell’intimata, ragioniere [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, è avvenuta a mezzo del servizio postale(cfr. schermata allegata al ricorso).

2. La ricorrente non ha versato in atti (in formato cartaceo o telematico) gli avvisi di ricevimento del le due raccomandate .

Il funzionario di cancelleria ha attestato, in data16 gennaio 2025, che nel fascicolo non sonopresenti, in quanto mai depositate, le cartolin e relative alla notifica del ricorso per cassazione (cfr. attestazione inserita nel fascicolo d’ufficio).

La Corte, con orientamento costante, sul punto ha chiarito che in caso di notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod. proc. civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6287).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.

4. Nulla va disposto sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3603/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione Staccata di Catania, n. 4396 / 1 3 / 20 16 , depositata i n data 15 dicembre2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. RJA01T200277, per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, emesso ai sensi dell’art. 41bis D.P.R. n. 600/1973, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze d’esercizio, bensì aveva Ricorso per cassazione -Notifica a mezzo posta - Mancato deposito cartolina A.R. - Conseguenze - Inammissibilità considerato la merce acquistata come venduta con un ricarico del 33%. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 20%. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Ufficio. 3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione sia presso la residenza della contribuente sia presso il difensore dell’intimata, ragioniere [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, è avvenuta a mezzo del servizio postale(cfr. schermata allegata al ricorso). 2. La ricorrente non ha versato in atti (in formato cartaceo o telematico) gli avvisi di ricevimento del le due raccomandate . Il funzionario di cancelleria ha attestato, in data16 gennaio 2025, che nel fascicolo non sonopresenti, in quanto mai depositate, le cartolin e relative alla notifica del ricorso per cassazione (cfr. attestazione inserita nel fascicolo d’ufficio). La Corte, con orientamento costante, sul punto ha chiarito che in caso di notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod. proc. civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6287). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione. 4. Nulla va disposto sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil
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