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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01572/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede raccoglimento del primo motivo e di dichiarare inammissibili ne res:c i ricorsi Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento coi -invio della sentenza Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del I) 101C mbre 2019, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta Gia icarlc Alfano in un anno e 6 mesi di reclusione per il delitto ex art. 8 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della G&G, per l'emissione delle fatture per opei azioni inesistenti utilizzate dalla Campania s.r.I., con l'ultima fattura emessa il 28 novembre 2014.

La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta a Vincerli° Abé .ignale alla pena di un anno ed 8 mesi di reclusione, con la recidiva, per il .-eato ,3rt. 2 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della Campania s.r.I., per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla G&G s.r.1,, nelle dichiarazioni dei redditi modello unico società di capitali per l'anno ci in pos:a 2014. [OSCURATO:PERSONA] il 11 luglio 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione, qua nto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul motivo di appello sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il beneficio sarebbe applicabile, avido la Corte territoriale indicato che il ricorrente è incensurato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della mancanza di motivnzione sul motivo di appello con cui si dedusse l'assenza di prove sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture.

La Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado.

Il ricorso affronta poi il diritto la que :borie della valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della spe:ifici:à estrinseca.

La Corte di appello ha motivato il giudizio di penale responsabiliti degli imputati sulla testimonianza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che riferirono sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture per la totale comm stione tra le due società, l'emittente e l'utilizzatrice.

Contrariamente a quanto prospattax nel ricorso, la motivazione si fonda sulla prova testimoniale relativd agli accertamenti svolti.Del tutto generico è il motivo nella parte in cui assume la mancanza ci prova dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, senza confre itarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è teniate La Corte di appello ha escluso la recidiva perché depenalizzato il reato di cui alla precedente condanna; in realtà, dal certificato penale in atti risulta 'ai -lessa una condanna per il delitto ex art. 515 cod. pen.

Però, con l'appello si ,:hiese l'applicazione della sospensione condizionale della pena e su tale motivo la Core di appello ha omesso la motivazione.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confn:nti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appel'o di N apoli.

Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della s€ nterza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Si dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e conda .ina il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro treriila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] linnitatarien:e al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena cor rin,,io ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in :rdine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il rico Tence al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede raccoglimento del primo motivo e di dichiarare inammissibili ne res:c i ricorsi Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento coi -invio della sentenza Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del I) 101C mbre 2019, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta Gia icarlc Alfano in un anno e 6 mesi di reclusione per il delitto ex art. 8 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della G&G, per l'emissione delle fatture per opei azioni inesistenti utilizzate dalla Campania s.r.I., con l'ultima fattura emessa il 28 novembre 2014. La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta a Vincerli° Abé .ignale alla pena di un anno ed 8 mesi di reclusione, con la recidiva, per il .-eato ,3rt. 2 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della Campania s.r.I., per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla G&G s.r.1,, nelle dichiarazioni dei redditi modello unico società di capitali per l'anno ci in pos:a 2014. [OSCURATO:PERSONA] il 11 luglio 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione, qua nto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul motivo di appello sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il beneficio sarebbe applicabile, avido la Corte territoriale indicato che il ricorrente è incensurato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della mancanza di motivnzione sul motivo di appello con cui si dedusse l'assenza di prove sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture. La Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Il ricorso affronta poi il diritto la que :borie della valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della spe:ifici:à estrinseca. La Corte di appello ha motivato il giudizio di penale responsabiliti degli imputati sulla testimonianza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che riferirono sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture per la totale comm stione tra le due società, l'emittente e l'utilizzatrice. Contrariamente a quanto prospattax nel ricorso, la motivazione si fonda sulla prova testimoniale relativd agli accertamenti svolti.Del tutto generico è il motivo nella parte in cui assume la mancanza ci prova dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, senza confre itarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata. 2. Il primo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è teniate La Corte di appello ha escluso la recidiva perché depenalizzato il reato di cui alla precedente condanna; in realtà, dal certificato penale in atti risulta 'ai -lessa una condanna per il delitto ex art. 515 cod. pen. Però, con l'appello si ,:hiese l'applicazione della sospensione condizionale della pena e su tale motivo la Core di appello ha omesso la motivazione. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confn:nti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appel'o di N apoli. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della s€ nterza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Si dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e conda .ina il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro treriila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] linnitatarien:e al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena cor rin,,io ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in :rdine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il rico Tence al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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